Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34109 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29610-2015 r.g. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede legale in Ponte

Piave, Via Postumia n. 85, in persona del legale rappresentante

pro-tempore Dott.ssa C.M., in qualità di procuratore

speciale, rappresentata e difeso, giusta procura speciale apposta in

calce alla “memoria di nomina di nuovo difensore” del 11.6.2018,

dagli Avvocati Paolo Corletto e Giovanni Galoppi, con cui

elettivamente domicilia in Roma, Via Sistina n. 42, presso lo studio

dell’Avvocato Galoppi.

– ricorrente –

contro

S.A.M. (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di ex liquidatrice della società Panna s.r.l. in liquidazione,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’Avvocato Marco Francescon, elettivamente

domiciliata in Roma, Largo della Gancia n. 1, presso lo studio

dell’Avvocato Vincenzo Cancrini.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte depositata in data 11.11.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia – decidendo sul reclamo L.Fall., ex art. 18, proposto da S.A.M. (in proprio e nella qualità di liquidatrice della società PANNA s.r.l. in liquidazione) nei confronti del Fallimento della predetta società (rimasto contumace) e della società istante il fallimento (OMISSIS) P.A. – ha accolto il reclamo, revocando la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 30.6.2015.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato, in punto di ricostruzione della vicenda processuale che qui interessa, che: a) su ricorso della società (OMISSIS) P.A. per il fallimento della società PANNA s.r.l. in liquidazione, il Presidente del Tribunale di Treviso, con decreto datato 19.5.2015, aveva ridotto i termini processuali di cui al terzo e L.Fall., art. 15, comma 4, per la vocatio in ius della fallenda (in ragione della prossima maturazione del termine L.Fall., ex art. 10, in data 1.7.2015) e aveva fissato al 23.6.2015 il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e al 26 giugno la data dell’udienza prefallimentare; b) il decreto di fissazione dell’udienza aveva indicato nella procedura ex art. 145 c.p.c., in vigore ante 31.12.2013, le modalità di notifica degli atti introduttivi; c) ciò nonostante la cancelleria aveva provveduto autonomamente ad avviare il procedimento notificatorio alla società cancellata dal registro delle imprese, ai sensi della L.Fall, art. 15, comma 3, procedimento perfezionatosi il 22.6.2015 tramite deposito del plico presso la casa comunale, dopo aver tentato inutilmente la notificazione a mezzo pec; d) il medesimo giorno (il 22.6.2015), su richiesta del creditore istante, l’ufficiale giudiziario aveva tentato le notifiche, ai sensi degli artt. 145 e 140 c.p.c. e, non trovando il legale rappresentante della fallenda presso la residenza, aveva depositato il plico presso la casa comunale, affiggendo l’avviso del deposito presso la porta dell’abitazione e spedendo l’avviso stesso alla liquidatrice in piego raccomandato il 23.6.2015; e) la raccomandata era stata ricevuta dalla figlia del legale rappresentante della società debitrice il successivo 25 giugno, e dunque dopo il termine fissato per la notifica al 23.6.2015.

La corte territoriale, sulla base della predetta ricostruzione dei fatti, ha dunque ritenuto non perfezionato il processo di notificazione degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare, avendo il legale rappresentante della società debitrice ricevuto l’avviso di deposito degli atti solo il 25.6.2015 e dunque dopo il predetto termine giudiziale e poche ore prima dell’udienza prefallimentare fissata per il 26 giugno. La corte di merito ha dunque ritenuto che la mera comunicazione dell’avviso di deposito degli atti non contenesse gli avvisi previsti ex lege al debitore intimato a comparire per la discussione della istanza di fallimento e che, comunque, la notifica ex art. 140 c.p.c., si perfezionasse o con il ritiro dell’atto o con la compiuta giacenza, evidenziando, peraltro, che la mancata comparizione della società debitrice non aveva consentito neanche la sanatoria della nullità prodottasi tramite la richiesta di un nuovo termine a difesa.

