Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3413 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4475/2012 R.G. proposto da:
P.F.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio
Grassi, con domicilio eletto presso il medesimo in Giarre corso
Italia n. 147, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia sez. staccata di Catania n. 273/18/11, depositata in data 11
ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 dicembre
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
che:
P.F.A., esercente l’attività di riparazione e vendita di pneumatici, impugnava l’avviso di rettifica emesso, in esito a verifica ispettiva della Guardia di finanza, dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2001, per Iva, Irpef ed Irap per l’omessa contabilizzazione di ricavi derivante da cessione di beni e per l’omessa fatturazione di acquisti non fatturati, non oggetto di regolarizzazione con la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2002.
L’impugnazione, accolta dalla CTP di Catania, era rigettata dal giudice d’appello.
Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un duplice profilo, ossia: a) motivazione apparente e perplessa, per essere le argomentazioni della sentenza “vuote, stringate al massimo e incomprensibili”; b) omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, non essendo configurabile alcun occultamento di ricavi dalla verifica operata per il periodo dal 6 aprile al 21 ottobre 2001, potendo emergere l’evasione solo dalla dichiarazione annuale dei redditi.
2. Il primo profilo, in disparte la sua deduzione come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, anzichè come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è infondato.
La CTR, infatti, ha ritenuto la fondatezza della pretesa poichè, “in presenza di contabilità irregolare”, la determinazione dei corrispettivi è derivata “dalla ricostruzione analitica del magazzino” sicchè i beni mancanti sono stati ritenuti, correttamente, oggetto di cessione, accertando altresì che il contribuente neppure aveva provveduto alla “regolarizzazione in sede di presentazione della dichiarazione modello unico del 2001 o con l’annotazione nel registro corrispettivi dell’anno medesimo”.
La motivazione, dunque, non è, in evidenza, nè apparente, nè perplessa, risultando chiaro, e congruo, il ragionamento svolto e la ratio della decisione.
3. Il secondo profilo, oltre che infondato per le ragioni sopra esposte, è, prima ancora, inammissibile per carenza di specificità, non avendo il contribuente neppure individuato l’asserita omissione attesa l’avvenuto specifico accertamento in fatto – contestato solo in termini inammissibilmente generici, del tutto carenti per autosufficienza – sulla carente ed omessa regolarizzazione in sede di modello unico del 2001.
4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna P.F.A. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020