Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3415 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazio 20/C,

presso l’avv. COGGIATTI Claudio, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Nicola Bianchi, giusta delega in atto;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 44/18/04 del 16/12/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Claudio Coggiatti;

lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, in base ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso IRPEG fondata sulla ritenuta spettanza dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

La Fondazione resiste con controricorso, censurando, in via di ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata quanto all’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza dei motivi specifici di impugnazione, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Le ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.- Il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale proposto nei suoi confronti dalla Fondazione sono inammissibili. Il Ministero risulta infatti estraneo al giudizio di secondo grado, svoltosi – per quanto risulta dalla sentenza impugnata – su appello della sola Agenzia delle Entrate, successivo al 1 gennaio 2001, nei confronti della Fondazione.

3.- Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della decisione quanto alla ritenuta applicabilità alla fondazione bancaria contribuente della riduzione IRPEG di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

3.1.- Il mezzo è manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

In tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie della riduzione a metà dell’aliquota, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, è subordinato all’effettivo perseguimento in via esclusiva da parte dell’ente di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni in imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. La prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un’indagine sull’esercizio in concreto dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (Cass. 10253/07, SS.UU. 1576/09).

4.- In via di ricorso incidentale condizionato la ricorrente censura la sentenza impugnata quanto all’implicito rigetto della eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione.

4.1.- Il ricorso incidentale condizionato è manifestamente infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, quando l’appellante lamenti un errore di diritto, per soddisfare il requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall’art. 342 cod. proc. civ., è necessario e sufficiente che l’atto d’appello invochi l’applicazione di un principio di diritto diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza impugnata (Cass. 7341/09).

L’esposizione della tesi dell’Agenzia, opposta a quella accolta dai giudice tributario di primo grado, costituiva nella specie critica sufficiente delle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado.

5.- La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la Fondazione non ha offerto la prova richiesta, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, trattandosi di questione definitivamente risolta in punto di diritto successivamente alla instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale proposto nei suoi confronti, accoglie il ricorso principale dell’Agenzia, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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