Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3411 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2155/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E., F.A.A.,

F.F., B.A., in qualità di erede di F.A. e di

tutore di F.A.A., tutti eredi di

F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione distaccata di Lecce – confermando la decisione di primo grado integralmente favorevole ai contribuenti – con la sentenza indicata in epigrafe ribadiva l’illegittimità del diniego al condono proposto della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis e della consequenziale cartella notificati a F.E. ed altri, ritenendo che per il perfezionamento della definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, fosse sufficiente il versamento della prima rata.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, laddove la CTR aveva ritenuto che la definizione agevolata fosse valida nonostante l’omesso versamento della rate successive alla prima.

2. Il ricorso è manifestamente fondato. Nella specifica materia l’orientamento di questa Corte appare consolidato nel ritenere che in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perchè connesse a norme di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della Legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011; id. n. 20745 del 2010 e di recente, ex multis, n. 25238/2013).

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rimvio alla CTR della Puglia anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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