Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34146 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 20/12/2019), n.34146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26241/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO 20,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISANI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè da:

A.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè da:

AL.CA.VE., + ALTRI OMESSI, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio

dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali non depositanti –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè da:

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio

pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

in persona dei rispettivi Ministri pro tempore elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. BERNARDO

101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA TERRACCIANO;

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. BERNARDO

101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA TERRACCIANO;

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI ONOFRI, che lo rappresenta e

difende;

AP.RO., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè da:

D.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. BERNARDO

101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA TERRACCIANO;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 4526/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Viene, qui, impugnata una sentenza di secondo grado, con due distinti ricorsi, l’uno successivo all’altro, ed aventi ovviamente ricorrenti diversi.

Si tratta di una decisione della corte di appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato prescritti i diritti degli attori, riconosce a questi ultimi, medici specializzandi, il risarcimento per la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria che imponeva agli stati membri il riconoscimento di un indennizzo per i frequentanti i corsi di specializzazione.

La decisione di appello, seguendo un indirizzo di legittimità, ha ritenuto che l’omissione dello Stato costituisse inadempimento di una obbligazione ex lege, non illecita nel diritto interno, ma oggettivamente lesiva del diritto dei medici specializzandi ad avere un compenso per il periodo di specializzazione (previsto dalla normativa Europea e non attuato in Italia se non nel 1991). Con la conseguenza che il diritto al risarcimento derivante da tale inadempimento aveva come termine di prescrizione quello decennale.

Avverso questa decisione, come si è detto, vengono proposti due ricorsi, rispettivamente da parte del Dott. C.C., che, con un solo motivo, fa valere violazione delle norme in materia di liquidazione delle spese, e quello del Dott. D.L.L., che invece si duole, con un solo motivo anche egli, della errata quantificazione del risarcimento accordato in secondo grado.

A fronte del primo dei due ricorsi, v’è controricorso della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri dell’Economia e Finanza, dell’Istruzione ed Università e della Salute che ne chiedono il rigetto.

Invece, a fronte del ricorso del D.L., la Presidenza del Consiglio, oltre alla richiesta di rigetto, propone ricorso incidentale autonomo.

Per conseguenza, v’è la costituzione con controricorso sia dei medici con capofila Ap., che quelli con capofila T.A., che dello stesso D.L., che di P.F., in quali tutti, chiedono a loro volta, il rigetto del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio.

A sua volta, la Presidenza del Consiglio, ed i Ministeri, per tramite della Difesa erariale, hanno depositato controricorso al ricorso incidentale dei medici con capolista A..

Hanno depositato memorie illustrative i controricorrenti nonchè ricorrenti incidentali con capofila A., il ricorrente principale e controricorrente incidentale D.L.L., il controricorrente P..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo ricorso avverso la sentenza della corte di appello è quello del Dott. C., il quale eccepisce violazione di legge (D.M. n. 55 del 2004 e artt. 91 e 92 c.p.c.), relativamente al capo di sentenza che ha liquidato le spese in suo favore.

La corte di merito ha riconosciuto al ricorrente 70,00 Euro di spese legali per il primo grado, e 2000,00 Euro per il secondo.

Il ricorrente ricorda come lo scaglione di riferimento, in ragione del valore della causa, è quello che va da 26 mila a 52 mila Euro. E che il valore medio di quello scaglione avrebbe dovuto imporre una liquidazione di 7254,00 per il primo grado e 9.515,00 per il secondo.

Il ricorso però è improcedibile.

Infatti, dalla sua stessa lettera, risulta che la sentenza di appello, qui impugnata, è stata notificata il 5 agosto 2015. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, il ricorrente avrebbe dovuto depositare copia della decisione impugnata con la relativa relata di notifica, e ciò a pena di improcedibilità.

Nessuna copia risulta agli atti, nemmeno tra quelli delle altre parti costituite. Con conseguente improcedibilità del ricorso.

Inoltre risulta negativa la prova di resistenza di cui a Cass. n. 11706 del 2013: ” Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2″.

Va evidenziato che il ricorso è altresì proposto verso il Ministero della Salute, il Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rispetto a tali enti la sentenza di appello aveva escluso la legittimazione passiva, statuizione, questa, passata in giudicato e che dunque rende inammissibile il ricorso su una questione di merito nei loro confronti.

