Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34110 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24903/2015 proposto da:

GSU Sa Edizioni Musicali, in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza d’Ara Coeli n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Ferrara Federico Maria che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Malmsheimer Gretel Elisabetta, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Carosello Edizioni Musicali e Discografie S.r.l. – CEMED, in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Mioli Barbara che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Dalessandri Giuseppina e

all’avvocato Parmigiani Giacomo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2458/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 15 febbraio 2002 veniva concluso un contratto tra GSU SA Edizioni Musicali, quale titolare di diritti di sfruttamento del nome e dell’immagine dell’artista M., nonchè dei diritti della stessa sulle interpretazioni da essa rese in favore di terzi, e Carosello Edizioni Musicali s.r.l. – CEMED, quale titolare di diritti di sfruttamento concernenti le registrazioni facenti parte del repertorio del produttore fonografico Ducale s.p.a. Industrie Musicali s.p.a.: tale contratto prevedeva il diritto alla corresponsione a GSU di determinate percentuali sui diritti di sfruttamento delle registrazioni che comprendevano l’interpretazione della cantante.

In particolare, Carosello avrebbe dovuto riconoscere a GSU il 50% di quanto da essa percepito per l’utilizzazione dei brani musicali in questione; inoltre la stessa società si impegnava ad ottenere la preventiva autorizzazione della controparte per la sincronizzazione delle registrazioni comprese nell’accordo con immagini di qualsiasi tipo, nonchè in colonne musicali e in comunicati pubblicitari televisivi o radiofonici.

2. – Con citazione notificata il 9 marzo 2009, GSU evocava in giudizio Carosello esponendo quanto segue. Nell’ottobre 2007 la convenuta aveva richiesto l’autorizzazione ad utilizzare la registrazione del brano musicale “(OMISSIS)”, interpretato da M., come colonna sonora di un filmato pubblicitario per i servizi di telefonia mobile della società Vodafone BV: autorizzazione che era stata concessa a condizione che ad essa GSU fosse riconosciuto il compenso di Euro 150.000,00. Carosello non aveva dato risposta a tale comunicazione e di lì a poco lo spot pubblicitario di Vodafone, comprendente il brano musicale in questione, era stato diffuso attraverso le principali emittenti televisive nazionali. Nell’esaminare il successivo rendiconto semestrale di Carosello, GSU aveva poi appreso che il credito ad essa riconosciuto per l’utilizzazione pubblicitaria del brano da parte di Vodafone ammontava alla somma di Euro 60.000,00: importo corrispondente al 50% della somma di Euro 120.000,00 che la stessa Carosello aveva dichiarato di aver percepito a titolo di diritti di sincronizzazione dalla società Red Cell s.p.a., che aveva richiesto di poter sfruttare l’incisione fonografica dell’artista all’interno del filmato pubblicitario di Vodafone.

Assumeva l’attrice che la convenuta si era resa inadempiente al contratto del 15 febbraio 2002, dal momento che l’autorizzazione alla sincronizzazione del brano interpretato da M. era stata espressamente condizionata al pagamento dell’importo sopra indicato di Euro 150.000,00, onde la concessione a Red Cell dell’utilizzazione del brano ai fini della sua sincronizzazione a un corrispettivo inferiore a quello richiesto dalla titolare dei diritti dell’artista che ne era interprete aveva integrato uno sfruttamento non consentito dei medesimi.

GSU chiedeva, pertanto, l’accertamento dell’inadempimento di controparte e la condanna della stessa al risarcimento del danno nella misura di Euro 90.000,00 (pari alla differenza tra quanto assumeva dovesse esserle corrisposto e quanto invece ricevuto).

Carosello si costituiva in giudizio e resisteva alle domande, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Milano respingeva le predette domande osservando come, in forza del contratto concluso, Carosello non fosse giuridicamente vincolata alla richiesta avente ad oggetto il corrispettivo dei diritti di sfruttamento formulata da GSU, giacchè la subordinazione dell’autorizzazione alla sincronizzazione a una data misura del compenso era estranea alle previsioni negoziali: con la conseguenza che, ad avviso del giudice di prime cure, la stessa convenuta aveva validamente convenuto con Red Cell la misura del compenso per la sincronizzazione.

3. – Era proposto gravame, che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 giugno 2014 rigettava.

Il giudice distrettuale osservava come l’art. 5.4 del contratto dovesse essere interpretato in senso conforme a quanto ritenuto dal Tribunale. Osservava, in particolare: che se le parti avessero inteso attribuire a GSU il diritto di subordinare il consenso alla pubblicazione dei brani musicali alla corresponsione di una determinata somma, esse avrebbero fatto espressa menzione di detta facoltà; che se la pattuizione in questione dovesse essere interpretata nel senso voluto da GSU, essa sarebbe stata considerata non già come eccezione alla facoltà di sfruttamento dei brani musicali da parte di Carosello, ma come eccezione alla facoltà di quest’ultima di pattuire compensi per l’utilizzazione delle registrazioni; che, infine, la clausola di cui all’art. 5.4 ricalcava la L. aut., art. 81 (L. n. 633 del 1941) il quale stabilisce che l’artista ha diritto di opporsi alle riproduzione di una propria esecuzione quando essa possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (onde, in conformità di tale prescrizione la disposizione contrattuale mirava a tutelare la cantante dal pregiudizio che le sarebbe potuto derivare dall’associazione di un suo brano musicale a un determinato prodotto o a una determinata impresa).

4. – Contro la detta pronuncia della Corte di Milano GSU ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi. Resiste con controricorso Carosello, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo vengono dedotte la violazione e falsa applicazione delle norme legali ed ermeneutiche del contratto (artt. 1362 c.c. e ss.). La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 5.4 del contratto debba, nel silenzio delle parti, estensivamente interpretarsi quale norma ricognitiva del disposto dell’art. 81 L. aut.: con il conseguente effetto di riconoscere il diritto di GSU di negare la sincronizzazione nel solo caso in cui la stessa fosse di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’artista, e non per altri motivi, di natura economica. Tale operazione ermeneutica – ad avviso della società istante – doveva ritenersi peraltro errata, essendo evidente, alla stregua delle clausole contrattuali, come le parti avessero inteso attribuire ad essa ricorrente il diritto di veto alla sincronizzazione pubblicitaria delle registrazioni in tutti i casi in cui l’artista non l’avesse ritenuta accettabile, fosse anche per motivi economici, laddove l’offerta del terzo utilizzatore fosse, come nel caso di specie, inferiore all’ordinario prezzo del consenso. E’ spiegato che la soluzione ermeneutica fornita dalla sentenza impugnata finisca per ridurre l’obbligo di autorizzazione a dovere di informazione preventiva, in violazione degli artt. 1366,1367 e 1368 c.c..

Col secondo mezzo sono denunciate la violazione falsa applicazione degli artt. 1710,1711 e 1375 c.c. in relazione all’obbligo di diligenza del mandatario nell’esecuzione del mandato e a quello di non eccederne i limiti e, inoltre, in relazione all’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto. Rileva l’istante che il contratto concluso aveva espressamente previsto che, nel caso cui un terzo richiedesse alla controricorrente, nella sua qualità di produttore fonografico delle registrazioni, di poter sincronizzare una di esse con un filmato, questa dovesse richiedere a GSU il preventivo consenso per poi negoziare, anche nell’interesse di quest’ultima, i termini e le modalità del detto sfruttamento. Ad avviso della ricorrente, verrebbe quindi in discorso un vero e proprio mandato con rappresentanza; ne discenderebbe che nella trattativa avente ad oggetto il prezzo del consenso Carosello aveva agito quale vera e propria mandataria di essa istante: di conseguenza, la stessa controricorrente avrebbe dovuto adempiere il mandato con la diligenza professionale richiesta a un operatore del settore, senza eccederne i limiti (per il che la controparte avrebbe dovuto rappresentare a Red Cell la richiesta economica formulata da essa GSU e concludere il relativo contratto alle condizioni economiche indicate dalla stessa mandante). La società che impugna richiama, in proposito, l’art. 1711 c.c., a mente del quale l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica. La nominata ricorrente rileva che la condotta posta in atto da Carosello aveva pure contravvenuto all’obbligo, posto dall’art. 1375 c.c., di eseguire il contratto secondo buona fede (preservando quindi le aspettative che le parti avevano coltivato all’atto della stipula).

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.

L’impugnazione ha ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Milano pubblicata il 26 giugno 2014, non notificata. Il ricorso per cassazione andava proposto nel termine “lungo” di un anno, secondo la previsione dell’art. 327, comma 1, nella versione di detta norma anteriore alla modificazione introdotta con la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, (che ha ridotto il termine in questione a sei mesi): e ciò in quanto la norma novellata si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge, laddove la citazione in primo grado è stata notificata prima. Sul termine per l’impugnazione incide, per due volte, la sospensione nel periodo feriale: tale sospensione, per l’anno 2014, opera nel periodo ricompreso tra il 1 agosto e il 15 settembre e, per l’anno 2015, nel periodo tra il 1 agosto e il 31 agosto: va infatti rammentata la riduzione del periodo di sospensione nel periodo feriale attuata dalla L. n. 741 del 1969, art. 1 nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014; la nuova disciplina, come riconosciuto in più occasioni da questa Corte, è del resto immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015 (Cass. 19 settembre 2017, n. 21674; Cass. 6 settembre 2017, n. 20866; Cass. 11 maggio 2017, n. 11758). Ne discende che alla data del 12 ottobre 2015, allorquando il ricorso per cassazione fu notificato, il termine per impugnare era spirato.

3. – Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA