Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3412 del 12/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3412 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 9591-2011 proposto da:
FUTURA SNC

02361770809) in persona

del

legale

rappresentante pro tempore amministratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARTESIO 144/13
– Scala E, presso l’arch. ROBERTO COSTA CALABRIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato LICASTRO ROCCO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2012
9158

FONDIARIA SAI SPA 00818570012 (già SAI – Società
Assicuratrice

Industriale

SpA)

in

persona

del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio degli

Data pubblicazione: 12/02/2013

avvocati GIOVANNETTI ALESSANDRA e BERNARDINI ANDREA,
che la rappresentano e difendono, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 52/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Rocco Licastro che
si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per il suo
accoglimento;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandra
Giovai-metti che si riporta ai motivi del
controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di TORINO del 14.1.2011, depositata il 19/01/2011;

9591/2011

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
<>; <>; <>.
Resiste con controricorso la società Fondiaria Sai s.p.a.
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Il motivo risulta infatti formulato in violazione del
requisito richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso
che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del

3

in relazione alla pronunzia Trib. Torino 10/12/2008 di

9591/2011

giudizio di merito [es., al <>,
all’<>, agli <>, alle <>,
ai «motivi di appello>>, alla <>]
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente

ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed
esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in
atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Casa.,
19/9/2011, n. 19069; Casa., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua non pone invero questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in
ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi),
da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Casa., 1 0 /2/1995, n. 1161).
Va d’altro canto posto in rilievo che il requisito -del
pari a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366, 1 ° co.
n. 3, c.p.c.- della sommaria esposizione dei fatti di causa
non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie
vengano nel corpo del motivo pedissequamente riprodotti (in
tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di

4

-per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel

9591/2011

merito [nel caso, in particolare, l’<>], in contrasto con lo scopo
della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto
della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in

Sez. Un.,

17/7/2009,

n.

16628),

essendo necessario che

vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di
interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del
“troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del
compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del
giudizio di merito ciò che possa servire al fine

di
(

utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v.
Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 22/10/2010, n. 21779;
Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093;
Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è
al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti
giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di
nomofilachia o di critica logica da parte della Corte
Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle
impugnazioni di merito (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012,

n.

5698; Cass., 23/6/2010, n. 15180).
Deve infine sottolinearsi che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti

5

immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass.,

9591/2011

e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le

fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi è
stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che

il

ricorso va pertanto dichiarato

inammissibile;

6

risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i

9591/2011

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

curo 12.300,00 per onorari, oltre ad accessori come per
legge.
Roma, 6/12/2012

cassazione, che liquida in complessivi curo 12.500,00 di cui

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