Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3414 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21334/2015 proposto da:

COMUNE DI BARI, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUISA AMORUSO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MAURIZIO DE LORENZI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 26/01/2015 e depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Puglia, con sentenza n. 229/1/15, depositata il 4 febbraio 2015, non notificata, accolse parzialmente l’appello proposto dal sig. P.F. nei confronti del Comune di Bari, avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU per gli anni dal 2007 al 2011 compreso, dichiarando il giudice d’appello dovuta la TARSU solo per l’anno 2011.

Avverso detta pronuncia il Comune di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo, l’ente impositore denuncia erroneità ed insufficienza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione carente ed apparente.

Il motivo è inammissibile, come eccepito dal controricorrente, sia perchè il vizio motivazionale è prospettato in termini d’insufficienza della motivazione, ciò che nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è precluso dinanzi a questa Corte, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e successive pronunce conformi, sia perchè sostanzialmente il ricorrente Comune lamenta l’erronea valutazione di un documento (nota AMIU allegata all’avviso di accertamento), omettendo di riportarne il contenuto onde porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto.

A ciò consegue che il motivo incorre in palese difetto di autosufficienza (oltre alle pronunce citate dalla controricorrente, tra le altre, cfr. Cass. sez. 3, 29 marzo 2007, n. 7767).

Quanto al secondo motivo, nel quale il ricorrente Comune cumula due ordini diversi di censure (violazione e falsa applicazione di legge in relazione al regolamento TARSU del Comune di Bari ed al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), esso è del pari inammissibile, essendo incentrato sulla deduzione della ritenuta applicabilità di una categoria diversa, categoria 18 (altre aree ad uso privato, produttive di rifiuti, non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati) rispetto a quella, n. 4 (locali adibite a officine elettromeccaniche e laboratori artigianali), oggetto della pretesa manifestata al contribuente con l’atto impositivo, ritenuta dal giudice di merito non applicabile alla fattispecie concreta, per la quale ha ritenuto invece applicabile la categoria 13 del regolamento, trattandosi di attività di ricovero di caravan e roulotte svolta in area scoperta recintata.

E’ noto, infatti, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la motivazione di cui all’avviso di accertamento delimita, oltre che il petitum, la ragione fondante, di fatto e di diritto, della pretesa impositiva, donde l’impossibilità di una sua sostituzione o integrazione da parte dell’Amministrazione in corso di giudizio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23248).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di legge, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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