Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34137 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28132-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2178/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 2178/17/18 depositata in data 2.3.2018 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello avverso la sentenza n. 13408/6/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso di S.M. contro l’avviso di accertamento per II.DD. 2010 con il quale in applicazione del c.d. redditometro di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e al D.M. 24 dicembre 2012, erano stati accertati maggiori redditi a suo carico, non dichiarati;
– La CTR riteneva di non condividere le ragioni della CTP, richiamando le ragioni già esposte dal contribuente in primo grado e ritenute chiare. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con il primo motivo di ricorso, – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza per apparente motivazione in quanto, pur decidendo nel merito la controversia in senso opposto a quello adottato dal giudice di primo grado, “non entra assolutamente nel merito delle questioni da decidere e non esplicita le ragioni sottese nè il ragionamento logico giuridico che lo ha condotto a tale decisione, risolvendosi in un mero rinvio adesivo e acritico alla tesi di parte appellante”;
– Il motivo è fondato. Va al proposito ribadito che “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 – 01);
“La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648 – 01)
“Nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in quanto non consente d’individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015, Rv. 637064 – 01)
– Nel caso di specie, la sentenza della CTR sintetizza nell’esposizione in fatto le argomentazioni giuridiche contenute nell’atto di appello del contribuente, in particolare sul non corretto governo del canone di riparto dell’onere probatorio e, nella parte in diritto dichiara in un unico capoverso “meritevole di accoglimento l’appello del contribuente che ha meglio dettagliato quanto già esposto in primo grado, che pure appariva abbastanza chiaro.”. La sinteticità del ragionamento, accompagnato a considerazioni sulla prova diabolica, non consente di individuare il processo deliberativo critico di cui ai principi giurisprudenziali sopra richiamati;
– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, – articolato sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – con cui l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., e la violazione di plurime previsioni di legge in materia di accertamento sintetico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza della Corte;
– La sentenza impugnata va dunque riformata e, a seguito della cassazione, segue rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019