Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34139 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28356-2018 proposto da:

GENIAL RE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIO MASI,

MONICA MARIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 559/11/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 559/11/18 depositata in data 12 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello proposto da Genial Re S.r.l. avverso la sentenza n. 4245/26/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un’intimazione di pagamento per II.DD. e IVA 2008. L’intimazione faceva seguito ad una controversia avente ad oggetto avviso di accertamento definitosi con sentenza definitiva della CTP di accoglimento parziale del ricorso della contribuente;

– La CTR confermava integralmente la decisione di primo grado ritenendo adeguatamente motivato l’atto impugnato e, nel merito, non fossero stati commessi errori nella liquidazione delle imposte dovute all’esito del giudizio definito;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, si osserva che in controricorso è eccepita l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, sia per violazione della c.d. doppia conforme, essendo state riproposte le medesime censure già mosse in precedenza, la quale non può trovare accoglimento in quanto l’unico motivo di ricorso denuncia non un vizio di motivazione ma – formalmente – la nullità della sentenza per motivazione apparente; sia, per essere stato il mezzo proposto in contrasto con consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. In merito a questo secondo aspetto dell’eccezione, scrutinabile solo unitamente alla cesura, vale quanto segue;

– Con un unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la contribuente ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per apparenza della motivazione espressa nella decisione censurata, che non consentirebbe l’individuazione delle rationes decidendi;

– Il motivo è inammissibile. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie la censura collide frontalmente con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto la CTR si è chiaramente espressa, tra l’altro, sotto il profilo processuale sulla propria giurisdizione e competenza, sulla questione preliminare della motivazione dell’atto impugnato e, nel merito, sulla correttezza della riliquidazione dell’imposta dovuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento alla base della ripresa per cui è causa. Più in generale, la motivazione della CTR, in presenza delle concorrenti rationes decidendi e delle argomentazioni a sostegno delle stesse, soddisfa ampiamente il minimo costituzionale al disopra del quale non è possibile utilmente censurare la decisione di appello con il rimedio azionato in questa sede;

– La sentenza impugnata va dunque confermata, e alla declaratoria di inammissibilità segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al testo unico spese di giustizia, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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