Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3413 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3413 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 5754-2014 proposto da:
GENOVESE ROSALBA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato
GIACOMO MAURIELLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROSALBA GENOVESE giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
2017
2287

DE LILLO DONATO, domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO RAVIELE
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

nonchè contro
GENOVESE RITA;
– intimata avverso la sentenza n. 3944/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2013;

consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

FATTI DI CAUSA
I coniugi De Lillo e Rita Genovese esposero al Pretore di Cassino di
essere proprietari di un fabbricato sito in Comune di Cervaro, a
confine con un largario comune e con la proprietà dei coniugi Di
Placido e Lucarelli. Sul lato del fabbricato vi era sempre stato un

che costituiva il supporto di una scala esterna. In data 1/9/95 i
confinanti Di Placido-Lucarelli avevano divelto sia la trave sia il
pilastro ed avevano collocato nel terreno sottostante il cavo telefonico
della loro abitazione. Nonostante ripetuti inviti i confinanti rivolsero al
giudice la richiesta di essere reintegrati nel possesso mediante
ripristino della situazione originaria e rimozione del cavo sotterraneo.
All’udienza del 19/9/1996 l’avvocato Rosalba Genovese, difensore dei
ricorrenti, precisava la domanda iniziale chiedendo la reintegrazione
nel possesso anche sul terreno antistante l’abitazione ricompreso tra
l’aiuola ed il fabbricato della proprietà Lucarelli. I convenuti non
accettarono il contraddittorio su tale questione ed il giudice adito
dichiarò la domanda nuova, rigettando anche quella proposta con il
ricorso. In appello gli originari ricorrenti precisarono di aver effettuato
non una mutatío libelli ma una mera emendatio ed insistevano nelle
domande già articolate in ordine alle quali ritenevano di aver offerto
adeguata prova. Richiesta ed ammessa nuova prova per testi l’avv.
Genovese rinunciò al mandato, fu disposta una CTU all’esito della
quale il Tribunale confermò la sentenza di primo grado, ribadendo che
la domanda relativa al terreno antistante l’abitazione doveva ritenersi
“nuova” ed in quanto tale inammissibile. Il giorno successivo al
deposito della decisione l’avv. Genovese chiese l’emissione di un
decreto ingiuntivo nei confronti dei suoi ex assistiti per l’importo delle
proprie competenze professionali di C 7.082,52, gli intimati proposero
opposizione sostenendo di non essere debitori bensì creditori dell’avv.

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pilastro in cemento sulla cui sommità era poggiata una trave di ferro

Genovese la quale avrebbe agito non con un’azione petitoria ma con
una possessoria, avrebbe proposto in ritardo la domanda relativa al
terreno antistante l’abitazione, rinunciato al mandato in corso di
causa e provocato inutili spese processuali, tra cui quelle relative alle
consulenze tecniche d’ufficio.

ispezionato i luoghi prima della causa, statuì che l’esito negativo era
dipeso non dalla scelta della domanda da azionare ma dal fatto che i
testimoni non avevano confermato i capitoli di prova sui quali erano
stati chiamati a deporre; che la domanda nuova avrebbe potuto
essere azionata in un diverso giudizio, che, nel richiedere le CTU,
l’avv. Genovese si era limitata a formulare richieste istruttorie e che
la stessa aveva rinunciato al mandato provvedendo a comunicare
regolarmente detta rinuncia.
I coniugi De Lillo hanno proposto appello avverso la sentenza di
rigetto del Tribunale e la Corte d’Appello ha ritenuto, ck(un lato, di non
poter muovere alcun addebito all’avv. Genovese per la scelta di agire
in possessorio in quanto i De Lillo pretendevano di aver esercitato un
potere di fatto sul pilastro e sulla trave, mentre, per quel che
riguardava la domanda relativa al terreno sottostante, il Giudice ha
ritenuto che il legale avrebbe dovuto iniziare un nuovo giudizio e non
assumersi il rischio, chiedendo l’ampliamento del petitum, di una
pronuncia di inammissibilità della domanda. Il Giudice ha
conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto e ridotto
l’importo dovuto al legale nella misura di C 4.500, oltre accessori di
legge, compensando le spese dei due gradi del giudizio.
Avverso la sentenza l’avv. Genovese ricorre davanti a questa Corte
con ricorso affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso
Donato De Lillo e Rita Genovese.