2. La sentenza, pubblicata l’11.11.2015, è stata impugnata da (OMISSIS) P.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui S.A.M. ha resistito con controricorso.

La curatela intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c.. Si evidenzia che il procedimento notificatorio degli atti introduttivi del giudizio si era concluso positivamente per il notificante con la spedizione della raccomanda informativa ex art. 140 c.p.c. (avvenuta nel termine fissato dal giudice al 23.6.2015) e, comunque, ai sensi dell’art. 15, comma 3, da parte della cancelleria tramite deposito degli atti presso la casa comunale.

2. Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 48 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112, medesimo codice. Si osserva che l’avviso di deposito degli atti intervenuto tramite raccomandata conteneva tutti gli elementi informativi di cui al predetto art. 48, di talchè la rilevata nullità per l’assenza del necessario corredo informativo doveva ritenersi una ultrapetizione della motivazione impugnata.

3. I due motivi di censura – riguardando doglianze mosse al profilo del perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare – possono essere esaminati congiuntamente e comportano – nel loro accoglimento – la cassazione della sentenza impugnata.

3.1 Sul punto è necessaria una doverosa premessa.

3.1.1 Occorre in primo luogo evidenziare come dalla lettura del provvedimento impugnato ed anche da quella (consentita a questa Corte, integrando il vizio denunciato un error in procedendo) del contenuto del reclamo L.Fall., ex art. 18, presentato, innanzi alla Corte di appello, da parte dell’odierna controricorrente – emerga con chiarezza che quest’ultima avesse dedotto, come motivi di doglianza, solo le questioni “processuali” attinenti, da un lato, alla regolarità del procedimento notificatorio degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare (di cui si censura la non conformità al modello legale delineato dagli artt. 145 e 140 c.p.c., per come imposto nel decreto giudiziale di convocazione, in relazione alle notificazione dei predetti atti alle società cancellate dal registro delle imprese) e, dall’altro, all’ulteriore profilo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società cancellata (essendo la notificazione degli atti introduttivi stata indirizzata solo al liquidatore della società: cfr. p. 13 del reclamo L. Fall. ex art. 18).

3.1.2 Ciò detto, non può essere dimenticato che – secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità – deve ritenersi ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cit., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12541de1 14/12/1998; cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001;Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015). In realtà, affinchè il giudice di appello, rilevata una questione di nullità del giudizio di primo grado fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., possa decidere la causa nel merito, è necessario che le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte, con la conseguenza che l’appello fondato esclusivamente sul motivo della nullità del giudizio, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, deve considerarsi irrimediabilmente inammissibile Detto altrimenti, la giurisprudenza di questa Corte – al fine di individuare le ipotesi in cui l’appellante possa limitarsi a dedurre con l’impugnazione soli vizi di rito, pur se, nella specie, la pronuncia impugnata abbia deciso anche sul merito in senso sfavorevole all’appellante – opera, dunque, una distinzione fra vizi che – se fondati – comportano la remissione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. e vizi che tale remissione non comportano: nella prima ipotesi è ammissibile la deduzione di soli vizi di rito, nella seconda, invece, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

3.1.3 Ciò posto, osserva il Collegio come la dedotta questione della mancata integrazione del contraddittorio processuale integri, invero, una censura che – se fosse stata accolta – sarebbe stata idonea a determinare la remissione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., così determinando, invero, l’ammissibilità del reclamo proposto, ai sensi della L.Fall., art. 18, (la questione – come si spiegherà tra breve – è stata, invece, considerata assorbita dal giudice del reclamo, in seguito all’accoglimento della pregiudiziale eccezione di nullità della notifica degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare).

