Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34141 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29276-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 1535/7/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1535/7/18 depositata in data 9 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1535/7/18 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso di G.G., esercente attività di trasporto merci su strada, relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2006 oltre sanzioni conseguenti alla violazione;

– In particolare, le riprese traevano origine dal recupero a tassazione di reddito in assenza di dichiarazione per l’anno d’imposta, la CTP accoglieva il ricorso ritenendo l’accertamento privo di motivazione idonea e non considerata la presenza di costi in presenza di accertamento induttivo puro. La sentenza della CTR confermava la sentenza di primo grado;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi. Il contribuente non si è difeso ed è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via pregiudiziale, dev’essere verificato d’ufficio il rispetto del contraddittorio, prima della disamina delle censure dedotte dalle parti in relazione alla sentenza gravata. In ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: “- la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notifica torio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

– l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

– il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1” (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627, mai superata);

– Orbene, nella presente fattispecie, in cui l’intimato non si è costituito nè ha svolto attività difensiva, l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione non è stato prodotto anteriormente all’adunanza camerale, e nel fascicolo d’ufficio è stata rinvenuta solo una stampata di “esito della spedizione” che non può essere considerata equipollente alla relata, avendo tale potere solo il duplicato fornito dall’Agente notificatore, stampata oltretutto datata 3.1.2019 e, dunque, non aggiornata in riferimento all’adunanza camerale tenutasi il 24.10.2019;

Pertanto, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale rammentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al testo unico spese di giustizia, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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