Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3414 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3414 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 18217-2015 proposto da:
CIPOLLINI MARIA PIA quale socia accomandante, DI
BATTISTA MARIANNA quale socia accomandataria della
società MAMMAFA’ DI MARIANNA DI BATTISTA E C. S.A.S.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2
presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI,
rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO DE
PAULIS giusta procura speciale del Dott. Notaio
2017
2293

GIOVANNI BATTISTA BRACONE in ALBA ADRIATICA il
16/11/2017 rep. n. 131621;
– ricorrenti contro

ALLIANZ SPA in persona del procuratore Dott.

1

Data pubblicazione: 13/02/2018

ALESSANDRO

MARIA

BUCCI

legale

rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI
31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FIECCONI;

2

– controricorrente –

CONSIDERATO IN FATTO
1.1.

Con ricorso notificato 17/07/2015, depositato il 27/07/2015,
Marianna Di BATTISTA e Maria Pia CIPOLLINI, rispettivamente nella loro

qualità di socia accomandataria e accomandante della società MAMMAFA’
di Marianna Di Battista e C. s.a.s., ricorrevano per cassazione avverso la
sentenza n. 76 della Corte d’appello dell’Aquila, pubblicata il

tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, aveva respinto la
pretesa della società MAMMAFA’ s.a.s nei confronti di ALLIANZ s.p.a
(succeduta ad ALLIANZ SUBALPINA s.p.a.) di essere risarcita in virtù di
un contratto di assicurazione per furto (asseritamente) stipulato il
21.05.2002. Al ricorso, corredato di procura speciale al difensore
rilasciata in calce al ricorso il 23 giugno 2015, resisteva la compagnia
assicuratrice convenuta con controricorso del 22 settembre 2015,
notificato il 24/09/2015, deducendo l’inammissibilità dei motivi di ricorso
e la loro sostanziale infondatezza. Nelle more del giudizio di cassazione il
difensore delle ricorrenti cessava dalla propria attività, cui subentrava un
nuovo difensore con procura speciale.
1.2.

La pretesa, accolta in prime cure dal tribunale adito, era correlata a
un furto subito dalla società MAMMAFA’ s.a.s. il 17 luglio 2002 per il

quale la società pretendeva il risarcimento nei limiti del massimale di
polizza convenuto, pari a C 25.222,84, oltre C 150,00 per danni subiti,
interessi e rivalutazione. Nel giudizio innanzi alla Corte d’appello la
società assicuratrice impugnante aveva chiesto il rigetto della pretesa
sull’ assunto che i) la società non avesse pagato la prima rata di premio,
sicché non le era stata consegnata la polizza e il contratto non si era
perfezionato e, ii) la garanzia non fosse comunque operante, non
avendo la società stipulante adottato i dispositivi di sicurezza previsti nel
contratto di assicurazione per i rischi di furto e rapina ivi previsti. Nel
giudizio di appello si erano costituite le socie accomandataria e
accomandante in luogo della società deducendo che nel frattempo la
società era stata cancellata dal registro delle imprese e che,
3

20.01.2015, non notificata, che in riforma della sentenza n.34/2008 del

conseguentemente, l’appello era inammissibile perché notificato a
soggetto non più esistente.
1.3.

La

Corte

d’appello

superava

l’eccezione

d’inammissibilità

dell’appello dedotta rilevando che quando l’estinzione della società si
produce nel corso del giudizio si verifica un evento interruttivo
disciplinato dagli artt. 299 s.s. cod. proc. civ., precisando che quando il

l’impugnativa deve provenire o essere indirizzata, a pena di
inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, citando in proposito la
sentenza della Cass. S.U. n. 6070/2013 e la sentenza della Cass. S.U.
15295/2014, che ammette la notifica dell’impugnazione al procuratore
alle liti della parte divenuta incapace o deceduta, ai sensi dell’art. 330
cod.proc. civ, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi
previsti dall’art. 299 cod. proc. civ.. La Corte di merito ha pertanto
ritenuto che, in applicazione della regola di ultrattività del mandato alle
liti, il difensore continuasse a rappresentare la parte venuta meno,
risultando stabilizzato il rapporto processuale sino a che l’evento non sia
dichiarato in udienza. Riteneva la Corte adita pertanto che i soci,
costituitisi in appello in luogo della società estinta, avessero la
legittimazione passiva in quanto succeduti nel rapporto controverso, non
potendosi far valere l’inammissibilità dell’appello dedotta.
1.4.

