Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3411 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Euroland Costruzioni Srl (già Euroland Costruzioni Sas), in persona

del legale rappresentante pro tempore, nonchè da

B.A.A., B.F. e B.P., tutti rappresentati e difesi,

giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti

Giorgio Maggi, del Foro di Brescia, e Alessandro De Belvis, che

hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo

studio del secondo, alla via G.B. Tiepolo n. 21 in Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il

10.12.2012 e pubblicata il 14.1.2013;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Euroland Costruzioni Srl (Euroland Sas fino al 31.8.2005) ed i suoi tre soci: B.A., B.F. e B.P., proponevano separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento loro notificati dall’Agenzia delle Entrate, n. (OMISSIS) (società), e nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (soci), attinenti ad Irpef ed Irap in riferimento a redditi conseguiti dalla società e non dichiarati, accertati in relazione all’anno 2005 e quindi ripartiti tra i soci della società di persone. Gli avvisi di accertamento traevano origine da un Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza la quale, verificando gli anni dal 2003 al 2007, aveva rilevato che, in relazione all’anno in contestazione, la società si era trasformata da una Sas in una Srl il 31.8.2005, e non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per il periodo in cui era ancora una Sas, avendo però tenuto lo contabilità e pure redatto il bilancio. Esaminate le scritture contabili, tuttavia, la GdF, seguita poi dall’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto che non potesse essere riconosciuta la deducibilità di diversi costi annotati dalla società.

La società ed i soci proponevano separate impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che riuniva i ricorsi e li accoglieva in relazione a costi non riconosciuti in deduzione nell’anno precedente, nella misura di Euro 195.511,06, ed a spese per pasti, nella misura di Euro 4.284,00.

L’Agenzia delle Entrate gravava di appello la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La CTR osservava che le riprese effettuate dall’Amministrazione finanziaria trovavano solido fondamento nelle specifiche analisi riportate nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza, cui la parte era stata in grado di opporre solo generiche contestazioni verbali, senza nulla documentare. Neppure poteva essere riconosciuta la deducibilità delle spese per i pasti, perchè sostenute tutte in misura eccedente il consentito, non avendo la società lavoratori dipendenti ed essendo sempre stati acquistati pasti in misura ampiamente eccedente anche il numero dei soci. In conseguenza accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ed affermava la piena legittimità degli originari accertamenti fiscali.

La società ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – I ricorrenti contestano con il loro primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 131, artt. 109 e 163, perchè l’importo accantonato per le fatture da ricevere nell’anno 2004, ridotto per quanto necessario ad Euro 195.511,06, era stato poi correttamente contabilizzato tra gli oneri deducibili nell’anno 2005.

1.2. – Con il loro secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i contribuenti censurano la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 60 e 95, per non avere riconosciuto la CTR il pieno diritto alla deducibilità delle spese sostenute nell’anno 2005 per l’acquisto di pasti, nella misura di Euro 4.608,00.

2.1. – I ricorrenti lamentano, mediante il loro primo motivo di ricorso, l’illegittimità del mancato riconoscimento di costi deducibili nell’anno 2005 per l’importo di Euro 195.511,06. Spiegano che nell’anno precedente, il 2004, la società aveva annotato costi per l’ammontare di Euro 338.500,00, che trovavano contropartita, nelle scritture contabili, nel conto “fatture da ricevere”. Tali costi erano stati ritenuti non documentati dalla GdF e sono stati pertanto ripresi a tassazione per l’anno 2004 con separato avviso di accertamento, assumono i ricorrenti, fatta eccezione per l’importo di Euro 195.511,06 (ric., p. 6 ss.).

Invero la prospettazione offerta dai ricorrenti non appare neppure di agevole comprensione, ma risulta comunque infondata. Gli impugnanti operano riferimento a costi annotati nel 2004, che domandano di ritenere deducibili nel 2005 invocando a fondamento le emergenze di una diversa decisione adottata dalla CTP di Bergamo, la n. 155, dep. il 30.6.2010, che neppure affermano essere divenuta definitiva. Sostengono che i costi in esame non sarebbero stati contestati, ma non chiariscono in quali atti processuali questa affermazione possa trovare fondamento. In realtà, proprio nella sentenza n. 155/2010, la cui riproduzione è stata incorporata nel loro ricorso dagli impugnanti, la CTP annota che, in relazione all’importo in discussione, pari ad Euro 195.511,06, “la ricorrente ammette” che non sia “dimostrato da alcuna documentazione” (sent. CTP Bergamo, n. 155/2010, p. 7). I ricorrenti operano quindi riferimento ad una “memoria datata 7.9.2009, presentata in sede di accertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate di Bergamo (allegato n. 5 del ricorso introduttivo), cui sono stati allegati i mastrini contabili del 2005 e tutte le fatture documentanti i costi de quo” (ric., p. 10). Gli impugnanti, pertanto, non si confrontano neppure con la decisione richiamata ed adottata, si ripete in altro giudizio, dalla CTR, perchè invocano quest’ultima pronuncia per sostenere una tesi completamente diversa da quella sostenuta dai giudici. La CTR scrive che la società aveva ammesso che proprio questi costi, dei quali si afferma la deducibilità, non sono stati assistiti dalla produzione di alcuna documentazione, mentre i ricorrenti sostengono che la documentazione sarebbe stata prodotta, ma non è neppure chiaro in quale giudizio, e manca comunque nel loro ricorso un’indicazione analitica del contenuto di questa documentazione. Non solo, i ricorrenti affermano che “sono poi state registrate e contabilizzate le fatture pervenute – di competenza dell’esercizio 2004 – che hanno pareggiato l’importo inizialmente previsto, fatta eccezione per quello di Euro 195.511,06 che l’odierna ricorrente aveva accantonato in eccesso per il 2004 e che al 31.1.2005 è stato girato per pareggiare il conto “Fatture da ricevere”, al conto “Prestazione di terzi” (allegato F della memoria), andando così a ridurre i costi 2005 registrati e non contestati nel corso della verifica”. Dalla lettura delle affermazioni della parte sembra emergere che costi di competenza del 2004 sono stati girati all’anno 2005 perchè privi di documentazione, e che la parte, sempre prescindendo dal provare documentalmente la fondatezza delle proprie affermazioni, ritiene che dovrebbero essere considerati deducibili nell’anno 2005 sulla base di una “non contestazione” che però non sussiste, perchè l’intero accantonamento per l’anno 2004 era stato “contestato”, ed era stata la stessa parte ad evitare di insistere in relazione all’importo di Euro 195.511,06 indicato, ammettendo di non essere in grado di documentarne il fondamento.