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Il Tribunale, premesso che mancava ogni prova che il legale avesse

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello avrebbe posto a
fondamento della sua decisione una ricostruzione dei fatti diversa da

quale precisazione della stessa ma quale estensione del petitum in
ordine al “terreno antistante l’abitazione dei ricorrenti che va
dall’aiuola fino all’angolo di un loro fabbricato verso la proprietà dei
Lucarelli”. Mentre la questione da decidere era se vi fosse una
responsabilità del professionista nello specificare l’oggetto della
domanda di reintegra nel possesso, la Corte d’Appello avrebbe dato
per acquisito ciò che era, invece, da provare e cioè che l’avvocato
illegittimamente aveva ampliato la domanda anziché iniziare un
nuovo giudizio.
Il motivo è infondato in quanto vi è piena corrispondenza tra quanto
devoluto in grado di appello e quanto statuito dalla Corte d’Appello.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360
n. 5 c.p.c.
La ricorrente insiste nella tesi che la precisazione contenuta nella
domanda non fosse nuova ma una semplice diversa valutazione della
stessa domanda e richiama a tal proposito le risultanze della CTU e la
tesi secondo la quale il Giudice può discostarsi, per l’accertamento dei
fatti, dalla valutazione di un tecnico valutandola quale
peritorum.

peritus

Le censure volte alla pronuncia sono inammissibili in

quanto riguardano il merito della controversia, rimesso
esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.

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quella reale ed avrebbe erroneamente qualificato la domanda non

Ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello avrebbe disposto
illegittimamente una riduzione del suo onorario di professionista
prescindendo dallo schema condotta, danno e nesso di causalità.
Nella sentenza non solo non sono menzionate le disposizioni di legge
in cui andava inquadrata la domanda ma, anziché procedere ad

risolvere la questione del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta
di quest’ultima, la Corte è passata dalla descrizione della condotta
alla decisione di ridurre l’onorario alla professionista. Così facendo
non ha fatto buon governo delle norme indicate nell’epigrafe del
motivo. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha affermato la
responsabilità della professionista per aver svolto una domanda
nuova e dunque inammissibile, con la conseguenza che quella
proposizione di domanda, oltre a causare danni ai resistenti, si era
tradotta in un compenso per la ricorrente, reclamato con il ricorso per
decreto ingiuntivo, nonostante esso fosse non dovuto in quanto
corrispondente ad una attività inutiliter data.
Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 115
c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui
ha escluso la ricorrenza di un danno risarcibile in quanto, trattandosi
di pronuncia di mero rito, ciò non avrebbe precluso agli opponenti la
possibilità di riproporre la domanda in altro autonomo giudizio. Su
questi aspetti la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi non
essendosi neppure posta il problema di individuare la ragione di un
eventuale danno e di quantificarlo.
Il motivo è infondato. La sentenza del Tribunale di Cassino, che aveva
rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, era adottata in violazione
di legge ed è stata correttamente riformata dal giudice d’appello il
quale aveva, pure legittimamente, ritenuto che la questione
inammissibile in quel giudizio, avrebbe potuto costituire oggetto di un

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individuare un eventuale danno da addebitare alla professionista e a

nuovo giudizio. Ma la questione che ha costituito l’oggetto principale
dell’impugnata pronuncia era quella delle spese, se fosse cioè
possibile corrispondere un compenso professionale a fronte di una
domanda inammissibile. Alla quale questione la Corte d’Appello ha
risposto in modo del tutto adeguato, ritenendo che il compenso del

risultate corrispondenti ad attività inutilmente svolta.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze
in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi),
accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.

legale dovesse essere ridotto, in modo da escludere quelle voci

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