Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34121 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 19/12/2019), n.34121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28122-2014 proposto da:

C.S., in proprio e quale titolare della ditta individuale

SIAL IL MOTTINO di C.S., già SI.AL IL MOTTINO S.N.C. di

C.S. & A.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DORA 2, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO RUSSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO SCRUCI;

– ricorrente –

contro

D.F., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCO BONARDO,

CORRADO GUARNIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2014 R.G.N. 702/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 14.5.2014, ha respinto il gravame interposto da C.S., in proprio e quale titolare della ditta individuale SIAL Il Mottino di C.S., nei confronti di D.F., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere – previo accertamento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.4.2004 al 30.4.2009 – la condanna della parte datoriale alla corresponsione della somma complessiva di Euro 34.444,75, a titolo di differenze retributive e TFR;

che per la cassazione della sentenza ricorre C.S., in proprio e quale titolare della ditta individuale SIASL Il Mottino, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso D.F.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”, perchè la sentenza impugnata “denota una grave carenza nella valutazione degli elementi istruttori emersi, in relazione alle doglianze sollevate con l’atto di gravame, tanto da risolversi, in concreto, in una rilettura acritica della pronuncia emessa dal Tribunale di Torino”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “ancora omesso esame circa fatti decisivi della controversia” per la “mancata riconsiderazione”, da parte dei giudici del gravame “di alcune palesi circostanze emergenti dalle prove (e rilevanti ai fini della valutazione complessiva della prova, che ha inciso in maniera determinante sull’iter logico-giuridico” posto a fondamento della decisione”;

che i due motivi – da trattare congiuntamente per evidenti motivi di connessione – non sono meritevoli di accoglimento, innanzitutto, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 14.5.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico – giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che, inoltre, il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale del tutto condivisibile e scevro da vizi logico-giuridici in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità (cfr., ex plurirnis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015); mentre la censura di cui si tratta appare, all’evidenza, finalizzata ad una nuova valutazione degli elementi di fatto, attraverso la mera contestazione della valutazione degli elementi probatori, senza che vengano neppure trascritte le dichiarazioni testimoniali oggetto di censura;

che, infine, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 4 e 5, del codice di rito, “in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. 6^, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1”; e tale disposizione, inserita dal D.I. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto in data 14.6.2013;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori del D., avv.ti Franco Bonardo e Corrado Guarnieri – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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