Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3411 del 13/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3411 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 25553-2012 proposto da:
COLANERI

ROSA

CLNR5048S52A323E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F.PAOLUCCI DE CALBOLI 1,
presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CIASCHI, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

LINEA

LEGNO

SRL,

CIANFRIGLIA

GIOVANNI

CNFGNN35D05A3230, TONTINI CARMINE;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 13/02/2018

nonché da

CIANFRIGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio
dell’avvocato ELIO AFFENITA, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

contro

TONTINI CARMINE;
– intimato-

avverso la sentenza n. 3930/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi terzo e quarto del ricorso
principale; accoglimento dell’unico motivo del
ricorso successivo di CIANFRIGLIA GIOVANNI;
udito l’Avvocato ANTONELLA SUCCI per delega orale;

– ricorrente –

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Udienza del 15 novembre
2017

FATTI DI CAUSA
1. Nel 1991 la società Linea Legno s.r.l. convenne dinanzi al
Tribunale di Velletri Carmine Tontini, Giovanni Cianfriglia e Rosa

(a) il 4.6.1986 stipulò con Carmine Tontini e Giovanni Cianfriglia un
contratto preliminare, in virtù del quale i due convenuti le promisero
in vendita un fondo sito ad Anzio, località “Triangolo delle Falasche”;
(b) il relativo prezzo era stato pagato anticipatamente ed a rate;
(c)

i promittenti venditori non avevano adempiuto l’obbligo di

trasferire la proprietà, adducendo che il fondo promesso in vendita,
acquistato dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di
famiglia, in virtù della disciplina transitoria prevista da quella legge era
caduto in comunione tra Giovanni Cianfriglia e la moglie Rosa Colaneri,
e quest’ultima non intendeva stipulare il definitivo.
Concluse pertanto formulando due domande subordinate:
(-) in via principale, chiese la pronuncia d’una sentenza costitutiva
ex art. 2932 c.c., che le trasferisse la proprietà del fondo;
(-) in via subordinata, chiese la risoluzione del contratto
preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, e la
condanna di tutti i convenuti (o di quelli fra essi che fossero stati
ritenuti obbligati) alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del
danno.

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, Rosa Colaneri si costituì
e chiese in via riconvenzionale l’annullamento del contratto preliminare
ex art. 184 c.c., in quanto avente ad oggetto un bene ricompreso nella
comunione legale, e stipulato senza il suo consenso.

Colaneri, esponendo che:

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Udienza del 15 novembre
2017

3.

Giovanni Cianfriglia si costituì, dichiarandosi disposto ad

eseguire il preliminare se la moglie avesse prestato il consenso, e
chiese il rigetto delle domande formulate dalla Linea Legno in via
subordinata (quelle, cioè, di restituzione del prezzo e risarcimento del
“contestare ogni e qualsiasi addebito di

responsabilità”.

4. Il Tribunale di Velletri con sentenza 31 gennaio 2005 n. 100:
(-) ritenne tardiva l’eccezione, proposta dalla Linea Legno, di
prescrizione dell’azione di annullamento proposta da Rosa Colaneri;
(-) dichiarò l’annullamento del contratto preliminare nei confronti
di Rosa Colaneri;
(-) dichiarò risolto per inadempimento il medesimo contratto nei
confronti degli altri due convenuti;
(-) condannò questi ultimi alla restituzione del prezzo in favore
della società attrice;

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..

(-) rigettò la domanda di risarcimento del danno ulteriore proposta
dalla Linea Legno;
(-) convalidò il sequestro conservativo concesso in corso di causa
sul fondo promesso in vendita.

5. La sentenza venne appellata da tutte le parti, tranne Carmine
Tontini.
Rosa Colaneri propose appello lamentando che il Tribunale avesse
convalidato il sequestro sull’intero fondo, ivi compresa la quota di sua
proprietà.
La Linea Legno propose appello lamenIndo – così si legge nella
sentenza impugnata – l’erroneità della decisione di rigetto
dell’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento ex art. 184
c.p.c. proposta da Rosa Colaneri.

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danno) dichiarando di

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Giovanni Cianfriglia dichiarò di voler proporre appello incidentale
chiedendo che solo Carmine Tontini fosse condannato in via esclusiva
alla restituzione del prezzo, per essere colui che l’aveva incassato.