Attesa la tardività del controricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, non sono dovute spese.

2.- Il secondo ricorso è proposto invece dal D.L.L., il quale adduce violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991 e della L. n. 370 del 1999, oltre che delle direttive comunitarie, poi attuate tardivamente, su un punto specifico dell’ambito temporale del diritto fatto valere.

Infatti, la corte di appello ha riconosciuto l’indennizzo al ricorrente, solo per la specializzazione iniziata a partire dall’anno accademico 1983/1984, e non già per quella iniziata nell’anno 1982/1983 sul presupposto che l’attuazione della direttiva non poteva trovare accoglimento per corsi già precedentemente avviati, in quanto il termine per l’attuazione decorreva dal 31.12.1982.

La questione ha trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass. sez. Un. 20348/2018).

Va dunque accolto il ricorso nei termini suddetti, con rinvio alla corte di appello, in diversa composizione, ai fini del suddetto accertamento e della conseguente liquidazione.

Inammissibile invece il ricorso nei confronti dei Ministeri, senza conseguenze quanto alle spese.

2.1.- Per quanto attiene invece al controricorso contro il D.L., ed al relativo ricorso incidentale della difesa erariale, in quanto contro di lui rivolto, essendo stato il ricorso notificato a mezzo PEC alla difesa erariale il 18 febbraio 2016 (anno bisestile), il termine per il controricorso scadeva il 29 marzo 2016 (20 giorni + 20), mentre il controricorso è stato notificato il 5 aprile 2016. Comunque, il ricorso incidentale, che risente di tale tardività della notifica del controricorso che lo contiene (eccepita pure dal D.L.), sarebbe stato tardivo, in quanto, avendo la difesa erariale ricevuto la notifica del ricorso C. da essa è decorso il termine breve per l’impugnazione anche nei confronti delle altre parti vittoriose diverse da lui.

3.- La Presidenza del Consiglio, come accennato, ha proposto, a fronte del ricorso del D.L., un ricorso incidentale autonomo contro altri medici, con il quale denuncia violazione dell’art. 382 c.p.c. e art. 2043 c.c., nonchè delle stesse direttive sull’indennizzo.

La questione posta è la seguente.

Le direttive avrebbero imposto agli Stati membri l’obbligo di indennizzo solo per le specializzazioni comuni agli altri Stati, o comunque equiparabili, e non per quelle specializzazioni diverse, ossia di rilevanza esclusivamente nazionale. Invece, la corte avrebbe riconosciuto il diritto anche a medici che avevano allegato una specializzazione non comune agli altri Stati membri.

A fronte di tale ricorso incidentale, i medici interessati hanno proposto controricorso eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità dell’incidentale.

Risulta tuttavia che il ricorso principale è stato notificato alla difesa erariale il 18 febbraio 2016, cosi che il termine per il controricorso, trattandosi di anno bisestile, scadeva il 29 marzo 2016 (20 giorni + ulteriori 20). Ed invece il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato notificato il 5 aprile del 2016. Deve pertanto concludersi per l’inammissibilità del medesimo.

Va evidenziato che la Presidenza del Consiglio si è costituita con controricorso anche per resistere al ricorso incidentale proposto dai medici con capofila A.. Tale ricorso incidentale, però, non risulta mai depositato, pur essendo stato notificato alla difesa erariale. Stante il mancato deposito, quest’ultimo ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte, cosi provvede: a) dichiara improcedibile il ricorso di C. verso la Presidenza del Consiglio, ed inammissibile verso i Ministeri della Istruzione e Ricerca Scientifica, dell’Economia e Finanze e della Salute, e nulla sulle spese; b) Accoglie il ricorso di D.L., nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese; c) dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio ed improcedibile quello con capofila A.. Condanna la Presidenza del Consiglio alla rifusione delle spese nei confronti dei controricorrenti P. e T., che non hanno presentato ricorso incidentale, nella misura di 2500,00 Euro per parte, oltre 200,00 Euro di spese generali, per parte, e con distrazione a favore del procuratore di P., che ha dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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