Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3413 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GOBBI VITTORIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2970/2004 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 30/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. proponeva tempestiva opposizione, davanti il GdP di Torino all’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Torino in data 20/1/2003 gli ingiungeva il pagamento della somma di Euro 2.077/7,25 per la violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 13. La sanzione gli era stata comminata per avere guidato, in data 11/9/2001, un motoveicolo per il quale era richiesta la patente A essendo invece munito di patente di diversa categoria (patente di categoria B) L’opponente eccepiva la falsa applicazione dell’art. 16, comma 13 e art. 125, comma 3, con riferimento alla sentenza n. 3 del 1997 della Corte Costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 116 C.d.S., comma 13, nella parte in cui puniva con sanzione penale colui che, munito di patente di guida B), C) o D) avesse guidato un motoveicolo per il quale etra richiesta la patente di categoria A); il giudice delle leggi aveva ritenuto che il regime sanzionatorio previsto per tale condotta integrasse disparita di trattamento rispetto alle ipotesi similari punite con la sola sanzione amministrativa degl’art. 125 C.d.S.) di guida di autoveicolo diverso da quello per ci quale è stata rilasciata la patente posseduta.

L’opponente eccepiva inoltre:

– la tardiva emissione dell’ordinanza;

– la tardiva notifica dell’ordinanza – ingiunzione.

Con sentenza del 30/3/2004 il GdP rigettava il ricorso ritenendo, in fatto, sussistente la violazione contestata (guida di motociclo in mancanza della richiesta patente di categoria A) e, in diritto, – l’inapplicabilità del termine di cui all’art. 204 C.d.S. di 90 gg.

per la notifica del provvedimento, applicabile solo in presenza di ricorso ex art. 203 C.d.S. (il ricorso in via amministrativa al Prefetto), quando il contravventore ha la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta;

– l’inapplicabilità del termine generale di 30 giorni ai cui alla L. n. 241 del 1990 in mancanza di alcuna impugnazione o ricorso avverso il verbale della Polizia Municipale con il quale gli era stata contestata l’infrazione.

Per la Cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C. A. affidandolo a due motivi la Prefettura di Torino non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, riproponendo le difese svolte e non accolte in sede d’opposizione, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 C.d.S., in relazione all’art. 125 C.d.S., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare il ricorrente lamenta che il giudice non ha tenuto in considerazione che la disciplina che sanzionava la guida di un motoveicolo con patente inidonea (art. 116 C.d.S., comma 13) alla stessa stregua della guida senza patente era già stata censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 1997 e la successiva depenalizzazione (D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19) della condotta considerata dall’art. 116, comma 13, non era idonea a ripristinare l’identità di trattamento sanzionatorie tra le due ipotesi (guida senza patente e guida con patente inidonea). Il motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 1997 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 116 nuovo C.d.S., comma 13, nella parte in cui puniva con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A. La Corte Costituzionale con successiva ordinanza n. 208 del 2004 ha, con condivisibile motivazione, chiarito che con la sentenza n. 3 del 1997 non è stata solo dichiarata illegittima la sanzione penale prevista per la fattispecie di guida di motociclo con patente inidonea, ma è stata eliminata dall’ordinamento la stessa assimilazione tra guida senza patente e guida (di motoveicolo con patente diversa da quella di categoria A; pertanto la guida di motoveicolo con cilindrata superiore a 125 cc per il quale è richiesta patente di categoria A da parte di soggetto munito di patente di categoria B non è disciplinata, neppure dopo la riforma del 1999, dall’art. 116 C.d.S..

Ed infatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, in base alla formulazione originaria del D.Lgs. n. 285 del 1992, per tutte le ipotesi di guida con patente diversa da quella prescritta era prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 125 C.d.S. mentre l’art. 116, commi 13 e art. 18, erano riferibili esclusivamente alla fattispecie di guida senza alcun titolo abilitativo; successivamente (ma prima della depenalizzazione del 1999), con le modificazioni apportate all’art. 125, comma 3, è stata introdotta un’elencazione analitica delle ipotesi di guida con patente inidonea soggette a sanzione amministrativa, tra le quali non era ricompresa proprio l’ipotesi di guida di motoveicolo con patente inidonea; questa modifica aveva indotto a ritenere che l’art. 116 C.d.S., comma 13, dovesse comprendere anche l’ipotesi di guida di motoveicolo con patente inidonea (v. Cass. 19/8/2005 n. 17019).

Il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 19, comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 116 C.d.S., comma 13, sostituendo la sanzione amministrativa alla sanzione penale, ma non ha modificato la condotta sanzionata che, per effetto della sentenza n. 3 del 1997 della Corte Costituzionale (seppure emessa con riferimento alla fattispecie penale), non comprendeva più la condotta di chi avesse condotto un motociclo per il quale fosse richiesta la patente di categoria A essendo munito di patente di categoria B).

In questo stesso senso si è già pronunciata questa Corto (Cass. Sez. 2 22/11/2007 n. 5987) affermando che dopo la sentenza n. 3 del 1997 della Corte Costituzionale e prima della novella introdotta coi C.L. n. 151 del 2003, convertito dalla L. n. 214 del 2003, (con la quale per la ipotesi in questione è stato introdotto un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla guida senza patente) l’essere munito di patente B, non impediva di condurre motocicli per i quali e prevista obbligatoriamente quella di tipo A, pecche nel suddetto periodo di tempo (all’interno dei quale è stata accertata la pretesa violazione) nessuna sanzione poteva essere applicata: non la sanzione amministrativa dell’art. 125 perchè non prevista per la guida di motoveicolo con patente inidonea, ma neppure a sanzione amministrativa dell’art. 116 perchè, prima della sua depenalizzazione, era stata eliminata l’assimilazione tra guida senza patente e guida con patente inidonea.

Ne deriva che il primo motivo di ricorso va accolto e .a sentenza deve essere cassata, restando assorbito il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 3) relativo al mancato accoglimento delle eccezioni di tardiva emissione dell’ordinanza e di tardiva notifica del provvedimento.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., deve essere annullata l’ordinanza impugnata.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di Cassazione possono essere compensate tenuto conto che – l’ordinanza ingiunzione è stata emessa e il ricorso è stato introdotto in presenza di un orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 19/8/2005 n. 17019) per il quale alla fattispecie sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa ex art. 116 C.d.S., comma 13, che in effetti fu applicata.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi e, decidendo nel merito, in accoglimento del ricorso annulla l’ordinanza impugnata Compensa le spese dei due giudizi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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