Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34147 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 20/12/2019), n.34147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16250/2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE

96047640584, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti p.t., domiciliati ex lege in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da

cui sono rappresentati e difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

C.C., D.S.C., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI ALDO CUCINELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 923/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto

l’inammissibilità o in subordine il rigetto.

Fatto

RILEVATO

che:

La Presidenza del Consiglio propone ricorso avverso una decisione della corte di appello di Roma, resa in sede di rinvio.

La Corte di Cassazione era stata adita dai dottori C.C. e D.S.C., entrambi frequentanti un corso di specializzazione post laurea medica, a partire dal 1983, il D.S., ed a partire dal 1982 il C..

La corte di appello di Roma aveva ritenuto prescritto il loro diritto, e dunque aveva rigettato la domanda.

La Corte di cassazione, con sentenza 22036/ 2012, ha invece annullato la decisione quanto al diritto alla adeguata remunerazione, affermando la durata decennale della prescrizione, ed aveva altresì fissato il principio di diritto secondo cui l’ammontare della retribuzione andava calcolato in base ai criteri della L. n. 370 del 1999.

Aveva dunque cassato la decisione di appello con rinvio alla medesima corte affinchè, valutato il diritto dei ricorrenti come non prescritto, fosse eventualmente liquidata loro la retribuzione ai sensi della L. n. 370 del 1999.

In sede di rinvio, la Presidenza del Consiglio ha posto due questioni nuove.

Con la prima, in riferimento al Dott. C., ha fatto presente che costui ha iniziato la specializzazione prima del 1 gennaio 1983, e che quindi nei suoi confronti non v’è inadempimento da parte dello Stato nell’attuazione delle direttive comunitarie, in quanto il termine per adempiere scadeva il 31 dicembre 1982.

Quanto invece al Dott. D.S. la Presidenza ha eccepito che costui non aveva seguito una specializzazione comune agli Stati membri dell’Unione, e che quindi era da escludersi avesse diritto alla remunerazione.

La corte di appello in sede di rinvio ha ritenuto nuove tali questioni, in quanto non proposte prima, e dunque le ha dichiarate inammissibili.

Ricorre allora la Presidenza del Consiglio, con un motivo, che denuncia l’erroneità di tale prospettiva.

V’è controricorso dei due medici.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il ricorso è infondato.

E’ vero che la questione del termine per adempiere, e dunque la questione se vi sia stato un inadempimento da parte dello Stato nella tardiva attuazione delle direttive, anche per quanto riguarda i medici iscritti prima del 1 gennaio 1983, non può considerarsi questione nuova, se fatta valere per la prima volta in sede di rinvio.

Infatti, essa non introduce un fatto diverso o nuovo, ma solo una questione di diritto che nemmeno implica accertamenti in fatto e che dunque può essere esaminata d’ufficio, anche se proposta per la prima volta nel giudizio di Cassazione o in quello di rinvio (in questi termini Cass. 6472/ 2015).

E’, tuttavia, altresì vero che essa è infondata per entrambi i ricorrenti.

Infatti, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass. sez. Un. 20348/ 2018).

E tuttavia, il C. dichiara di essersi laureato il 27.3.1982 (p. 8 del controricorso) affermazione che avrebbe dovuto indurre la difesa erariale a resplicare in ordine ad una diversa data di iscrizione alla specializzazione (data che, peraltro, atteso che il giorno della laurea, è il 27.3.1982, non potrebbe essere ovviamente anteriore a quest’ultimo). L’iscrizione del C. al corso di specializzazione a far data dall’anno accademico 1982-1983 del resto è attestata dal certificato allegato al fascicolo d’appello, cui questo collegio ha avuto accesso.

Per contro, la difesa erariale, assume semplicemente che l’iscrizione alla specializzazione è anteriore al 1.1.1983, ma non allega alcunchè a dimostrazione di tale assunto, nè indica il giorno esatto di tale iscrizione, necessario a stabilire l’anteriorità a quella data, allegazione ancor più necessaria alla luce sia della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 24.1.2018, in cause riunite C616/16 e C-617/16), sia della giurisprudenza nazionale (Cass. sez. un. 20348/2018), entrambe ricordate sopra, in ordine al momento dell’inadempimento (il 31 dicembre 1982) a far data dal quale decorre il diritto al risarcimento.

1.1.- Quanto invece alla questione se la specializzazione conseguita dal Dott. D.S. rientri o meno tra quelle comuni agli Stati membri, invece, si tratta di una questione di fatto, o meglio di una questione che implica un accertamento di fatto (valutare, per l’appunto, se la specializzazione conseguita sia riconosciuta anche in altri stati membri), o che comunque amplia il thema decidendi, con la conseguenza che non poteva essere proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, dove correttamente è stata ritenuta tardiva dai giudici di merito.

Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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