Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34127 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15715-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA MONTANARI;

– ricorrente –

contro

STAUBLI ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVIDE CONFALONIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/03/2018, R. G. N. 896/2017.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 309/2018, depositata il 14 marzo 2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Ravenna aveva respinto, come già in sede sommaria, la domanda di A.C. volta a ottenere la dichiarazione di nullità o di illegittimità del licenziamento senza preavviso allo stesso intimato, con lettera del 5 dicembre 2016, da Staubli Italia S.p.A. a motivo dell’uso personale della carta di credito e del telepass aziendali;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del c.c.n.l. Metalmeccanici per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto di non poter esaminare – in quanto eccezione nuova, non rilevabile d’ufficio – la questione del mancato rispetto del termine di 6 giorni decorrente dalle giustificazioni del lavoratore per l’irrogazione della sanzione;

– che con il secondo la sentenza è censurata per motivazione omessa e insufficiente circa la proporzionalità della sanzione in rapporto ai fatti contestati, non avendo in particolare la Corte valutato che quello del ricorrente era un comportamento generalizzato e che non aveva comportato per l’azienda alcun grave nocumento;

osservato:

che il primo motivo è improcedibile poichè, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente non ha depositato copia del contratto collettivo, su cui il motivo si fonda, nè indicato il luogo preciso in cui esso fu depositato nei gradi di merito (Sezioni Unite n. 25038/2013);

– che il secondo motivo, con cui è dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 5, è inammissibile, in forza della preclusione (c.d. “doppia conforme”) di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., a fronte di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data successiva all’11 settembre 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012); nè il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi, fra le molte: n. 19001/2016; n. 26774/2016; n. 20994/2019);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che non ricorrono i presupposti per una pronuncia ex art. 93 c.p.c., non potendosi ritenere ritualmente proposta una domanda di distrazione, che, pur non richiedendo formule sacramentali, non risulti accompagnata – come nel caso di specie dalla dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere riscosso il compenso professionale (Cass. n. 1442/1990; conforme n. 11274/2002).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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