Inoltre, l’argomentare dei ricorrenti non si confronta con la impugnata decisione assunta dalla CTR, la quale ha osservato che dal “dettagliatissimo pvc della gdf… si rileva che le riprese effettuate sono state dettagliatamente indicate da p. 20 a pagina 27… con specifici ed analitici riferimenti contabili e bancari, cui la parte contribuente non ha contrapposto adeguata documentazione probante le proprie tesi in diritto e soprattutto nel merito. Le riprese relative ai recuperi… sono pienamente fondate e dettagliatamente esposte e motivate nel pvc… la parte contribuente nulla ha opposto fondatamente e soprattutto non ha prodotto documentazione probante le proprie tesi difensive che, per l’effetto, risultano immotivate, ingiustificate ed infondate… trattandosi di meri riferimenti contabili concettuali privi di adeguata e dettagliata documentazione amministrativa, contabile e fiscale di supporto, da registrare e contabilizzare, come per legge, nonchè da versare in atti”. Valutazioni assolutamente chiare, condivisibili ed esaurienti, di cui le generiche difese proposte dai ricorrenti non sono in grado di evidenziare alcun vizio, e che devono perciò essere confermate.

Il primo motivo di impugnazione deve essere pertanto rigettato.

2.2. – Mediante il secondo motivo di gravame gli impugnanti contestano che la CTR non ha riconosciuto il diritto alla domandata deduzione delle spese sostenute dalla società, nell’anno di riferimento, per i pasti acquistati. Al fine di illustrare il fondamento delle proprie ragioni, e ricordato che la società aveva all’epoca tre soci e nessun dipendente, i contribuenti hanno incorporato nel loro ricorso copia di estratto di verbale della GdF riportante un riepilogativo di tali pasti, ed hanno spiegato che “le fatture sono state redatte settimanalmente e tranne una riportante 27 pasti, tutte le altre riportano 15 pasti, corrispondenti ad un pasto al giorno per tre persone e per cinque giorni” (ric., p. 14). In materia la CTR ha osservato che “dall’esame delle fatture/ricevute fiscali, i pasti erano stati forniti da (recte: ad) un numero di persone maggiore rispetto a quello per il quale il costo poteva essere dedotto” (sent. CTR, p. 4). I ricorrenti, anche a tal proposito, non si confrontano con la decisione assunta dalla CTR, e non ne propongono una critica specifica. La CTR spiega che i pasti erano stati forniti ad un numero di persone eccedente lo stesso numero dei soci, pari a tre, gli unici in relazione ai quali la deduzione potesse essere domandata, in assenza di lavoratori dipendenti della società. Dall’analisi dell’estratto del verbale della GdF, allegato dai ricorrenti, emerge, in coerenza con quanto affermato dalla CTR, che sono stati acquistati, una volta: ventisette pasti; ventinove volte: quindici pasti; un’altra volta: dieci pasti; ed un’ultima volta, venti pasti. Già la prospettazione fornita dai ricorrenti è, pertanto, chiaramente errata. Ma vi è di più. I ricorrenti fondano le loro affermazioni sul presupposto che ogni fattura riporterebbe pasti somministrati in giorni diversi. Ora, a parte ogni valutazione sulla correttezza di una simile operazione in relazione al profilo contabile, prima ancora che fiscale, i ricorrenti neppure illustrano da quali dati presenti nelle fatture emergerebbe il giusto fondamento delle loro affermazioni e, ancor prima, neppure annotano se le fatture risultino acquisite al fascicolo dibattimentale delle fasi di merito ed in quale parte di esso si troverebbero ora collocate.

Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle ragioni della decisione e della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Euroland Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè da B.A.A., B.F. e B.P., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita contro ricorrente Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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