In merito agli ulteriori motivi d’impugnazione concernenti il merito

della decisione impugnata, la Corte d’appello, richiamando la norma di
cui all’art. 1888, comma 1, cod. civ., assumeva che non fosse stata
prodotta alcuna prova idonea a ritenere che il contratto di assicurazione
si fosse concluso, non essendo tale fatto di per sé desumibile né dalle
dichiarazioni testimoniali dell’ex subagente della compagnia assicuratrice
(rese in senso favorevole alla parte attrice), né dalla fotocopia di una
sola facciata del contratto nelle mani della società, da cui si dovrebbe
desumere che il premio sarebbe stato pagato alle ore 12 del 21 maggio
2002. La Corte di appello ha dato invece rilievo al fatto che la società
assicuratrice aveva prodotto le copie delle proposte di contratto a
4

fenomeno si sia verificato allorché non era più possibile farlo constare,

riprova del fatto che il contratto non era stato concluso; inoltre, ha
rilevato che nell’originale della copia rilasciata al cliente, prodotto dalla
compagnia assicuratrice, si legge che il contratto era stato redatto il 21
maggio 2002 senza indicazione della data di ricezione del premio,
risultante invece scritta a mano nella copia prodotta dalla società
MAMMAFA’, cui sono succedute le due socie. Da tutto quanto sopra, la

che il contratto si fosse perfezionato e che, pertanto, la domanda di
adempimento del contratto non potesse essere accolta, anche tenendo
conto, in via residuale, del fatto che il premio non risultava pagato;
pertanto, la Corte d’appello riformava la sentenza rigettando la domanda
e condannava le socie al pagamento delle spese relative ai due gradi di
giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti lamentano la violazione
dell’art. 1988 cod. civ., assumendo che dalle produzioni documentali si
evince chiaramente che il contratto si sia perfezionato, essendo stato
sottoscritto dalla accomandataria della società s.a.s. alle pagine 6 e 7 ,
come anche dalla direzione della società assicuratrice a pag. 7: la copia per
il cliente prodotta dalla compagnia assicuratrice risulterebbe sottoscritta
dalla direzione della compagnia e a p. 23 anche dal subagente che ha
sottoscritto l’avvenuto incasso dell’importo alla firma del contratto,
avvenuto in data 21.05.2002, data corrispondente alla stampa della polizza.
Anche la copia per l’agenzia risulterebbe firmata a p. 20 dalla contraente e
a p. 21 dalla direzione e dalla controparte. Pertanto nel caso di specie,
sarebbe evidente la falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., dato che dalle
prove documentali si evincerebbe chiaramente come il contratto si sia
perfezionato e ne sia stata data piena prova in forma scritta.
2.1.

Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione

e falsa applicazione dell’art. 1901 cod. civ., nella parte in cui la
pronuncia di appello ha considerato come non provato il pagamento del
5

Corte d’appello ha desunto che non vi fosse idonea prova per ritenere

premio, essendo stato dimostrato che il premio è stato pagato nella
medesima data di sottoscrizione del contratto, posto che nella copia a
mano della compagnia assicuratrice risulta che il pagamento del
corrispettivo è stato effettuato in data 21.05.2002.
2.2.

La parte resistente deduce l’inammissibilità dei due motivi di
ricorso sotto il profilo del mancato rispetto del principio di

o falsa interpretazione delle norme di diritto nel caso di specie.
3. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso debbano essere valutati
unitariamente in quanto affetti dal medesimo vizio d’inammissibilità di
fondo.
3.1.

Le censure mosse dalle ricorrenti nel primo motivo di ricorso difatti

attengono a un profilo di erronea ricognizione delle prove o di
ricostruzione del fatto, rispetto a una fattispecie da interpretarsi secondo
i principi che regolano il contratto di assicurazione, e dunque
relativamente a una fattispecie concreta da valutarsi a mezzo delle
risultanze di causa, i quali sono tutti dati esteriori rispetto all’attività di
stretta interpretazione delle norme che viene posta a motivo del ricorso.
Sul punto, la Corte di merito dimostra di essersi invero attenuta ai
principi di cui all’art. 1988, comma 1, cod. civ., in base al quale il
contratto richiede la forma scritta ad probationem, e tale circostanza
non è stata messa in discussione dalle stesse ricorrenti, le quali
assumono che il concreto accertamento della volontà delle parti non sia
stato effettuato dal giudice territoriale secondo canoni ricognitivi corretti
sulla scorta dei documenti e del materiale probatorio acquisito.
3.2. Lo stesso rilievo deve farsi con riguardo alla seconda censura in
ordine all’erronea interpretazione dell’art.1901 cod. civ., ove alla Corte
di legittimità si richiede in sostanza di riesaminare e rivalutare gli
elementi di prova raccolti in primo grado al fine di interpretare
correttamente l’attestazione di pagamento della prima rata di premio
inserita nei documenti prodotti, e dunque la mancata verificazione
dell’evento di sospensione del contratto invocato dalla compagnia
6

autosufficienza e della non conferenza del richiamo al vizio di violazione

assicuratrice per effetto del suo mancato pagamento. Inoltre, il rilievo
mosso al giudicante si fonda sul fatto che non fosse stato
sufficientemente valutato che, sia dalle dichiarazioni testimoniali come
anche dalla sottoscrizione del subagente, si potesse desumere che il
premio della polizza fosse stato pagato, tutte questioni ancora una volta
inerenti alla ricostruzione in concreto della vicenda contrattuale e alla

violazione o falsa applicazione delle norme in questione. Si rammenta
infatti che le questioni che hanno ad oggetto la valutazione delle prove,
vale a dire l’attività regolata dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
integrano il vizio di motivazione da rilevarsi in base all’art. 360, n.5, cod.
proc. civ., e non all’art. 360 , n.3, cod. proc. civ. portato all’esame del
giudice di legittimità ( sez. 3, Cass. n.15107/2013), il quale implica una
diversa analisi e valutazione sul portato delle norme da applicarsi.
3.3. Non appare in ogni caso trascurabile il fatto che in entrambi i
motivi di ricorso, le parti ricorrenti si sono limitate a fornire al giudice di
legittimità una diversa interpretazione dei documenti in atti, omettendo
una specifica trascrizione dei medesimi in violazione del principio di
autosufficienza di cui all’art. 366 n.6 cod.proc.civ. più volte affermato
da questa Corte, che vale per ogni contestazione in ordine
all’interpretazione di un documento allegato e fino a che non siano
dedotti vizi in procedendo, circostanza non dedotta nel caso concreto
( v. sez. 3, Cass. 4063/2005 e, da ultimo, Cass. 17499/2015; cfr., ex
plurimis, Cass. 1170/2004; Cass.8575/2005; Cass. (ord.) n. 22303 del
2008, sostanzialmente ripresa da Cass., Sez. Un. n. 28547 del 2008 e,
poi, da Cass. Sez. un. n. 7161 del 2010; ancora, Cass., Sez. Un. n.
22726 del 2011, quanto al motivo di ricorso fondato su atti processuali;
Cass. n. 7455 del 2013, per l’affermazione che la norma è il precipitato
normativo della c.d. autosufficienza; Cass., Sez. Un. n. 8077 del 2012;
Sez. 1, Cass. sentenza n. 2771 del 02/02/2017);). La successiva
indicazione di tali atti fatta dal controricorrente, peraltro, non vale né a
sanare tale omissione di parte ricorrente, né spinge questa Corte a
7

interpretazione della volontà delle parti, e non invece al dedotto vizio di

svolgere un esame più approfondito della vicenda, posto che il vizio
dedotto è risultato inammissibile anche per le ragioni sopra espresse.
3.4.

In conclusione, i due motivi di ricorso debbono essere dichiarati
inammissibili.

3.5.

In base al principio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc.

civ., le ricorrenti vengono condannate al pagamento degli oneri

del valore della controversia, oltre spese forfetarie e oneri di legge. Ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti – in ragione del rigetto dell’impugnazione – per il
versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
I.
II.

Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in C 3.800,00 per onorari,
oltre C 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del

1 5%

e

accessori di legge;
III.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

processuali liquidati come di seguito, tenuto conto delle tariffe forensi e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA