Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34107 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25747-2017 r.g. proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CARRARA, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA, 175,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CAYALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO PANZOLINI, con procura

speciale per notar A. del 10.6.2014;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 29.3.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino

Alberto, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. Maurizio Carrara, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udita, per il controricorrente, l’Avv. Annamaria Ursino per delega,

che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. citò innanzi al Tribunale di Sondrio Poste Italiane s.p.a., per chiederne la condanna al pagamento della somma oggetto di un assegno di traenza non trasferibile, emesso all’ordine di P.G., che fu negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario, attraverso una condotta negligente, in violazione delLA L. ass., art. 43.

2. Con sentenza del 16.2.2016, il Tribunale respinse la domanda.

3. Con la sentenza impugnata del 29.3.17, Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione, osservando che la banca convenuta era esente da colpe, avendo correttamente identificato il prenditore con la carta d’identità, considerato, altresì che la circolare dell’ABI del 7.5.01 non costituiva parametro di valutazione della diligenza della banca e precisato che la invocata regola della responsabilità oggettiva L. Ass., ex art. 43, comma 2, vale, nella negoziazione dell’assegno non trasferibile, solo nei rapporti tra l’istituto di credito emittente e il beneficiario di questo e non si applica ai rapporti tra l’istituto di credito emittente e l’istituto di credito negoziatore.

4. Avverso tale sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste Poste italiane s.p.a. con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 22.5.2019, la Sezione sesta ha rimesso la causa alla discussione in pubblica udienza, in ordine alla questione relativa all’ambito della diligenza che deve connotare la condotta della banca (o Istituto) che negozia un assegno di traenza non trasferibile, a norma dell’art. 1176 c.c., comma 2, nella sua accezione di “clausola aperta” integratrice del contenuto contrattuale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. ass., art. 43, e dell’art. 12 preleggi. Si evidenzia che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità di cui al detto art. 43 sia di carattere contrattuale e non invece di carattere oggettivo, prescindendo dunque dalla colpa dell’istituto negoziatore del titolo.

2. Con il secondo motivo è denunziata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., subordinatamente alla eventuale affermazione della natura contrattuale della responsabilità di Poste Italiane s.p.a.. Si osserva che la Corte d’appello non aveva ravvisato erroneamente la negligenza della condotta della banca convenuta nel pagare l’assegno non trasferibile, considerate le anomalie della negoziazione, a favore peraltro di soggetto non cliente della stessa banca ed avvenuta in maniera non conforme ai criteri dettati dalla circolare Abi richiamata.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo è in realtà infondato.

3.1.1 Occorre ricordare che – in ordine alla natura giuridica della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità – si è recentemente espressa la giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12477 del 21/05/2018) che, in seguito ad un annoso dibattito giurisprudenziale dispiegatosi dal 1958, ha fissato il principio secondo cui – ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, (c.d. legge assegni) – la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausolà non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2.

3.1.2 Nel percorso che ha portato alla decisione delle S.U. ora ricordata non può, tuttavia, essere dimenticato altro fondamentale arresto giurisprudenziale rappresentato sempre dalla sentenza espressa, nel massimo consesso di questa Corte, nel pronunciamento n. 14712 del 2007, che è intervenuto a comporre un precedente contrasto di giurisprudenza sorto circa la natura (contrattuale, extracontrattuale o ex legge) della responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente durata – decennale o quinquennale – del termine di prescrizione dell’azione di risarcimento proposta dal danneggiato. Con tale pronuncia le sezioni unite – ribadito preliminarmente che l’espressione “colui che paga”, adoperata dalla L.A. art. 43, comma 2, va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattarla (o all’emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice (che è l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento) – hanno riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. E’ necessario ricordare che la conclusione non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica (secondo la quale la banca girataria per l’incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell’esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all’identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.

3.1.3 Ed è proprio sulla scorta di queste considerazioni, che le S.U. del 2018 hanno ribadito il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla L. Assegni art. 43, (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Così, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., – non risulta più sostenibile la tesi (perorata anche dall’odierno ricorrente) secondo cui detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore.