(-) accolse l’appello incidentale della Linea Legno, e dichiarò estinta
per prescrizione l’azione di annullamento del preliminare proposta da
Rosa Colaneri;
(-) dichiarò assorbito l’appello principale di Rosa Colaneri;
(-) dichiarò inammissibile l’appello incidentale di Giovanni
Cianfriglia, sul presupposto che la domanda da questi proposta in sede
di appello, ovvero che il solo Carmine Tontini venisse condannato alla
restituzione del prezzo, fosse nuova.

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via
principale da Rosa Colaneri, con ricorso fondato su quattro motivi; ed
in via incidentale da Giovanni Cianfriglia, con ricorso fondato su un
motivo.
Gli altri intimati non si sono difesi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il quarto motivo del ricorso principale.
1.1. Del ricorso principale va esaminato per primo il quarto motivo,
ai sensi dell’art. 276, comma secondo, c.p.c.. L’eventuale accoglimento
di esso, infatti, renderebbe superfluo l’esame degli altri motivi del
ricorso principale.

1.2. Col quarto motivo del proprio ricorso, Rosa Colaneri sostiene
che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di
legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare,
la violazione degli artt. 2938 c.c.; nonché 88, 92 e 345 c.p.c..

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6. La Corte d’appello di Roma con sentenza 19 luglio 2012 n. 3930:

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Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha dichiarato prescritta
l’azione di annullamento del contratto preliminare, da essa formulata
ai sensi dell’art. 184 c.c., nonostante la relativa eccezione di
prescrizione fosse stata sollevata tardivamente dalla Linea Legno s.r.I..
Questa, infatti, sollevò la suddetta l’eccezione solo con la comparsa

prescrizione non si sarebbe dovuta nemmeno esaminare da parte della
Corte d’appello.

1.3. Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti – consentito dalla natura del vizio denunciato
– risulta che la società Linea Legno sollevò l’eccezione di prescrizione
“per la prima volta nelle note conclusive di replica” (così rilevò il
Tribunale di Velletri, a pag. 10, secondo capoverso, della sentenza di
primo grado).
Nella vigenza del rito applicabile ratione temporis al giudizio di
primo grado (ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dalla I.
26.11.1990 n. 353), era pacifico nella giurisprudenza di questa Corte
il principio secondo cui “le comparse conclusionali hanno la funzione di
illustrare le conclusioni già precisate e pertanto non possono contenere
domande od eccezioni nuove” (così, ex multis, Sez. 2, Sentenza n.
3964 del 09/06/1983; Sez. 2, Sentenza n. 982 del 18/02/1989; Sez.
1, Sentenza n. 11 del 03/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 1074 del
01/02/2000).
Con particolare riferimento all’eccezione di prescrizione, poi, già
Sez. 3, Sentenza n. 91 del 15/01/1965, stabilì, con orientamento
rimasto costante, che “l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso
proprio e, come tale, (…) non può essere proposta con la comparsa
conclusionale” (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1762
del 20/05/1969; Sez. 2, Sentenza n. 307 del 05/02/1974).

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c

conclusionale depositata in primo grado, sicché la questione della

m/

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Correttamente, dunque, il Tribunale non esaminò l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla Linea Legno.

1.4. Posto dunque che la sentenza di primo grado fu corretta, resta
da esaminare se altrettanto corretta fu la sentenza d’appello, nella

A tale quesito deve darsi risposta negativa.

1.5. Secondo il rito applicabile ratione temporis al giudizio d’appello
(ovvero quello previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla I.
26.11.1990 n. 353, ed in particolare all’introduzione del divieto di jus
novorum in appello) era consentito in appello sollevare nuove eccezioni,
ivi compresa ovviamente quella di prescrizione.
Se, dunque, la Linea Legno avesse sollevato per la prima volta
l’eccezione di prescrizione in appello, la Corte d’appello avrebbe potuto
esaminarla e, se ritenuto, accoglierla.
Nel caso di specie, tuttavia, si legge a p. 4, quarto capoverso, della
sentenza impugnata, che la società appellante Linea Legno “col primo
motivo di appello incidentale (…) lamenta il mancato accoglimento
dell’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento”.
Pertanto, per quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata,
l’appello della società Linea Legno non aveva per contenuto
proposizione ex novo dell’eccezione di prescrizione;

la

ma aveva per

contenuto l’impugnazione della statuizione di rigetto di quell’eccezione,
contenuta nella sentenza di primo grado.
La Corte d’appello, dunque, per quanto da essa stessa riferito, non
era chiamata a stabilire se l’eccezione di prescrizione fosse fondata;
ma era chiamata a stabilire una questione ben diversa: ovvero se il
Tribunale l’avesse correttamente reputata tardiva.

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parte in cui esaminò ed accolse l’eccezione di prescrizione.

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E su questa seconda questione l’appello incidentale della Linea
Legno si sarebbe dovuto rigettare, giacché – per quanto detto l’eccezione di prescrizione fu sollevata in comparsa conclusionale, e ciò
non era consentito allora, così come non è consentito oggi.
Né la Linea Legno, indefensa nel presente giudizio di legittimità, ha

in grado di appello.
Il quarto motivo del ricorso principale va dunque accolto.

1.5. Gli altri motivi del ricorso principale restano assorbiti, in
quanto il giudice di rinvio dovrà tornare a valutare

ex novo le

conseguenze dell’annullamento del contratto preliminare.

2. Il motivo unico del ricorso incidentale di Giovanni
Cianfriglia.
2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale Giovanni
Cianfriglia lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da
un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si
lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 113, 228 c.p.c.;
2730 e 2733 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato
dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 134).
Deduce di avere proposto un appello incidentale col quale chiedeva la
riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui l’aveva
condannato a rifondere alla Linea Legno il prezzo ricevuto in
adempimento del preliminare. A fondamento di tale motivo di appello
aveva dedotto che tale prezzo doveva essere restituito da Carmine
Tontini, che aveva confessato di averlo ricevuto.

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mai dedotto di avere ritualmente riproposto l’eccezione di prescrizione

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La Corte d’appello – prosegue il ricorrente – aveva tuttavia dichiarato
inammissibile il suo appello incidentale, reputando tale domanda
“nuova”, in quanto non proposta in primo grado.
Questa domanda però non poteva reputarsi nuova, in quanto Giovanni

della Linea Legno.

2.2. Il motivo è parzialmente fondato.
La Linea Legno, come già detto, in primo grado formulò due domande
subordinate: di costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c.; ed in
subordine di condanna di Giovanni Cianfriglia e Carmine Tontini, in
solido, alla restituzione del prezzo.
Risulta dagli atti che in primo grado Giovanni Cianfriglia si costituì
chiedendo il rigetto della domanda di restituzione del prezzo contro di
lui proposta. la circostanza è ribadita dalla sentenza di primo grado,
alle cui pagg. 3-4 sono trascritte le conclusioni di Giovanni Cianfriglia.
Il Tribunale accolse la domanda attorea di condanna nei confronti di
Giovanni Cianfriglia e di Carmine Tontini in solido.
In appello Giovanni Cianfriglia impugnò questo capo di sentenza,
chiedendo che “fosse condannato solo Carmine Tontini”.
Ora, per la logica formale, prima ancora che per il diritto processuale,
colui il quale impugni una statuizione di condanna emessa a proprio
carico, sostenendo che non lui, ma un’altra persona si sarebbe dovuta
condannare, domanda per ciò solo che sia rimossa la condanna contro
di lui pronunciata.
Sostenere in appello “non io avrei dovuto essere condannato, ma
Numerio Negidio”, equivale a sostenere “non io avrei dovuto essere
condannato”.

Non è, infatti, l’aggiunta dell’indicazione del reale

obbligato che muta la natura o il contenuto dell’eccezione di inesistenza
d’un proprio debito.

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Cianfriglia sin dal primo grado aveva domandato il rigetto della pretesa

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E poiché, per quanto detto, Giovanni Cianfriglia già in primo grado
aveva domandato il rigetto della domanda restitutoria contro di lui
proposta, l’appello incidentale da lui proposto non si sarebbe dovuto

3. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice
del rinvio.

Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i
restanti motivi del ricorso principale;
(-) accoglie il ricorso incidentale;
(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello
di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 15 novembre 2017.

reputare inammissibile come “nuovo”.

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