Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3414 del 22/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3414 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21153-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

4648

GORINI GABRIELE;
– intimato –

avverso la sentenza n.

1724/2008 della CORTE

Data pubblicazione: 22/02/2016

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2009 r.g.n.
6076/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

-CP

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale

R.G. 21153-10 N.21 ud
2-12-15

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:
ha dichiarato l’illegittimità, per

‘genericità della causale, del termine apposto al contratto di lavoro protrattosi dall’il ottobre 2001 al 31 gennaio 2002 – stipulato fra il
lavoratore indicato in epigrafe e Poste Italiane s.p.a per “esigenze
di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione,
ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero
conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie,
prodotti o servizi” di cui all’art. 25 del ccn1 11 gennaio 2001 e la
conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro
subordinato senza, però, alcunché a titolo di retribuzioni maturate

medio tempore
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste
Italiane s.p.a. affidato a tre motivi

ex art 360 n.3, relativi, i primi

due, alla questione afferente l’interpretazione del citato art. 25 del
ceni 11 gennaio 2001 e, l’ultimo, alla problematica concernente
l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro dalla data di
messa in mora;
il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

1

il giudice d’appello di Roma

sono fondati i primi due motivi del ricorso avendo questa Corte più
volte sancito che in tema di contratti a termine, l’art. 25 del
T

c.c.n.l.

11

gennaio

per

2001

il

personale

non

dirigente

delle Poste italiane nel prevedere, quale causale, la presenza di
“esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di

di risorse Sul territorio, anche derivanti da innovàzioni tecnologiche
ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie, prodotti o servizi” non è affetto da genericità, ma
costituisce legittima espressione della cosiddetta “delega in bianco”
demandata alla contrattazione collettiva dall’art. 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 ( per tutte V. Cass. 26 settembre 2007 n. 20162 e
Cass. 7 gennaio 2015 n. 30);
la sentenza impugnata, che si fonda sulla genericità della causale di
cui alla richiamata clausola collettiva, non è pertanto corretta;
del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto
individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle
menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14 febbraio
2008 n. 6988);
conseguentemente, in accoglimento dei motivi in parola nel cui esame
rimane assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma
in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il

2

riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento

terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
M

rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015

Il Presidente

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