Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3415 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3415 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

Rep.
ORDINANZA

Ud. 05/12/2017

sul ricorso 5693-2014 proposto da:
CC

MOLINO SAN VITO SOCIETA’ COOPERATIVA ARL in persona
del presidente pro tempore DANIELE CASSATA,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
MARIA POTTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
NICOLÒ CASSATA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti 2017
2402

contro

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
IRCAC in persona del Commissario Straordinario pro
tempore ANTONIO CARULLO, elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 13/02/2018

ROMA,

VIA MONTE

ZEBIO

37,

presso

lo

studio

dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE PENSABENE LIONTI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

ASSESSORATO PRESIDENZA REGIONE SICILIANA , ASSESSORATO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE REGIONE SICILIANA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2013 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 21/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

nonchè contro

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Rilevato che:
la Molino San Vito – Soc. Cooperativa a r. I. convenne in giudizio
l’Assessorato alla Presidenza e l’Assessorato alla Cooperazione della
Regione Siciliana nonché l’I.R.C.A.C. (Istituto Regionale per il Credito
alla Cooperazione) per sentirli condannare al risarcimento dei danni

realizzazione di un impianto molitorio, nell’esecuzione dei collaudi e
nell’erogazione dei contributi e dei finanziamenti concessi alla
cooperativa;
in parziale accoglimento delle domande, il Tribunale di Palermo
condannò l’Assessorato alla Presidenza al pagamento di oltre
153.000,00 euro e l’Assessorato alla Cooperazione e l’I.R.C.A.C., in
solido, al pagamento di oltre 473.00,00 euro, a titolo di risarcimento
dei danni subiti dalla Cooperativa per il colpevole ritardo
nell’erogazione dei finanziamenti;
pronunciando sui gravami riuniti proposti dall’I.R.C.A.C. e dagli
Assessorati e sulle impugnazioni incidentali della Cooperativa, la
Corte di Appello di Palermo ha riformato la sentenza, rigettando le
domande avanzate nei confronti degli Assessorati e riducendo il
risarcimento dovuto dall’I.R.C.A.C. a 8.957,17 euro (oltre
rivalutazione ed interessi legali), con compensazione delle spese di
lite;
ha proposto ricorso per cassazione la Molino San Vito – Società
Cooperativa a r. I., affidandosi a quattro motivi; ha resistito, con
controricorso, il solo I.R.C.A.C.; entrambe le parti hanno depositato
memoria.
Considerato che:
il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione
degli artt. 1, 26 e 23 della L.R. n. 21/1985 e censura la sentenza per
avere escluso che tale normativa fosse applicabile al caso di specie
(sull’assunto che attenesse esclusivamente al collaudo delle opere
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conseguiti a ritardi nell’approvazione dei progetti volti alla

pubbliche) e per aver affermato che le modalità di erogazione delle
somme risultavano disciplinate esclusivamente dal decreto
assessoriale concessivo e dal contratto di mutuo, con la conseguenza
che il termine per l’effettuazione del collaudo non era definito per
legge e occorreva fare riferimento unicamente al concetto di ritardo
intollerabile e ingiustificato; la ricorrente assume, al contrario, che la

non può non trovare applicazione nella fattispecie in oggetto;
il motivo è infondato, essendo corretto l’assunto della Corte
territoriale secondo cui la legge (segnatamente l’art. 26) fa
riferimento al collaudo di opere pubbliche e non anche di impianti
produttivi; più in generale, deve sottolinearsi che, per quanto emerge
dal titolo della legge («Norme per l’esecuzione dei lavori pubblici in
Sicilia») e dal «campo di applicazione» individuato dall’art. 1 (che fa
riferimento all’amministrazione regionale e agli enti locali territoriali
e/o istituzionali nonché alle aziende e agli enti pubblici da essi
dipendenti e/o comunque vigilati), risulta estranea alla disciplina
l’ipotesi del contributo e del finanziamento concesso ad una
cooperativa, ancorché sottoposta a vigilanza (cfr. Cass. n.
22333/2011);
il secondo motivo (che deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 22/1990, concernente i termini
per la definizione dell’istruttoria per la concessione dei contributi) è
inammissibile, in quanto non individua specificamente errori di diritto,
ma li postula sull’assunto dell’insussistenza delle ragioni giustificatrici
del ritardo valorizzate dalla Corte, pervenendo quindi a contestare nella sostanza- l’accertamento di merito relativo all’entità
dell’effettivo ritardo imputabile all’I.R.C.A.C. (peraltro sulla base di
generici riferimenti a talune risultanze documentali richiamate senza
ottemperare all’onere imposto dall’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.);
il terzo motivo (che deduce la violazione dell’art. 97 Cost. e
censura la pronuncia della Corte territoriale per non aver tenuto conto
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I. n. 21/1985 ha approntato una disciplina di carattere generale che

dei principi generali di imparzialità e di buon andamento dell’azione
amministrativa) è parimenti inammissibile poiché si risolve in una
doglianza generica e, comunque, volta a sollecitare un nuovo
apprezzamento di merito;
col quarto motivo (che denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo), la ricorrente lamenta che la Corte «non ha tenuto in alcuna

espletata nel corso del giudizio di primo grado» ed evidenzia specifici
elementi che, se considerati, avrebbero comportato -a suo dire- un
diverso esisto della causa;
il motivo è inammissibile in quanto alcuni documenti sono
richiamati senza ottemperare compiutamente agli oneri di cui all’art.
366, n. 6 cod. proc. civ., mentre altri -pur trascritti nelle parti
salienti- attengono a valutazioni (cfr. le due relazioni del commissario
straordinario e il verbale di ispezione ordinaria) che, al pari della
dichiarazione testimoniale dell’ing. Palermo, difettano del carattere
della decisività; peraltro, la censura prospetta elementi che non
incidono sul profilo dell’an debeatur (in relazione all’esistenza e alla
inescusabilità del ritardo nell’erogazione del contributo e del
finanziamento) e, pertanto, il motivo risulta comunque privo di
interesse alla luce del mancato accoglimento dei primi tre motivi;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013,
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi
(liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
5

considerazione le risultanze dell’istruttoria documentale e orale

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

Roma, 5.12.2017

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