Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34157 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8361/2018 proposto da:

R.D., R.G., V.M.A., domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrenti –

contro

M.M., D.B.G., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLO PACILEO;

– controricorrenti –

e contro

MI.MA., MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 594/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti sono i parenti superstiti di R.R., deceduto nel corso di un repressivo intervento di polizia.

I vicini di casa del R. hanno avvisato le forze dell’ordine dello stato di agitazione in cui si trovava costui, preso a lanciare petardi dalla finestra e animato da aggressività.

Sono giunti sul posto sia poliziotti che vigili del fuoco; il R. si è fatto trovare nudo, con un bastone in mano; c’è stato un iniziale tentativo di ridurlo a calma, poi la polizia ha fatto irruzione, il R. è stato legato con del filo di ferro, mani e piedi, e, per bloccarne i movimenti, cinque poliziotti si sono posti sul suo corpo steso per terra. E’ morto in pochi minuti di asfissia.

I poliziotti sono stati condannati per l’eccesso colposo in un procedimento penale in cui i parenti della vittima, oggi ricorrenti, si sono costituiti parte civile.

I giudici penali hanno concesso una provvisionale rimettendo la determinazione del risarcimento al giudice civile, presso il quale dunque i parenti hanno iniziato una causa, che, in primo grado, si è conclusa con il riconoscimento di un risarcimento complessivo di circa 1 milione e 100 mila Euro, somma divisa tra i tre ricorrenti.

Questi ultimi avevano però avanzato una richiesta di circa 8 milioni di risarcimento, e pertanto hanno proposto appello avverso quella quantificazione, ottenendo tuttavia una conferma piena della decisione di primo grado.

Ora propongono ricorso per Cassazione con sette motivi. V’è costituzione dei poliziotti con controricorso, mentre non si è costituita la compagnia di assicurazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza è nel rilievo dato alla immediatezza della morte, seguita dopo pochissimi minuti all’azione lesiva, ciò che porta la corte di merito ad escludere sia il danno da morte iure hereditatis che il danno da sofferenza della vittima cosciente.

I motivi di ricorso, in gran parte, si appuntano verso questa ratio.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione sia degli artt. 2043 e 2049 c.c., che degli artt. 651 e 652 c.p.p., ed altresì omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Secondo i ricorrenti la corte di merito avrebbe ritenuto vincolante, a mò di giudicato, l’accertamento dei fatti operato dal giudice penale, e ciò avrebbe impedito di ammettere le richieste di nuove prove fatte dai ricorrenti al fine di aggiungere alla vicenda particolari che avrebbero potuto influire sul risarcimento.

Il motivo è infondato.

Intanto, la corte di merito non fa alcun richiamo al giudicato. Ritiene più semplicemente che quanto accertato in sede penale è sufficiente a valutare il danno in sede civile, e che dunque le prove richieste in più dai ricorrenti in quella sede sono superflue (p. 8-9).

Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico (Cass. 16893/2019). Alla luce di quei fatti il giudice civile ha ritenuto superflue le prove richieste, e tale valutazione è discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, ed è motivata alla luce della irrilevanza dei fatti narrati dai ricorrenti (violazione di domicilio, gratuita violenza) rispetto a quanto già accertato in sede penale dove, per quei fatti, è stata affermata la responsabilità degli agenti.

2.- Con il secondo e terzo motivo, i ricorrenti ritengono violati gli artt. 2043,1223 c.c., nonchè norme della Costituzione (artt. 2, 6, 13) e della Cedu (artt. 1, 2, 3), nel fatto di aver ritenuto preclusa la trasmissione mortis causa del diritto al risarcimento per morte, in caso di decesso immediato.

Il motivo si articola in modo duplice.

Da un lato, infatti, si contesta che la morte del R. sia seguita all’azione lesiva dopo un breve lasso di tempo (cinque minuti circa) non congruo al punto da consentire che si perfezionasse un diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi.

Ma in questa parte il motivo richiede la rivalutazione di un fatto che, invece, deve darsi come accertato e non può essere messo qui in discussione.

Per altro verso, i ricorrenti richiedono una rivalutazione della regola che esclude il risarcimento del danno iure hereditatis in caso di morte immediata.

Sul punto, al di là del fatto di condividerla o meno, va però seguita la soluzione riaffermata dalle Sezioni unite secondo cui: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. sez. Un. 15350/2015).

Stessa conclusione va presa per quanto attiene al tentativo dei ricorrenti, pur apprezzabile quanto agli argomenti usati, di rivisitazione della regola di risarcimento del danno terminale (morale soggettivo).

Anche in tal caso, l’apprezzamento che ha portato i giudici di merito ad escludere un tale pregiudizio – consistente nella consapevolezza della vittima di una fine imminente e dunque nella sofferenza che ciò provoca – è un apprezzamento in fatto, basato in gran parte sulla brevità del tempo trascorso tra l’azione lesiva e l’evento infausto, ed è dunque un accertamento di cui non si può pretendere qui una rivalutazione.

3.- Con il quarto motivo si lamenta violazione degli stessi parametri dei motivi precedenti, ossia degli artt. 2043-2059 c.c., delle norme della Costituzione (artt. 2, 3, 13,27) e della Cedu.

In sostanza, i ricorrenti lamentano il fatto che la corte di merito ha operato una liquidazione unitaria del danno conseguente alla perdita del parente, fatta eccezione per il danno biologico che è stato oggetto di una considerazione a sè. Secondo i ricorrenti invece, nella liquidazione del danno, andava aggiunto al danno cd parentale il danno esistenziale e quello morale soggettivo.