Sul punto, la sentenza Sez. U, n. 12477/2018, ha evidenziato, verbatim, che “Una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno”.

Ne consegue che, sulla base dei suesposti principi, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

3.1.4 Ciò posto, osserva la Corte come la sentenza impugnata non si sia, invero, discostata dai principi di diritto affermati nell’ultimo arresto delle S.U. sopra ricordato (e qui riaffermati) ed anzi abbia correttamente ricondotto il profilo dell’eventuale responsabilità della banca negoziatrice del titolo nell’alveo della responsabilità contrattuale, escludendola, nel caso di specie, proprio in conseguenza dell’accertamento del corretto adempimento da parte dell’istituto di credito degli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento dell’assegno.

Ne consegue che la diversa ricostruzione giuridica dell’istituto qui in esame perorata dalla difesa del ricorrente (e che vorrebbe ricondurre nel caso in esame la responsabilità della banca nell’ambito della responsabilità oggettiva) non è in alcun modo condivisibile proprio per le ragioni sopra espresse ed affermate autorevolmente delle Sezioni Unite di questa Corte. Ne consegue il rigetto della relativa doglianza.

3.2 Anche il secondo motivo non è fondato.

3.2.1 Sul punto è tuttavia necessaria una premessa.

3.2.1.1 La Corte è invero chiamata a pronunciarsi sull’ambito di diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius, che negozia un assegno di traenza non trasferibile, a norma dell’art. 1176 c.c., comma 2, nella sua accezione di “norma elastica” integratrice del contenuto contrattuale.

Orbene, va ricordato che i giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme “elastiche”, che indichino solo parametri generali, presuppongono da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale.

Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. In tale quadro, è stato ritenuto, dunque, che ricorra il vizio di falsa applicazione di legge, denunciabile in cassazione, nel caso ad esempio, in cui il giudice di merito – nel valutare la diligenza del debitore della prestazione lavorativa – disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell’inadempimento sulla funzionalità del rapporto, parametrato al diffuso standard valutativo, come tale sorretto dai principi costituzionali e dagli altri principi dell’ordinamento positivo (cfr. anche, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3645 del 13/04/1999).

3.2.1.2 Occorre, infatti, precisare che il giudizio di inadempienza contrattuale, collegato alla clausola della diligenza professionale sopra ricordata, può essere rimesso all’esclusivo sindacato del giudice del merito solo ove esso appartenga all’esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare confinato, appunto, nell’ambito di tale giudizio.

Tuttavia, dove, al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessità dell’intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilità delle future decisioni, posto che si tratta d’integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predetta (così, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22950 del 10/11/2015; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 8047 del 21/03/2019).

3.2.1.3 In realtà, il principio secondo cui la sussunzione della fattispecie concreta sotto l’astratto ed ancorchè indeterminato paradigma legislativo, per lo più richiedente un giudizio di valore, operata dal giudice di merito, possa essere sottoposta al sindacato di questa Corte di legittimità è affermazione da lungo tempo perorata in dottrina ed ormai recepita nella giurisprudenza di legittimità: trattasi, invero, di un giudizio di diritto, scrutinabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

E’ quanto la Corte, così, esemplarmente afferma con riguardo alla nozione di licenziamento “per giusta causa”, ove l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare “clausole generali”, come quella contenuta nell’art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità: invero, può essere sottoposta alla Corte la questione se determinati comportamenti del prestatore di lavoro – accertati in fatto dai giudici di merito – possano essere sussunti sotto la nozione “giusta causa”, richiesta dall’art. 2119 c.c., per il licenziamento immediato, ma non specificamente definita dal legislatore (fra le altre, v. Cass. 13 agosto 2008, n. 21575).

Ancora, con riguardo al giudizio di normalità e ragionevolezza dell’uso del mezzo di trasporto ai fini della indennizzabilità dell’infortunio in itinere, la Corte afferma che deve tenersi conto degli “standards” comportamentali esistenti nella società civile rispondenti a valori-guida dell’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa, e con quanto vi è connesso, diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative non in contrasto con una riduzione del conflitto fra la stessa ed il tempo libero (Cass. 3 agosto 2001, n. 10750).

