Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34128 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. lav., 19/12/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11389-2014 proposto da:
FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del egale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA
4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA CIRCI, FILIPPO
AIELLO, GIACOMO SUMMA e MARIA MATILDE BIDETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4134/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
09/04/2014, R. G. N. 41210/2013.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del 9 aprile 2014, il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile il ricorso proposto dalla Fondazione Teatro dell’Opera avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da S.R. per il pagamento di somme spettanti a seguito della riammissione in servizio disposta in suo favore in esito alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine ai successivi rapporti intercorsi tra le parti;
che la decisione discende dall’aver questo ritenuto il pronunciamento imposto dall’orientamento invalso con riferimento a quanto nella specie verificatosi ovvero l’inoltro da parte del ricorrente della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presso difensore diverso da quello indicato nel decreto ingiuntivo medesimo; che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Fondazione Teatro dell’Opera, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resisteva, con controricorso, lo S.;
che, nelle more dell’udienza di trattazione del ricorso la Fondazione Teatro dell’Opera ha depositato, attestandone l’effettuata notifica a mezzo P.E.C. nel domicilio eletto dallo S., atto di rinuncia al ricorso, rinuncia di cui il Collegio ha dato atto nell’odierna adunanza, determinandosi per l’estinzione del giudizio e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 31 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019