3.1.3.1 Se infatti si può discutere sulla idoneità a determinare la regressione al primo giudice dell’altra censura processuale sopra ricordata (e cioè del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti introduttivi nel rispetto del termine giudiziale a comparire), dubbi non possono sussistere invece in ordine all’idoneità potenziale a determinare la remissione al primo giudice in relazione all’altra doglianza processuale sopra ricordata (mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un asserito litisconsorte).

3.1.3.2 Sotto il primo profilo, deve essere evidenziato come, in realtà, la parte reclamante, ai sensi della L.Fall., art. 18, (oggi controricorrente) abbia solo formalmente eccepito una causa di nullità (ovvero anche inesistenza) della notificazione del ricorso per fallimento e dei pedissequi provvedimenti introduttivi del giudizio prefallimentare, perchè eseguita illegittimamente, secondo la tesi della reclamante (peraltro, infondata come si spiegherà tra breve: cfr. Cass. 17946-2017), alla società cancellata dal registro delle imprese, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, e non già nelle forme ordinarie ex art. 145 c.p.c., al legale rappresentate della società cancellata (come prescritto nel decreto di convocazione, con il richiamo alla disciplina in vigore ante 31.12.2013). Nella sostanza, la parte reclamante ha, invece, eccepito la nullità della vocatio in ius, per il mancato rispetto del termine dilatorio a comparire fissato nel decreto di abbreviazione dei termini processuali, di cui al terzo e della L.Fall., art. 15, comma 4. Ed invero, si sostiene nello stesso reclamo L.Fall., ex art. 18, che la notificazione degli atti introduttivi, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, era avvenuta nel termine fissato dal giudice nel decreto di convocazione (e cioè entro il 23 giugno 2015) tramite deposito del plico presso la casa comunale e che il successivo iter notificatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 140 c.p.c., al legale rappresentante della società cancellata (dopo il tentativo infruttuoso dell’ufficiale giudiziario presso la sede della società) si era, comunque, perfezionato, anzichè entro il termine fissato (23 giugno), il giorno prima della udienza prefallimentare fissata per 26 giugno (essendo non controverso che la segretaria avesse ricevuto il plico raccomandato il 25 giugno).

3.1.3.3 Se così è, allora ciò che si eccepisce da parte del reclamante è la violazione, in realtà, del termine a comparire e non già il perfezionamento della notifica, atteso che sia con la procedura speciale (ora prevista dalla L.Fall., art. 15, comma 3) che con quella ordinaria, in vigore ante 31.12.2013 (per come regolata dagli artt. 145 e 140 c.p.c.), al legale rappresentante della società cancellata, il procedimento notificatorio deve ritenersi, comunque, realizzato, nel primo caso, il 22 giugno (e, dunque, anche nel rispetto del termine a comparire, tramite il deposito presso la Casa comunale) e, nel secondo caso, il 25 giugno (con la consegna del plico raccomandato alla figlia del legale rappresentante), e ciò secondo quanto ricostruito, in fatto, dalla parte reclamante e dalla stessa sentenza della corte di appello, qui impugnata.

3.1.3.4 Ma riportando la censura processuale così prospettata nel paradigma applicativo della violazione dell’esercizio del diritto di difesa e non già della violazione del contraddittorio, non può essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 22/01/2010), la regola, dettata dall’art. 157 c.p.c., secondo cui l’obbligo del giudice di esaminare l’eccezione di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni d’invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a tutti processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nullità della “vocatio in ius” derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di comparizione previsto dalla L.Fall., art. 15, comma 3, resta sanata nel caso in cui il debitore non l’abbia specificamente dedotta, difendendosi nel merito.

Sul punto, è stato anche più recentemente affermato (cfr. anche Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016) che, verbatim, “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L.Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dalla L.Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul plano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile” (cfr. anche Cass. 16757/2010).

