Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3415 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25204/2015 proposto da:

COMUNE DI CURNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 141, presso lo

studio dell’avvocato ANTONFRANCESCO VENTURINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALTER GENTILI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MANZI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DENIS CAMPANA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3096/64/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, emessa il

19/05/2015 e depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il Comune ricorrente ha depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3096/64/15, depositata il 7 luglio 2015, non notificata, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in accoglimento dell’appello proposto dalla società Manzi S.r.l. nei confronti del Comune di Curno, in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bergamo, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della società delle somme versate per ICI per gli anni dal 2006 al 2009, relativamente a parti comuni di complesso immobiliare denominato (OMISSIS), adibite a parcheggi ed aree esterne di manovra, dichiarò dovuto il rimborso richiesto per le suddette annualità d’imposta.

Avverso detta pronuncia il Comune di Curno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società.

I motivi, rispettivamente rubricati “Omessa o insufficiente qualificazione giuridica della fattispecie”, “Omessa, insufficiente o contraddittoria configurazione di un diritto d’uso” e “Omessa, insufficiente o contraddittoria individuazione della ratio del prelievo tributario”, sono tutti inammissibili, mancando l’indicazione delle norme di diritto che dovrebbero intendersi come violate dalla sentenza impugnata, anche in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed il riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata che sarebbero incorse in dette violazioni (sulle modalità di denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. sez. 6-5, ord. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. sez. 6-3, ord. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. sez. 3, 28 febbraio 2012, n. 3010).

Peraltro, laddove debbano invece intendersi le suddette censure come prospettanti vizio di motivazione, le stesse debbono in ogni caso ritenersi inammissibili, stante il riferimento (implicito) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua previgente formulazione, non più applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso pronuncia della CTR depositata il 7 luglio 2015 (cfr., per tutte, Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053).

Nè la memoria depositata in atti dal Comune ricorrente – con la quale si fonnula peraltro inammissibile istanza di audizione, prevedendo la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., sopra indicata, applicabile al presente giudizio, l’adunanza in camera di consiglio non partecipata a seguito del decreto presidenziale con notifica alle parti della proposta del relatore – può supplire alle lacune sopra evidenziate proprie del ricorso.

La palese inammissibilità del medesimo induce a disattendere anche la richiesta di trattazione congiunta ad altri giudizi analoghi, uno dei quali pendente tra le stesse parti (RG 2489/2015 rimesso alla sezione ordinaria su ricorso della contribuente), come segnalati in memoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di legge, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla rifusione in favore della Manzi S.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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