Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34143 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15751-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO BALAS,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO STRADIOTTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA RINAURO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CESARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2634/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2011, C.L. conveniva in giudizio il Comune di Venezia per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 19/4/11 in località Venezia Mestre, sostenendo la responsabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2051 c.c. in relazione alla custodia del bene o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Parte attrice esponeva che, a causa di una serie di buche e della disconnessione del manto stradale, non visibili nè segnalate, era caduta rovinosamente a terra riportando lesioni personali.

Si costituiva il Comune di Venezia contestando l’addebito, rilevando il difetto di prova circa la presenza di buche o sconnessioni, atteso che il giorno prima del sinistro la ditta Ecis, per incarico del Comune, aveva effettuato i lavori di ripristino del manto strade pertanto la causa dell’incidente doveva essere individuata nella condotta imprudente dell’attrice.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2159/14, accoglieva la domanda attorea ritenendo provata la presenza di buche nel luogo dell’incidente, e per l’effetto, condannava il Comune al risarcimento dei danni subiti dalla C..

2. Avverso tale decisione, il Comune di Venezia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di prime cure.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2634/17, depositata in data 16/11/17, accoglieva l’appello proposto dal Comune e per l’effetto respingeva la domanda risarcitoria, condannando la C. alla restituzione di quanto versato dal Comune in esecuzione alla sentenza di primo grado. La Corte riteneva che le prove assunte non dimostravano nè l’esistenza di buche nè il nesso causale fra quest’ultime e la caduta della C..

3. Contro tale pronuncia C.L. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Venezia resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Corte non ha esaminato le istanze istruttorie volte a dimostrare che le sconnessioni su cui è caduta la ricorrente erano state eliminate successivamente al sinistro”.

La Corte avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo puntualmente allegato e dedotto dalla ricorrente relativo ai rilievi fotografici, che, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante, avrebbero dimostrato la presenza di buche e sconnessioni, in quanto i lavori effettuati il giorno precedente dalla ditta incaricata dal Comune avrebbero ripristinato solo parte del manto stradale di via (OMISSIS) ma non il tratto in cui sarebbe avvenuto il sinistro.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullità della sentenza per motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamente incomprensibile nella parte in cui ha valutato le deposizioni testimoniali assunte e rigettato le istanze istruttorie in punto dinamica”.

La Corte avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto meno attendibile la deposizione del teste Z. rispetto a quelle di F. e C., limitandosi ad affermare, in modo assolutamente generico e apodittico, che la prima deposizione sarebbe contraddittoria rispetto a alle ultime due. Si sarebbe così violato non solo l’obbligo di indicare le ragioni alla base di tale valutazione, ma altresì i principi di codesta Corte in cui, in caso di deposizioni contrastanti, il Giudice è sempre tenuto a valutare la credibilità dei testimoni sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, quali la posizione dei testi, eventuali rapporti con le parti, la congruità delle dichiarazioni e la convergenza delle stesse con altri elementi di prova, e all’esito indicare i motivi che lo hanno indotto a ritenere più attendibile una deposizione rispetto ad un’altra (Cass. civ., n. 1547/15).

7. I due motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili perchè richiedono una nuova rivalutazione di merito.

Sia il primo che il secondo motivo sono, infatti, volti ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, attività che oltrepassa i limiti del sindacato di legittimità. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle prove ricade nella discrezionalità del Giudice di merito, pertanto, l’esame dei documenti esibiti, le deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, nonchè il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta tra le varie risultanze probatorie in base a quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (ex multis Cass. n. 11699, del 15/05/2013). Nel caso di specie il giudice del merito con motivazione congrua e scevra di qualsivoglia vizio logico giuridico ha affermato che dall’istruttoria è emerso che nulla è stato dimostrato in ordine alla esistenza delle buche e del nesso di causa fra queste ultime e la caduta della ricorrente (cfr. pag. 5,6,7 sentenza impugnata).

Le prospettate cause di inammissibilità sono state anche rilevate dai controricorrenti.

7.1. Ed in ogni caso, nonostante la complessa censura della ricorrente e la sua illustrazione ulteriore in memoria, la motivazione è evidentemente scevra dei soli gravissimi vizi censurabili in questa sede secondo la ricostruzione di Cass. Sez. U. 8053/14 e pienamente sussiste sulla comparazione degli elementi istruttori, tale da fondare anche l’esclusione di prova critica o, quand’anche solo implicitamente, l’ammissione di quella per testi sulla presenza delle buche al tempo del sinistro; comunque, inammissibile è il secondo motivo, perchè la mancata prova sulla dinamica è stata giustificata dalla corte territoriale per la carenza di prove delle buche al tempo del sinistro, mentre il primo davvero involge una valutazione di merito qui non censurabile, perchè la stessa corte territoriale esclude, comparando tra loro le testimonianze, che le buche vi fossero al tempo del sinistro, anche prendendo in considerazione, svalutandola e senza necessità di addurre ulteriori argomenti dopo la confutazione delle contestazioni dei controtestimoni, la deposizione di Z. (piè di pag. 5 e capo di 6) e sviluppando l’ipotesi che le foto bene avrebbero potuto ritrarre le buche, ove davvero vi fossero state.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA