Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3414 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazio 20/C,

presso l’avv. COGGIATTI Claudio, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Nicola Bianchi, giusta delega in atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 87/03/03 del 20/10/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Claudio Coggiatti;

lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso della Fondazione contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRPEG fondata sull’asserita spettanza dell’agevolazione fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso e propongono un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

2.- Il controricorso ed il ricorso incidentale condizionato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono inammissibili. Il Ministero non risulta infatti evocato in giudizio dalla ricorrente principale, nè è stato parte del giudizio di secondo grado, instaurato – come risulta dalla sentenza impugnata – dalla Agenzia delle Entrate successivamente al 1 gennaio 2001.

3.- Con i due motivi, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata, ribadendo la tesi della spettanza del beneficio fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

3.1.- I due motivi sono manifestamente infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie della riduzione a metà dell’aliquota, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, è subordinato all’effettivo perseguimento in via esclusiva da parte dell’ente di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni in imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. La prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un’indagine sull’esercizio in concreto dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (Cass. 10253/07, SS.UU. 1576/09).

4.- Il ricorso principale va pertanto rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia.

5.- Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio, trattandosi di questione definitivamente risolta in punto di diritto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il controricorso ed il ricorso incidentale condizionato del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA