Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34153 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 20/12/2019), n.34153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18607/2018 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 211/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.S. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 27/3/2018 che, rigettando l’appello, ha integralmente confermato la sentenza di prime cure con la quale il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato che il sinistro stradale intercorso tra il V. e S.G. in data (OMISSIS) alle ore 12 sulla (OMISSIS), era imputabile alla responsabilità di entrambi i conducenti, il V. perchè approssimandosi ad una intersezione stradale, non aveva verificato, attraverso lo specchio retrovisore, che non sopraggiungessero altri veicoli; il S. per avere anche lui violato sia l’art. 145 sia l’art. 142 C.d.S. tenendo una velocità non consona allo stato dei luoghi ed avviando una manovra di affiancamento imprudente. Il Giudice di prime cure aveva condannato il S. e la compagnia Assitalia in solido a pagare in favore di V. la somma di Euro 29.310,22 oltre interessi, compensando le spese. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la statuizione della responsabilità di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro, ha motivato circa il grado di invalidità permanente del V. nella misura del 20%, ha confermato la correttezza dell’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, anzichè quelle di Milano, ha confermato l’esclusione del lucro cessante e la decisione di compensazione delle spese del primo grado, condannando invece l’appellante alle spese del grado di appello.

Avverso la sentenza V.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, illustrati da memoria. Resiste Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia) con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione dell’art. 2054 c.c., con riferimento agli artt. 149,145 e 142 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in punto di concorso di colpa – il ricorrente rimette in discussione l’accertamento di fatto del concorso di colpa come acclarato dai giudici del merito, più che aggredire la sussunzione del caso nella corrispondente fattispecie legale. Il motivo si basa essenzialmente sulla violazione dell’art. 149 C.d.S., avente ad oggetto il “tamponamento”, del tutto al di fuori della ratio decidendi di entrambe le sentenze di merito che hanno escluso in fatto il tamponamento e ricondotto l’incidente ad un improprio affiancamento tra i due veicoli. Il motivo è dunque inammissibile perchè non censura un vizio di sussunzione ma richiede un riesame del merito e comunque non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

2. Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sempre con riferimento al concorso di colpa come già ritenuto dal Tribunale di Spoleto e confermato dalla Corte d’Appello di Perugia – censura la sentenza per difetto di logicità della motivazione in punto di concorso di colpa per avere, da un lato, dato conto della negligenza del S., dall’altro, non assunto conclusioni concordanti con le premesse.

2. Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti motivi. Innanzitutto perchè, in contrasto con l’art. 348 ter c.p.c., u.c., propone il vizio di motivazione a fronte di una cd. “doppia conforme”, avendo entrambi i giudici di merito statuito sul concorso del fatto colposo di entrambi i conducenti. Il motivo è altresì inammissibile perchè, al netto della pretestuosa intitolazione all’omesso esame di un fatto decisivo, è in realtà indebitamente diretto a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, del tutto al di fuori del perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le più recenti Cass., 2, n. 27415 del 29/10/2018, ed ovviamente tutta la giurisprudenza formatasi dalla pronuncia di Cass., S.U. n. 8053/2014).

3. Con il terzo motivo – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al difetto di motivazione sul contrasto tra CTU e CTP della convenuta-appellata – censura la sentenza per la parte in cui ha condiviso le conclusioni del CTP di parte assicuratrice piuttosto che quelle del CTU in tema di quota di invalidità permanente.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile perchè volto a sindacare la motivazione fuori dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in presenza di doppia conforme. In ogni caso il vizio di motivazione astrattamente rilevante solo in caso di omessa o radicalmente illogica motivazione – è del tutto mancante nel caso in esame laddove il Giudice ha dato diffusamente conto delle ragioni per le quali le conclusioni del CTP erano da preferire a quelle del CTU per ragioni puramente tecniche, perchè evidenzianti le prime una mera sofferenza distale bassa del nervo radiale e le seconde una paralisi dello stesso nervo. Peraltro, il ricorrente non censura la statuizione della Corte territoriale invocando nozioni correnti della scienza medica o accertamenti strumentali pretesamente ignorati o travisati dal giudice di merito, sicchè la censura si traduce in un mero dissenso ed in un’inammissibile critica del convincimento del giudice con nuova rilettura delle circostanze di fatto.

4. Con il quarto motivo censura la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e dei parametri risarcitori di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano non applicate dalla Corte d’Appello sebbene invocate dal ricorrente e prodotte in sede di comparsa conclusionale 2/12/2017 nel giudizio di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Con il quinto motivo si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sempre in ordine all’applicazione delle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4/5 I motivi sono infondati. Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integrative del concetto di equità atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto (Cass., 3, n. 1553 del 22/1/2019), non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., la liquidazione del danno patrimoniale operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione (Cass., 3, n. 913 del 17/1/2018). Ciò che rileva è l’adeguatezza della motivazione seguita dal Giudice d’Appello a sostegno dell’applicazione delle une o delle altre Tabelle, considerato che la loro comune funzione è quella di rendere uniformi le liquidazioni del danno non patrimoniale in un determinato territorio. Sotto questo profilo la motivazione appare più che adeguata perchè il Giudice, dopo aver correttamente premesso che non esiste alcun automatismo al riguardo, ha tenuto a sottolineare che la tabella adottata corrisponde “alla media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno”.

6. Con il sesto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito al motivo di gravame attinente la perdita della capacità specifica di lavoro (attestata dal CTU nella misura del 50%).

6.1 Il motivo è inammissibile perchè pretende da questa Corte un riesame della prova della perdita della capacità lavorativa specifica che si pone al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità (Cass. n. 15737/2018). Il Giudice ha adeguatamente motivato riferendosi sia alla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi successive al 2001, sia alle prove testimoniali. Peraltro il grado di invalidità permanente determinato da una lesione della integrità psicofisica non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato nè conseguentemente una diminuzione del correlato guadagno dovendo il soggetto provare tale diminuzione.

7. Con il settimo motivo denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appello specifico relativo alla compensazione delle spese e la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

7.1 Il motivo è inammissibile perchè la motivazione è più che adeguata e certamente soddisfacente il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

8. Con l’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo al capo di sentenza che, pur rigettando tutti i motivi di impugnazione, ha accolto l’eccezione della compagnia e, per l’effetto ha dato atto dell’avvenuto versamento, nelle more del giudizio, del pagamento della somma di Euro 5.940 per sorte e di Euro 2.511,91 per spese di procedura, corrisposte dalla compagnia quale terza pignorata in seguito al pignoramento presso terzi proposto da C.L. quale Amministratrice del Condominio (OMISSIS), nei confronti del V. quale debitore del predetto condominio. La Corte territoriale avrebbe errato nell’accogliere la domanda della compagnia in difetto di specifica impugnazione.

8.1 Le violazioni non sussistono perchè il pagamento di cui Generali Italia aveva chiesto di darsi atto in sede di gravame era avvenuto successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, dunque non vi era alcun onere da parte della compagnia assicuratrice di proporre gravame.

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in Euro 4.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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