Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34111 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27832/2015 proposto da:

Seda International Packaging Group s.p.a., in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo Dell’oro 24 presso lo

studio dell’avvocato Coen Roberto che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Prado Iuri Maria e Tornato Alberto, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Michael Horauf Maschinenfabrik Gmbh & Co KG (infra, “Horauf”), in

persona del legale rappresentante pro tempore e S.W.,

elettivamente domiciliati in Roma Via Cola Di Rienzo, 212 presso lo

studio dell’avvocato Richichi Aurelio che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Goglia Luigino e Lavagnini Simona, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3540/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

dell’11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Seda International Pachaging Group s.p.a., società operante nel settore della produzione di contenitori ed imballaggi in materiale cartaceo, domandava accertarsi la nullità del brevetto nazionale n. 1.346.725 nella titolarità di Michael Hórauf Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, relativo a un trovato (bicchiere di cartone a doppia parete), di cui era inventore W.S.. L’attrice deduceva in particolare che il brevetto si riferiva a invenzione carente di novità e di altezza inventiva.

Nella resistenza della società Michael Hórauf e di S., il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta e dichiarava la nullità del brevetto nazionale sopra indicato.

2. – La sentenza di primo grado veniva poi riformata dalla Corte di appello di Milano che, con pronuncia dell’11 settembre 2015, rigettava la domanda di Seda.

3. – Quest’ultima ricorre ora per cassazione: l’impugnazione è basata su di un unico motivo. Resistono con controricorso Michael Hórauf Maschinenfabrik GmbH & Co. KG e W.S.. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Seda oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 45, comma 1, e art. 48 c.p.i. (D.Lgs. n. 30 del 2005). Lamenta, in sintesi, che la Corte di appello, investita del giudizio circa la validità del brevetto, avrebbe limitato la propria indagine al profilo relativo alla novità del trovato, omettendo di accertare se lo stesso presentasse originalità, o altezza inventiva.

2. – Il motivo non appare fondato, sicchè il ricorso va rigettato.

Il brevetto oggetto di controversia ha ad oggetto un bicchiere di cartone impilabile e termoisolante, costituito da due corpi concentrici, avente come scopo quello di fornire una soluzione innovativa alle tecniche di impilaggio di bicchieri di cartone (cfr. sentenza di appello, a pag. 11).

La validità del brevetto venne contestata, in primo grado, avendo riguardo sia alla novità che all’altezza inventiva del trovato. La sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda attrice, è stata impugnata dalla società Michael Hórauf denunciando, tra l’altro, proprio l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla ritenuta mancanza dei detti requisiti (pag. 8 della pronuncia di appello).

La Corte di merito, nel prendere in esame l’impugnazione, ha sostanzialmente recepito le conclusioni della consulenza tecnica esperita in primo grado, che riteneva le sette rivendicazioni in cui si articolava la privativa munite di “novità” e “attività inventiva” (pag. 11 della sentenza di appello). Il concetto è stato ribadito avendo riguardo alle supposte anteriorità invalidanti costituite dai brevetti EP 1227043 e GB 1261532: sul punto, il giudice distrettuale ha evidenziato che “nonostante si tratti del medesimo ambito di produzione e di idee simili, esse sono attuate con modalità e tecniche differenti che, alla luce dell’accurata ricostruzione operata dal c.t.u., hanno i requisiti di innovatività per il riconoscimento della tutela brevettuale di invenzione” (sentenza, pag. 13): affermazione, quest’ultima, che proprio in quanto riferita all’indagine dell’ausilario (che – come si è visto – si è soffermato anche sull’altezza inventiva del trovato), non va circoscritta alla sola novità estrinseca, ma ricomprende anche quella intrinseca, coincidente col requisito di cui al vigente art. 48 c.p.i. e che la giurisprudenza di questa Corte associa da tempo all’apporto creativo dell’inventore che arrechi un progresso nel campo della tecnica industriale (cfr., ad esempio, le risalenti Cass. 15 luglio 1963, n. 1922 e Cass. 24 ottobre 1959, n. 3443). La conferma di un percorso decisionale orientato verso l’apprezzamento dell’altezza inventiva del trovato si trae dagli ulteriori passaggi della sentenza impugnata ove è da un lato precisato che “nè EP 1227043 nè GB 1261532 sono in grado di togliere novità ed originalità a IT 1366725” (pag. 14) e osservato, dall’altro, che il brevetto in contestazione non è carente di adeguata altezza inventiva e non integra, perciò, “un mero miglioramento dell’efficienza di una soluzione già nota, così da ricondurlo alla figura del modello di utilità” (pag. 15).

Ciò detto, il ricorrente, nel censurare l’error juris in cui sarebbe incorsa la Corte di appello con riguardo alle norme di cui all’art. 45 c.p.i., comma 1 e art. 48 c.p.i, in cui è parola del requisito dell’attività inventiva, denuncia non tanto una falsa applicazione, quanto una violazione di legge: vizio che investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata (così Cass. 14 gennaio 2019, n. 640). Infatti, ciò che l’istante imputa alla sentenza impugnata e l’aver ignorato che una invenzione, per essere brevettabile, deve implicare un’attività inventiva (art. 45 c.p.i., comma 1), e cioè essere tale che per una persona esperta del ramo non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 c.p.i., comma 1). Ma un tale errore di diritto nel corpo sentenza impugnata non si rinviene: si è visto, infatti, che la Corte di Milano, basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha vagliato la validità del titolo brevettuale avendo riguardo non alla sola novità estrinseca (di cui all’art. 45 c.p.i.), ma anche all’originalità del trovato, e cioè alla sua altezza inventiva, alla sua novità intrinseca.

Nè potrebbe farsi questione di un erroneo apprezzamento in facto della condizione di legge (e cioè della concreta insussistenza dell’originalità del trovato): esula, infatti, dall’oggetto della censura di violazione (e falsa applicazione) di legge, e sarebbe del resto non deducibile in questa sede, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640, cit.; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Segue la condanna della società ricorrente, che è soccombente, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della la Sezione Civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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