Il motivo è infondato in quanto è regola che nella liquidazione del danno non patrimoniale vada effettuata una unitaria valutazione del medesimo, si da evitare duplicazioni di risarcimento, ossia di assegnare diversità a pregiudizi che invece hanno identica natura (Cass. 901/2018).

In sostanza, i ricorrenti lamentano un’applicazione pedissequa delle tabelle milanesi, a causa della quale il danno è stato unitariamente ed ingiustamente valutato, senza considerare i pregiudizi diversi (danno morale, danno esistenziale ecc.).

Invero, il danno non patrimoniale consistente in una lesione della salute che ormai una consolidata tradizione legislativa e giurisprudenziale definisce in termini di pregiudizio dinamico-relazionale alla vita quotidiana, si sostanzia nella duplice componente di danno alla vita di relazione (che ricomprende tutti gli aspetti modificative in pejus della vita del soggetto leso) e di danno morale (rappresentato dalla sofferenza interiore cagionata dall’illecito, ontologicamente distinta dal primo.)

Tale danno è risarcibile nella sua duplice dimensione fenomenologica (scevra, peraltro, da qualsivoglia automatismo risarcitorio), non diversamente da quelli in cui la condotta illecita abbia violato, al pari della salute, altri valori o interessi fondamentali della persona costituzionalmente tutelati (Cass. 901/2018; 7513/2018; 2788/2019; 28989/2019; Corte Cost. n. 233 del 2003, che espressamente discorre, in proposito, di danno esistenziale, ma con riguardo a lesioni di diritti diversi da quello alla salute).

Tale, duplice assetto morfologico del danno alla persona integra, sia pur ai soli fini della liquidazione complessiva del pregiudizio subito (non diversamente dal danno patrimoniale, ontologicamente strutturato nelle due forme normative del danno emergente e del lucro cessante) l’unitario profilo risarcitorio del complesso pregiudizio non patrimoniale, il quale, pur valutato nelle sue differenze (anche) funzionali, deve sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove s’impugni la sentenza per il riconoscimento del risarcimento del danno da sofferenza morale, non ci si può limitare ad invocarne sic et simpliciter, la separata liquidazione, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza, allegandone e provandone l’esistenza, (anche a mezzo di presunzioni), e la conseguente erronea esclusione, dal totale liquidato (come nella specie), in applicazione delle cosiddette “tabelle di Milano”, della componente di danno diversa da quella originariamente descritta come “danno biologico” (del quale costituirebbe duplicazione risarcitoria la pur invocata liquidazione del danno cd. esistenziale: Cass. 7513/2018), risultando, in difetto, inammissibile la censura.

4.- Il quinto ed il sesto motivo mirano ad una rivalutazione del danno patrimoniale (quinto motivo) e di quello biologico (sesto motivo) dei parenti. Nel primo caso, si lamenta altresì una motivazione apparente, ed un omesso esame del fatto controverso.

In realtà, la corte di merito motiva le ragioni della esclusione del risarcimento del danno patrimoniale, traendo l’assenza di pregiudizio dallo scarso reddito della vittima (800 Euro circa al mese) che viveva da sola e dunque non contribuiva al bisogni della famiglia di origine e non aveva altra capacità di incrementare quel suo guadagno a causa delle condizioni di salute (p. 10).

Il fatto è dunque preso in considerazione e motivato.

Per il resto le censure mirano ad una rivalutazione di tale accertamento, attraverso una diversa lettura delle prove testimoniali e dei fatti emersi in giudizio, e come tale in modo inammissibile.

Stessa conclusione va assunta per il danno biologico dei parenti.

La sentenza non omette, ma prende in considerazione il motivo di appello, sia pure sinteticamente osservando che in primo grado è stato riconosciuto un danno biologico di natura psichica, e che correttamente sarebbe stato invece escluso il nesso causale con il diabete da stress e con l’affezione all’anca lamentata dalla madre.

Anche su questo punto, data per esistente la motivazione (e dunque di conseguenza l’esame del fatto controverso) il motivo mira ad una rivalutazione del fatto, qui inammissibile.

5.- Il settimo motivo lamenta violazione dell’art. 89 c.p.c..

I ricorrenti avevano chiesto la cancellazione di espressioni ingiuriose, contenute nella comparsa dell’avvocatura, che si era costituita per conto del Ministero e che aveva ripercorso il vissuto (fatto anche di precedenti penali) e la condizione psichica della vittima, tutte circostanze, la cui menzione e la cui rievocazione, secondo i ricorrenti, valgono a ledere la dignità della vittima.

Fatta la premessa secondo cui “l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonchè l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità” (Cass. 14364/2018); fatta tale premessa, va da sè che le espressioni cui si riferisce la norma sono quelle caratterizzate da intento denigratorio, che, o non hanno riscontro nella realtà (come l’attribuzione di fatti e qualità inesistenti) oppure sono presentate, pur se vere, con modalità espressive offensive.

Non è il caso che ci occupa, dove la difesa di controparte si è limitata a riferire il vissuto della vittima in modo obiettivo (precedenti penali e salute mentale) e non denigratorio, ed anzi con tratti di comprensione per la sua condizione sociale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese del giudizio di cassazione compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso principale è stato presentato successivamente al 30.1.2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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