Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3411 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RESIDENCE VERACRUZ C.F. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

29, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale alle liti per atto AVV. AMADEO FRANCO

Notaio in Imperia il 22/11/2010 Rep. N. 143689, dall’avvocato NOVARO

MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

sul ricorso 18298-2005 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI

GUIDO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FOLCO PAOLO;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

RESIDENCE VERACRUZ in persona dell’Amministratore in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 356/2004 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata

il 18/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso previa riunione per il rigetto del

ricorso principale; inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. proponeva appello, articolando vari motivi di doglianza, avverso la sentenza 22/8/2002 con la quale il giudice di pace di Imperia – dopo essersi dichiarato incompetente a conoscere le domande svolte dalle parti relative all’accertamento della qualità di comproprietaria di essa opponente – aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare al Supercondominio “Residence Veracuz” L. 2.631.000 per spese condominiali.

L’appellato resisteva al gravame eccependo, tra l’altro, la nullità dell’appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e proponendo appello incidentale con riferimento al capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese del giudizio.

Con sentenza 18/12/2004 il tribunale di Imperia, in riforma dell’impugnata decisione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava l’appello incidentale osservando: che, con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., nell’atto di appello erano stati affrontati e contrastati i profili della decisione impugnata;

che la sentenza impugnata aveva posto a base del rigetto dell’opposizione (anche) la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto si basava su delibere di assemblee straordinarie e ordinarie che nessuno dei condomini, ivi compresa la M., aveva impugnato; che tali delibere, al di là di eventuali impugnazioni, vincolavano solo i condomini e non anche i soggetti (come l’appellante) che contestavano di esserlo; che il giudice di pace avrebbe dovuto esaminare tale contestazione non essendogli ciò precluso dalla dichiarata incompetenza; che tale dichiarazione non era corretta per essere preclusa la questione ed al riguardo la censura doveva essere formulata con l’atto di appello e non con il regolamento di competenza; che quindi la qualità di condomina della M. andava verificata; che la detta questione aveva carattere meramente incidentale negativo finalizzato alla sola revoca del decreto opposto per cui non era necessaria la partecipazione di tutti i condomini; che la materia del contendere concerneva la debenza per spese di manutenzione di beni q servizi riconducibili al supercondominio Residence Veracruz che comprendeva 12 palazzine tra cui la palazzina Orchidea della quale la M. era condomina;

che secondo il resistente, facendo il condominio Orchidea contrattualmente parte del Supercondominio, la M. era diventata proprietaria pro quota anche dei detti beni e servizi precisati e richiamati sia nel regolamento Orchidea sia nella scrittura privata 25/10/1993 recepita nella delibera con la quale l’Assemblea del Residence tenutasi il 23/4/1994 aveva approvato il regolamento del Supercondominio; che la sentenza del giudice di pace doveva essere riformata perchè il regolamento di condominio non poteva costituire titolo idoneo a porre in comunione determinati beni dovendosi solo occupare della disciplina dell’uso collettivo delle cose comuni; che il richiamo fatto dal Residence alle previsioni contenute nell’atto di acquisto, nel regolamento del condominio Orchidea e nel Regolamento del Supercondominio non era pertinente essendo ivi dichiarata e ribadita la natura condominiale dei beni e servizi in questione anche per i condomini della palazzina Orchidea nonostante tale natura non fosse ravvisabile nè sotto il profilo reale nè sotto quello contrattuale; che i beni ed i servizi in questione inerivano a manufatti costruiti da società e su beni di proprietà di soggetti diversi da quello che aveva costruito la palazzina Orchidea; che esisteva tra tutti gli interventi edilizi un momento di collegamento rappresentato dal fatto che la stessa persona, il sig. R.G. era amministratore sia della s.r.l.

Marina di Cipressa sia delle altre società che avevano realizzato alcune palazzine; che quei beni e servizi, costituenti accessioni di aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto proprietario dell’area sulla quale era sorto il condominio Orchidea, non potevano considerarsi comuni ex art. 1117 c.c. e ciò perchè non funzionalmente posti a servizio dell’edificio Orchidea e quindi non necessariamente pertinenziali ad esso, ma suscettibili, per via anche della loro consistenza e ubicazione, di godimento anche indipendente dalla fruizione delle porzioni abitative; che la diversità delle appartenenze e la mancanza ab origine del nesso funzionale e spaziale tra i beni e i servizi realizzati nelle aree riferibili alle società Costamar e Costa del Sol e l’area sulla quale era sorto il condominio Orchidea, avevano costituito il motivo che aveva indotto l’originario costruttore a tentare di istituire tra tutti gli edifici e i beni e i servizi stessi un regime condominiale su base contrattuale; che questo proposito era rimasto una mera intenzione nella fase iniziale delle vendite e non aveva prodotto alcun effetto sul piano reale e su quello contrattuale quanto meno in relazione agli appartamenti della palazzina Orchidea; che non era infatti sufficiente scrivere nell’intestazione del relativo regolamento, richiamato nell’originario e nei successivi atti di vendita, che anche tale condominio faceva parte del Residence Veracruz al fine di estendere il novero dei beni comuni del condominio comprendendovi anche beni e servizi insistenti su aree di proprietà di terzi, in difetto di espressa, concorde ed unanime volontà di tutti i soggetti proprietari di tali aree; che – l’approvazione assembleare avvenuta nel 1993 non poteva costituire costituiva adesione; che la delibera volta a mettere in comune tra tutti i dodici condomini alcuni servizi, con la conseguente creazione ex novo relativamente a questi di un supercondominio, richiedeva la delibera di una assemblea partecipata dalla totalità dei 236 condomini ed unanime nella decisione avente ad oggetto la costituzione del supercondominio.

La cassazione della sentenza del tribunale di Imperia è stata chiesta dal Residence Veracruz con ricorso affidato ad otto motivi.

Ha resistito con controricorso M.A. che ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il Residence Veracruz denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. deducendo che l’appello come articolato dalla M. si caratterizzava per la genericità delle enunciazioni svolte, disaggregate e non pertinenti, tanto da impedire l’individuazione delle concrete ragioni del gravame con riferimento alla pronuncia impugnata. La laconica motivazione addotta al riguardo dal tribunale è insufficiente e contraddittoria posto che l’appellante non aveva trasfuso nell’atto di gravame i contenuti della citazione originaria bensì aveva introdotto altre questioni nemmeno svolte in primo grado e riguardanti soggetti estranei alla controversia.

Con il secondo motivo il Residence Veracruz denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. sostenendo che l’atto di appello conteneva una serie di domande nuove (nel dettaglio indicate dal ricorrente) non evidenziate dal giudice di secondo grado il quale al riguardo si è limitato a far riferimento solo alla domanda riconvenzionale sulla comproprietà dei beni comuni.

La connessione tra le dette censure – in quanto relative entrambe al contenuto dell’atto di appello come predisposto dalla M. – ne comporta l’esame congiunto al cui esito la Corte esprime il giudizio di non fondatezza dei motivi di ricorso in questione.

Tali motivi sono il frutto di una non attenta e non corretta lettura dell’atto di appello il cui esame è consentito in questa sede di legittimità attesa la natura – in procedendo – dei vizi denunciati.

Va innanzitutto osservato che, come più volte affermato da questa Corte, l’onere di riproposizione, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 2, concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perchè questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell’appello o con l’istanza di rigetto dell’impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell’esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese – fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano i punti esaminati e decisi in primo grado – nella richiesta di rigetto dell’appello, formulata dall’appellato vittorioso in primo grado (sentenza 22/5/2001 n. 6957).

Inoltre, per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame richiesto dall’art. 342 c.p.c., occorre indicare nell’atto di appello anche mediante un’esposizione sommaria le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Non è necessario peraltro che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l’appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell’art. 345 c.p.c. (sentenza 27/1/1992 n. 852).

Ciò premesso va rilevato che, per quanto riguarda l’asserita genericità dei motivi di appello, è sufficiente il richiamo a quanto in proposito affermato nella sentenza impugnata dal tribunale il quale ha messo in evidenza che l’appellante M. “aveva esposto in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto” in base ai quali aveva richiesto il riesame ” sviluppando argomentazioni difensive dirette a dimostrare l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata”.