Ma anche in tema di valutazione di fattispecie normativa della “coerenza”, fissata dall’art. 34-decies, lett. a), del Regolamento Emittenti, questa Corte (cfr. sent. n. 8047/2019, cit. supra) ha precisato che la nozione di “coerenza” è da considerarsi una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), la cui indeterminatezza è funzionale allo scopo di consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo. Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione implicitamente richiama e con la ulteriore precisazione che – nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto in una norma elastica – il giudice compie, dunque, un’attività di interpretazione della norma, dando concretezza a quella “parte mobile” della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. sempre Cass. n. 8047/2019, cit. supra). Ne consegue – afferma sempre questa Corte di legittimità nell’arresto da ultimo citato – che “Il suddetto giudizio è pertanto censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, quando il medesimo si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente” (cfr. anche, Cass. 3645/99). Nello stessa direzione interpretativa, si legga anche, più di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 29/11/2018, secondo cui “l’accertamento dell’esistenza del “giustificato motivo” che esonera da responsabilità il proprietario del veicolo che deduca di non conoscere l’identità del conducente della vettura compete, con riferimento alla ricostruzione del relativo fatto storico, al giudice di merito e la sua qualificazione di tale fatto storico quale “giustificato motivo” è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, unitamente a detti principi, a comporre il diritto vivente”. Ove è stato, altresì, evidenziato che spetta al giudice del merito la ricostruzione del “fatto storico” – vale a dire la ricostruzione degli accadimenti nei quali si risolve e si sostanzia la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale -, ma con la necessaria precisazione che la valutazione compiuta dal giudice di merito, una volta ricostruito il “fatto storico”, su quest’ultimo al fine di attribuirgli o negargli l’idoneità giustificativa sopra richiamata integra un giudizio di diritto, come tale sindacabile in sede di legittimità.

3.2.1.4 Poichè, dunque, le c.d. norme elastiche si caratterizzano per il fatto che il loro precetto si completa con riferimento alla realtà sociale ed economica, in quanto il legislatore, attesa la natura degli interessi regolati, ha dovuto far riferimento a parametri non rigidi, ne deriva che tali disposizioni esigono che la propria specificazione sia delegata ad un fattore esterno (“la coscienza generale mediata dall’interpretazione” per Cass. 3 agosto 2001, n. 10750 e 21 novembre 2000, n. 15004).

In tal modo, dalla consolidata lettura del modulo generico emergono alcuni principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, finendo per conferire loro la funzione di fonte integrativa, e divenendo il giudizio, dunque, di diritto (così, Cass., Sez. 1, n. 22950/2015, cit. supra).

Va peraltro ricordato che anche le Sezioni unite (sent. 22 febbraio 2012, n. 2572), nel valutare la formula di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, sulla compensazione delle spese di lite, hanno ribadito che, di fronte a norma “elastica”, il giudice di merito è chiamato ad integrarne il contenuto: attività di precisazione e integrazione censurabile in sede di legittimità, al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione e non meramente fattuale.

In conclusione, può affermarsi che – per quanto riguarda il giudizio di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza -, ferma restando la ricostruzione del fatto ad opera insindacabile del giudice del merito, la sussunzione della condotta adottata dal banchiere nell’ambito della clausola generale di diligenza può essere sindacata, in sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.2.1.5 Il detto giudizio è, dunque, proponibile in sede di legittimità, quando il medesimo si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi sopra ricordati, che concorrono, con detti principi, a comporre il diritto vivente (così, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell’ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011).

3.2.2 Ciò posto, ritiene il Collegio come la doglianza formulata dalla ricorrente non sia, tuttavia, fondata.

3.2.2.1 La ricorrente intende, infatti, richiamare le “indicazioni” della Circolare ABI del 7 maggio 2001 per “riempire” di contenuto la clausola di diligenza di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, nel senso sopra chiarito, sollecitando, dunque, questa Corte di legittimità a scrutinare se la valutazione di diligenza adottata dai giudici del merito, in relazione al comportamento della banca negoziatrice, fosse in contrasto con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtà sociale.

