Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3412 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2415/2016 proposto da:

C.M.G.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

RIZZO, rappresentata e difeso dall’avvocato FRANCESCO GUAGLIANONE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1246/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Puglia – in accoglimento dell’appello principale proposto da Equitalia Sud s.p.a., in riforma della sentenza di primo grado – aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione di ipoteca.

Equitalia Sud s.p.a. non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’Adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del presente provvedimento con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo, prospettante violazione di legge, è fondato, con assorbimento del primo motivo. Sulla questione controversa sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Se alla stregua del principio sopra trascritto sub a), l’art. 50, comma 2, del D.P.R. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub a). In proposito è, ormai, consolidato l’orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente “non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti” (sentt. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest’ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza).

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Puglia.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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