3.1.3.5 Ciò detto, occorre evidenziare come, nel predetto reclamo, il legale rappresentante della società fallenda, eccependo la nullità della vocatio in ius per il mancato rispetto del termine a comparire, non si fosse, in realtà, difesa nel merito della doglianza, spiegando in qual modo la violazione del termine a comparire avesse pregiudicato l’esercizio delle sue prerogative difensive. La parte reclamante ha, in buona sostanza, prospettato solo le sopra ricordate doglianze di carattere processuale, senza avanzare alcun profilo di censura che riguardasse il merito della domanda di fallimento avanzata nei confronti della società debitrice.

3.1.4 Ma anche volendo superare tale preliminare profilo di criticità della censura così proposta in sede di reclamo, va, comunque, rilevato venendo ad esaminare i motivi di doglianza sollevati dalla società oggi ricorrente – come il procedimento notificatorio degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare alla società debitrice, già cancellata dal registro delle imprese, si fosse perfezionato correttamente (e tempestivamente), ai sensi del sopra richiamato L.Fall., art. 15, comma 3, con la conseguente necessità di cassare, dunque, la sentenza qui impugnata.

3.1.4.1 Come già sopra precisato, risulta circostanza affermata nel provvedimento impugnato (e non contestata neanche dalle parti) quella secondo cui se, da un lato, il decreto di fissazione della udienza aveva indicato nella procedura ex art. 145 c.p.c., in vigore ante 31.12.2013, le modalità di notifica degli atti introduttivi alla società cancellata, dall’altro, la cancelleria aveva provveduto autonomamente ad avviare il procedimento notificatorio alla predetta società, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, procedimento perfezionatosi il 22.6.2015 tramite deposito del plico presso la casa comunale, dopo aver tentato inutilmente la notificazione alla società, attraverso la pec..

3.1.4.2 Va ulteriormente evidenziato come la parte oggi ricorrente abbia dedotto, tra i motivi di censura, anche la questione della legittimità del procedimento notificatorio, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, (cfr. pag. 7 del ricorso), e non abbia dunque limitato le sue doglianze al solo profilo della violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., così investendo questa Corte della cognizione della questione della applicabilità o meno del procedimento notificatorio speciale previsto dalla legge fallimentare anche alle società cancellate dal registro delle imprese.

3.1.4.3 Su quest’ultimo punto, ritiene questo Collegio di dover fornire continuità applicativa al principio già espresso in precedenza da questa Corte e secondo il quale in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede (così, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17946 del 13/09/2016; nello stesso senso anche: Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25701 del 27/10/2017).

3.1.4.4 Ciò detto, risulta – come già sopra più volte evidenziato circostanza incontestata quella secondo cui, dopo il primo infruttuoso tentativo di notifica della cancelleria a mezzo pec, si è proceduto – da parte del creditore istante (notiziato del predetto esito negativo) – alla notificazione, tramite ufficiale giudiziario che, in primis, ha tentato l’accesso presso la sede della società e, stante la mancata presenza del legale rappresentante, ha successivamente provveduto al “deposito presso la casa comunale”, dove aveva sede l’ente, come prescritto dalla L.Fall., art. 15, comma 3. E ciò, entro il termine fissato nel decreto di convocazione delle parti al 23.6.2015.

Deve ritenersi dunque correttamente eseguita la notificazione del ricorso per fallimento e degli atti introduttivi alla società debitrice, senza, dunque, alcuna violazione del contraddittorio processuale.

3.1.5 II ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.

Si impone, tuttavia, la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, proprio in ragione dell’ulteriore questione processuale sopra ricordata (estensione del contraddittorio processuale anche ai soci della società cancellata dal registro delle imprese), ritenuta implicitamente assorbita da parte della corte di merito in ragione dell’accoglimento della pregiudiziale eccezione di nullità degli atti introduttivi del giudizio, questione sulla quale non si è sviluppato il contraddittorio tra le parti in questo giudizio di cassazione e che non consente, pertanto, la decisione nel merito della stessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, potendo la medesima questione essere riproposta davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 1438/2002; Cass. n. 12153/2006; Cass. 5139/2011).

Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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