Da quanto precede deriva l’infondatezza anche della censura relativa alla denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c. atteso che il tribunale ha accolto l’appello per ragioni esposte nell’atto di gravame concernenti questioni rientranti nell’ambito del thema decidendum del giudizio di secondo grado che deve ritenersi esteso anche alla valutazione delle risultanze processuali relative al primo grado aventi ad oggetto le circostanze di fatto richiamate dal giudice del gravame a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla M..

Il tribunale non ha quindi violato il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” avendo fondato la propria decisione prendendo in esame le risultanze processuali in quanto in rapporto di diretta connessione con la problematica centrale relativa alla contestazione della comproprietà dei beni e servizi comuni in questione, problematica in ordine alla quale l’appellante aveva nell’atto di gravame illustrato ulteriori argomenti meramente illustrativi ed aggiuntivi rispetto a quanto già dedotto in primo grado.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia e errore in procedendo deducendo che il tribunale, pur evidenziando e ritenendo inammissibile la nuova domanda riconvenzionale proposta dalla M. in secondo grado e volta a sentir dichiarare che la stessa non era condomina nè comproprietaria dei beni comuni, ha fondato poi la sua decisione su tale domanda disquisendo ampiamente sulla asserita insussistente comproprietà dei beni comuni e facendo derivare da tale convincimento la decisione circa la non condominialità delle strutture controverse.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza conseguente alla violazione dell’articolo 102 c.p.c. sostenendo che la domanda della M., volta anche ad un accertamento negativo destinato a valere erga omnes, comportava la necessità di evocare in giudizio tutti i condomini dell’intero complesso residenziale.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. deducendo che, anche a voler considerare come eccezione riconvenzionale quella proposta dalla M. volta all’accertamento negativo di essere comproprietaria dei beni comuni in questione, tale accertamento non poteva avvenire – neppure incidenter tantum – senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del complesso residenziale.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza sostenendo che l’amministratore di esso Residence è sfornito di legittimazione processuale con riferimento all’indagine relativa alla comproprietà dei beni comuni in ordine alla quale unici legittimati sono i comproprietari di tali beni, ossia i condomini del Residence.

La M. è poi sfornita di legittimazione nel proporre domande per l’intera palazzina Orchidea o relative ai regolamenti condominiali.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette numerose censure (in parte ripetitive) che, per evidenti ragioni di ordine logico, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte – quale più quale meno sia pur sotto profili e aspetti diversi – questioni collegate concernenti: la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, l’interpretazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, l’interpretazione dell’atto di appello, l’individuazione del thema decidendum, la differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale.

Occorre premettere che nella giurisprudenza di legittimità sono pacifici i seguenti principi che il Collegio condivide e ribadisce:

– nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (sentenza 22/4/2003 n. 6421);

– l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d’impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall’opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) (sentenza 19/5/2000 n. 6528);

– in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in, causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l’ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta (sentenza 1/3/2007 n. 4800);

– il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (sentenza 22/5/2008 n. 13085);

– l’interpretazione della domanda e l’ampiezza del suo contenuto rientra tra i compiti affidati al giudice del merito (sentenza 28/11/2007 n. 24742);

– al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa (sentenza 26/7/2006 n. 17027);

– ricorre l’ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro-domanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all’attore che va oltre il rigetto della domanda principale. Resta invece nell’ambito dell’eccezione l’istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l’efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall’attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda (sentenza 2/4/1997 n. 2860);

– la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare, se l’eccezione è proposta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (sentenza 2/7/2001 n. 8894).

Ciò posto va osservato che nella specie il tribunale ha applicato in modo corretto i detti principi giurisprudenziali ed ha coerentemente accolto l’appello proposto dalla M. ritenendo fondate le tesi difensive dalla stessa sviluppate nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo – ampiamente riportate nella parte narrativa della sentenza impugnata richiamate e ribadite dalla opponente-appellante nel giudizio di gravame.

Con le dette tesi difensive l’opponente aveva in sostanza – e con ampie ed articolate argomentazioni in fatto e in diritto – contestato di essere conproprietaria dei beni e dei servizi ai quali si riferiva il decreto ingiuntivo opposto e per la cui gestione e manutenzione il Residence Veracruz aveva chiesto il pagamento degli oneri condominiali.