Orbene, la questione interpretativa – che attinge la Corte con il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Sondrio – riguarda, proprio, la valutazione dello standard di diligenza richiedibile alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, nell’attività di identificazione del soggetto portatore del titolo; ciò sulla base della premessa fattuale (non contestata) secondo cui era stata l’odierna parte ricorrente ad emettere, su mandato della Fondazione Enasarco, il predetto assegno, incassato – evidentemente dopo essere stato trafugato, in sede di recapito a mezzo posta – da soggetto diverso dal legittimo beneficiario del pagamento portato dal titolo.

Come sopra accennato, la parte ricorrente sostiene l’applicabilità del contenuto precettivo della circolare ABI 7.5.2001 che, tra le altre indicazioni, segnala anche l’opportunità che la banca negoziatrice dell’assegno di traenza richieda due documenti muniti di fotografia per rendere più sicura l’attività di identificazione del soggetto portatore del titolo.

Sul punto, la Corte osserva che – sebbene sia astrattamente predicabile che lo standard di diligenza richiedibile al debitore della prestazione professionale, secondo la clausola generale contenuta nell’art. 1176 c.c., comma 2 possa essere estratto dal giudice del merito (e qui sindacato dal giudice di legittimità, nei termini sopra chiariti) anche da regolamentazioni di natura negoziale (ovvero di diversa natura precettiva) dettate da associazioni di categorie professionali (come nel caso dell’ABI) nel caso di specie non possa essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la “parte mobile” della clausola generale normativa, sopra richiamata) ad un “regolamento”- quello in esame – (peraltro, licenziato nella forma di una lettera indirizzata agli iscritti), che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a “segnalare l’opportunità” a quest’ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ciò peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale (in punto di interpretazione dell’art. 43 legga ass.) da ritenersi – come sopra evidenziato – ormai superato, proprio grazie all’ultimo arresto reso dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. sent. n. 12477/2018, cit. supra).

Sul punto deve essere ricordato che – secondo quanto già affermato da questa Corte – i regolamenti e le convenzioni dettate dall’ABI hanno, normalmente, natura giuridica di normativa contrattuale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10464 del 14/05/2014; cfr. anche: Cass., sez. 1, 6 giugno 2003, n. 9095). Tuttavia, nel caso ora in esame il richiamato “regolamento” ABI del 7 maggio 2001 non può ritenersi neanche dotato di cogenza negoziale, posto che lo stesso integra solo gli estremi di una “segnalazione” agli associati di prassi operative, volte a superare il rischio di futuri contenzioi giudiziali.

Se così è, allora risulta non accoglibile la richiesta di fondare il giudizio di responsabilità contrattuale della banca negoziatrice – nell’attività di corretta identificazione del soggetto beneficiario del pagamento portato dal titolo sulla base della mera violazione della prescrizione contenuta nelle raccomandazioni dell’ABI del 7 maggio 2001, e ciò in riferimento all’asserita necessità di richiedere due documenti identificativi dotati di fotografia al soggetto portatore del titolo per la verifica della corrispondenza dello stesso con l’effettivo e legittimo beneficiario del pagamento.

Ma, in realtà, tale regola di condotta prudenziale non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all’interno dell’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto ovvero patente di guida) sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda l’attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell’abito dell’attività negoziale tra privati (si vedano, in tal senso, le attività collegate a scambi commerciali ovvero quelle più in generale di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).

Del resto, se è vero che l’attività di riscossione del pagamento portato da un titolo di credito da parte del soggetto non legittimato tramite la contraffazione del documento di identità (come avvenuto nel caso di specie) possa ritenersi resa più difficoltosa se affiancata dalla necessità di esibizione di due documenti d’identità, è altrettanto vero che tale ultimo onere documentativo non esclude in radice la possibilità che il soggetto non legittimato possa addivenire alla contraffazione anche del secondo documento identificativo richiesto.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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