Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34112 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28513/2015 proposto da:

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Fiammetta n. 11, presso lo studio dell’avvocato Italia

Salvatore che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Perani Paolo Fabio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

Terranova S.r.l..

avverso la sentenza n. 40/2015 della COMM. RIC. PROV. UFF. CEN. BR di

ROMA, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza n. 40/2015 resa dalla Commissione dei ricorsi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi: sentenza che si è pronunciata sulle impugnazioni proposte dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e da Fratelli Terranova s.r.l. avverso il provvedimento con cui era stata respinta l’opposizione proposta dal primo e accolta quella spiegata da Star Stabilimento Alimentare s.p.a.; le dette opposizioni concernevano la registrazione del marchio “Gran Italiano” richiesta dalla predetta società Fratelli Terranova; la validità di tale segno era stata contestata avendo riguardo alle anteriorità costituite dai marchi “Grana Padano” e “Grana” del Consorzio e “Grand’Italia” di Star.

Per quanto qui rileva, la Commissione dichiarava inammissibile l’opposizione del Consorzio, dal momento che lo stesso non aveva provveduto, nonostante l’ordine impartito dall’Ufficio, a notificare il proprio ricorso all’UIBM.

2. – L’impugnazione odierna si basa su di un unico motivo ed è illustrato da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico. Le parti hanno pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il Consorzio ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.. Rileva di aver provveduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso consegnando l’atto all’ufficiale giudiziario il 13 maggio 2015, e quindi prima della scadenza del termine del 22 maggio 2015, assegnato dalla Commissione all’udienza del 27 aprile 2015. Deduce, al riguardo, che per il notificante assume rilievo la data in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario, e non quella in cui lo stesso è pervenuto al destinatario (5 giugno 2015).

2. – Il ricorso è inammissibile.

La Commissione ha nella sostanza dato atto che nessun rinnovo della notificazione risultava effettuato alla data della trattazione della causa. L’istante si sofferma sul rilievo che assumerebbe per il notificante il termine assegnato per la notifica ma mostra, in tal modo, di non cogliere la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che come si è appena avvertito, è basata sull’evidenza dell’assoluta mancanza dell’attività notificatoria: ciò che presuppone la costatazione, da parte della Commissione, del mancato deposito della relata di notifica dell’atto di rinnovazione dell’impugnazione.

Nella propria memoria il Consorzio ha dedotto che all’udienza dell’8 giugno 2015 sarebbe stata “già disponibile la documentazione comprovante la notifica”.

Il rilievo non è tuttavia concludente.

Per un verso, infatti, non è stata fornita alcuna puntuale indicazione circa l’acquisizione della detta relata al momento della trattazione del ricorso.

Per altro verso, tale acquisizione, ove pure esistente, indurrebbe a ritenere che la Commissione sia incorsa in un mero errore di percezione circa l’avvenuto deposito dell’atto che documentava la notifica. Col ricorso per cassazione non può però dedursi un tale errore: con esso verrebbe infatti lamentato un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti processuali, suscettibile di essere fatta valere con l’impugnazione per revocazione, e non l’errata valutazione di un atto processuale che assuma rilevanza ex art. 360 c.p.c., n. 4: difatti, l’errore revocatorio può riguardare non solo i fatti sostanziali, ma anche quelli processuali (così, ad esempio: con riferimento all’errata supposizione della mancata proposizione di una domanda, Cass. 29 novembre 2018, n. 30850; per l’ipotesi inversa, Cass. 20 dicembre 2011; in materia di notificazione, Cass. 14 marzo 2006, n. 5450, che ha ritenuto suscettibile di essere fatto valere col rimedio impugnatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. l’errore del giudice del merito consistito nel ritenere che la notifica dell’atto di appello fosse stata ricevuta dalla germana del procuratore della parte, e non da persona a questi totalmente estranea e priva di alcun collegamento con lo stesso).

3. – La sorte delle spese processuali è regolata dal principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della la Sezione Civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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