Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34140 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29214-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F. in persona del mandatario speciale Sig. V.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZA D’ARACOELI 1, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3869/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3869/19/18 depositata in data 7 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina accoglieva l’appello proposto da V.F. avverso la sentenza n. 711/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva rigettato il ricorso del contribuente relativo all’avviso di accertamento II.DD. e altro 2010 con cui veniva recuperato ad imposta D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) ex art. 67, comma 1, lett. e) e art. 68, il corrispettivo tratto da un contratto di costituzione di diritto di superficie stipulato dal contribuente con una società tenuta alla costruzione, gestione, funzionamento e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico);

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 9, comma 5, e art. 67, comma 1, lett. b) ed e), nonchè dell’art. 53 Cost., per aver la CTR ritenuto che il corrispettivo ricevuto dal contribuente per la concessione del diritto di superficie al fine di realizzare l’impianto debba essere assoggettato solo ad imposta TUIR ex art. 67, comma 1, lett. b);

– In via preliminare, il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non aver l’Agenzia impugnato tutte le rationes decidendi, con conseguente passaggio in giudicato di un capo autonomo della sentenza;

– L’eccezione preliminare è fondata e trova accoglimento. Va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293);

– Orbene, nel caso di specie la decisione della CTR non si sofferma solo sulla conferma nel merito della tesi del contribuente in punto di qualificazione del contratto ai fini dell’assoggettamento a tassazione, ma in via preliminare accoglie anche la doglianza del contribuente in punto di motivazione dell’atto impugnato “osservato in via pregiudiziale che l’avviso di accertamento sconta una motivazione del tutto lacunosa e l’ufficio si è limitato a richiamare il TUIR, art. 67, senza effettuare un’analisi adeguata del contratto e delle disposizioni in esso contenute che, secondo la sua interpretazione, deporrebbero per una diversa qualificazione giuridica”. Non è condivisibile la prospettazione dell’Agenzia contenuta nelle memorie autorizzate, secondo cui l’aggiunta “tuttavia, pur in presenza di un accertamento strigliato (così nel testo della sentenza) e contraddittorio ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa ed esplicitare agevolmente le sue ragioni” indurrebbe a pensare che la prima parte sia una argomentazione mera, presupposto della sanatoria del difetto di motivazione dell’atto impositivo, in quanto lo stesso è stato censurato nel successivo giudizio ma non può essere automaticamente sanato per il fatto solo dell’azione giudiziale, avuto riguardo per la distinzione tra funzione giurisdizionale di controllo e funzione amministrativa procedimentale. Il passaggio in cui si accerta la motivazione dell’atto impositivo del tutto lacunosa è dunque una vera e propria ratio decidendi concorrente, e risulta completamente esente da censura in ricorso e da ciò consegue l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, con regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al testo unico spese di giustizia, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso, e condanna l’Agenzia alla rifusione al contribuente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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