Di fronte a queste contestazioni incombeva all’opposto Residence Veracruz fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti dell’opponente.

Il tribunale ha ritenuto non offerta la detta prova ed è pervenuto a tale conclusione dando conto del suo convincimento con ampia e convincente motivazione sopra riportata nella parte espositiva che precede.

Le censure al riguardo mosse dal Residence Veracruz con i motivi terzo, quarto e quinto sono tutte infondate posto che la M. – sostenendo con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo di non essere comproprietario dei beni e dei servizi in questione – non ha proposto una domanda riconvenzionale limitandosi a sollevare una eccezione volta a paralizzare la domanda del Residence.

Va peraltro segnalato che la M. con l’atto di opposizione doveva citare solo l’opposto e non altri e al più poteva solo chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa i condomini ritenuti dal ricorrente litisconsorzi necessari. Pertanto, anche a voler ravvisare nella tesi dell’opponente una domanda riconvezionale, non avendo la M. formulato tale richiesta di chiamare in causa eventuali litisconsorzi necessari, la detta domanda doveva in ogni caso essere considerata come una valida eccezione che il giudice dell’opposizione era tenuto ad esaminare al fine dell’accertamento della fondatezza o meno del diritto di credito fatto valere dal Residence con il decreto ingiuntivo opposto.

Per esaminare la detta eccezione il tribunale non doveva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del condominio Orchidea e del supercondominio Residence Veracruz.

Va altresì evidenziato che, come più volte affermato da questa Corte, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare, se l’eccezione (come appunto nella specie) è proposta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano là sua eccezione. Tale indicazione non è ravvisabile nei motivi di ricorso in esame non avendo il Residence Veracruz dedotto che il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della sollevata eccezione emergevano, con ogni evidenza, dagli atti del processo di merito: detta deduzione era invece necessaria onde evitare la necessità di nuove prove e di svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di legittimità.

Per quanto riguarda poi la censura circa l’asserito difetto di legittimazione passiva dell’amministratore del Residence Veracruz (sesto motivo) è sufficiente rilevare che la M. non poteva che notificare l’atto di opposizione al soggetto che aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in questione.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia: nullità della sentenza; vizio di ultra petizione; error in procedendo. Ad avviso del Residence il tribunale ha affrontato argomenti del tutto nuovi (nel dettaglio indicati) in quanto non contenuti nell’appello e nelle difese della M..

La censura è palesemente infondata come risulta agevolmente sia da quanto sopra esposto esaminando i primi due motivi di ricorso, sia dalla stessa lettura della sentenza impugnata nella cui parte narrativa sono stati riportati tutti i motivi che la M. aveva sviluppato nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento a documenti a sostegno e confermativi dei detti motivi.

Tali motivi sono stati riproposti dall’appellante nell’atto di gravame e ritenuti fondati dal tribunale il quale quindi ha posto a base della decisione impugnata quanto dedotto dalla M. in primo grado e ribadito in sede di gravame senza estendere l’indagine a questioni in fatto e in diritto non prospettate e non dibattute dalle parti.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di ultra petizione e carenza di motivazione deducendo che il tribunale ha riconosciuto che la M. non aveva impugnato le delibere poste a base del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo ciò irrilevante non essendo la M. condomina e/o contestando di esserlo. La detta decisione è però basata non su argomenti giuridici, o sui documenti prodotti posti a sostegno della pretesa di esso Residence, bensì sul richiamo a due sentenze della Cassazione e della corte di appello di Genova le quali, pur riguardando beni comuni del Residence Veracruz, si fondano su questioni giuridiche del tutto diverse. Il tribunale non ha nemmeno accennato ai contenuti degli atti dei danti causa della M., del regolamento della palazzina Orchidea e dei regolamenti degli altri 11 condomini delle palazzine facenti parte del Residence Veracruz. Se il giudice di secondo grado avesse esaminato i detti documenti, si sarebbe reso conto che essi rappresentavano titoli idonei a costituire “ab initio” il Residence Veracruz ed a porre in comunione gli impianti sportivi il cui uso è stato poi specificato nel regolamento generale del Residence. Il decreto ingiuntivo in questione è stato ottenuto in forza di delibere mai impugnate dalla M. basate sugli atti di acquisto di quest’ultima, sul regolamento della palazzina Orchidea e sul regolamento generale del Residence. Tali regolamenti costituiscono lo statuto convenzionale del condominio ed ogni decisione sulla loro pretesa invalidità deve vedere la partecipazione necessaria di tutti i condomini che quei regolamenti hanno accettato e rispettato. Peraltro sono errati i presupposti in fatto e in diritto sui quali si è basato i convincimento del tribunale con riferimento in particolare, tra l’altro, al contenuto:

del regolamento contrattuale della palazzina Orchidea; degli altri undici regolamenti delle altre palazzine; della scrittura privata 25/10/1993; del verbale dell’assemblea generale del 23/4/1994; degli atti di acquisto relativi all’appartamento attualmente di proprietà della M.; del Regolamento generale del Residence Veracruz.

Le dette censure – simili e collegate – sono prive di pregio perchè le tesi ivi sviluppate si basano su affermazione di circostanze e fatti che risultano motivatamente e validamente contraddetti da quanto ineccepibilmente accertato dal tribunale. Quest’ultimo ha infatti affermato che: la M. (come gli altri condomini della palazzina Orchidea) non ha mai acquistato la comproprietà dei beni comuni in questione edificati su area della quale la società costruttrice della detta palazzina non è stata mai proprietaria; nel regolamento condominiale della palazzina Orchidea non vi era alcun accenno ai beni ed ai servizi comuni in questione non aventi alcun nesso funzionale e spaziale con là detta palazzina; il regolamento del condominio Orchidea e quello del complesso residenziale Veracruz potevano disciplinare l’uso delle cose comuni ma non potevano far diventare comproprietari dei beni in questione soggetti che non avevano mai acquistato la comproprietà di tali beni; nessuna idoneità costitutiva-traslativa era attribuibile al regolamento generale; la palazzina-condominio Orchidea non faceva parte del supercondominio Residence Veracruz.

Il giudice di appello è giunto ai detti accertamenti ed alle riportate affermazioni all’esito della coerente e corretta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e della documentazione acquisita.

La tesi relativa alla estensione della controversia ai condomini delle varie palazzine è palesemente infondata oltre che poco comprensibile posto che la sentenza impugnata si riferisce esclusivamente alla controversia tra la M. e il Residence Veracruz senza alcuna efficacia diretta ed immediata nei confronti di altre parti e, in particolare, del condominio della palazzina Orchidea il cui regolamento è stato preso in esame dal tribunale solo al fine di valutare la fondatezza o meno dei motivi posti a base dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo come predisposto dalla M..

Per quanto riguarda gli asseriti errori in fatto che sarebbero stati commessi dal tribunale è appena il caso di osservare che tali asseriti errori si riferiscono alla valutazione della documentazione acquisita (atti sopra indicati) e si risolvono essenzialmente, pur se la censura è titolata come vizio di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare valu-tazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se – come appunto nella specie – sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici, inoltre si ha carenza di motivazione soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Nella specie il giudice di appello è pervenuto alle conclusioni sopra riportate nella parte narrativa che precede (e dal ricorrente criticate) attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa riportate nella decisione impugnate e relative, in particolare, ai documenti acquisiti ed ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il tribunale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della M., ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del Residence Veracruz.

Sono pertanto insussistenti gli asseriti errori in fatto che sarebbero stati commessi dal tribunale che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

In definitiva, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Occorre infine evidenziare che le critiche concernenti l’asserito errato esame della documentazioni prodotta non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e valutare le dette risultanze istruttorie.

Le censure in esame non riportano il contenuto specifico e completo di tali risultanze probatorie e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo.

In proposito è sufficiente ribadire che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

Le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto e tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal Residence Veracruz.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione impostando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato va invece dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 371 c.p.c., comma 3.

In tale ricorso, infatti, è del tutto omessa l’esposizione dei fatti di causa e, secondo quanto disposto dai citati articoli, va ritenuto inammissibile, il controricorso che contenga, come nel caso di specie, un ricorse incidentali, allorchè sia privo degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti.

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia e delle questioni trattate, nonchè della rilevata inammissibilità del ricorso incidentale – che inducono a compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa interamente tre le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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