Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34104 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9291/2016 proposto da:

G.M. e C.G., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Defilippi Claudio,

giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto da C.G. e G.M. avverso il decreto del giudice monocratico che aveva dichiarato inammissibile la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, a seguito della segnalazione dell’Organismo di composizione della crisi – in persona del professionista designato, Dott. S.M. – circa il mancato invio da parte dei consumatori ricorrenti della documentazione necessaria alla redazione del piano, nonostante fosse decorso oltre un anno dalla nomina del medesimo professionista.

2. In particolare, “all’esito della discussione” il collegio ha osservato, che sebbene “la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non contempli termini perentori per il deposito della documentazione necessaria” ai fini della predisposizione e attestazione del piano del consumatore, tuttavia non sarebbe “legittimo e auspicabile che duri in fase istruttoria “sine die”, trattandosi al contrario di una procedura che deve essere gestita on la massima sollecitudine”.

3. I ricorrenti hanno censurato la suddetta decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, sollevando altresì due questioni di legittimità costituzionale. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I ricorrenti sollevano in primo luogo questioni di legittimità costituzionale, in relazione: 1) alla L. n. 3 del 2012, art. 11 e art. 7, comma 2, nonchè all’art. 739 c.p.c., comma 3, per contrasto con l’art. 137 Cost., nella parte in cui “non si prevede alcun mezzo di impugnazione contro i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria adita, con reclamo, in seguito alla proposizione ed all’accogliento di istanza di sovraindebitamento e, nel caso di specie, in seguito all’omologa di Piano del Consumatore”, nonchè nella parte in cui si prevede che la proposta non è ammissibile quando il consumatore vi abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni; 2) all’art. 360 c.p.c., n. 5), così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, laddove non si consente più di dedurre con ricorso per cassazione “l’illogicità e l’insufficienza della motivazione, oltre che la sua contraddittorietà”, specie dopo l’introduzione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4.

5. Con il primo motivo deducono altresì la violazione della L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 2 e dell’art. 152 c.p.c., potendo il giudice stabilire termini per il compimento degli atti, a pena di decadenza, solo se la legge lo prevede espressamente, mentre nel caso di specie manca una previsione normativa di termini perentori per il deposito della documentazione necessaria alla predisposizione e attestazione del piano del consumatore.

6. Con il secondo mezzo prospettano inoltre, testualmente, la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto per omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia: la condotta tenuta dal debitore nelle more della procedura proposta ai sensi della L. n. 3 del 2012”, con riguardo alla “reale condotta collaborativa tenuta dal signor C.G.”.

7. Infine con il terzo motivo lamentano la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 24 Cost., all’art. 6, par. 1 Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo nonchè della raccomandazione della Commissione Europea datata 12.03.2014 e violazione della L. n. 3 del 2012, art. 6, comma 2, lett. A) della L. n. 3 del 2012”, per avere il tribunale negato ai “ricorrenti, entrambi sovraindebitati, la possibilità di poter usufruire di un aiuto volto ad evitare che gli stessi possano, eventualmente, diventare vittime di estorsione, laddove intendano in altro modo. fronteggiare i propri debiti”.

8. L’esame dei motivi resta precluso dal preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., per difetto dei caratteri di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato.

9. In tal senso si è già più volte espressa questa Corte, affermando il principio per cui “il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8, non precludendo a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione” (Cass. 1869/2016, 20917/2017).

10. Lo stesso principio è stato espresso nell’analogo ambito dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riguardo al decreto reiettivo “del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta” (Cass. 6516/2017) e “del reclamo avverso il provvedimento, successivo alla nomina del professionista L. n. 3 del 2012, ex art. 15, comma 9, di archiviazione della procedura” (Cass. 4497/2018).

11. Da ultimo, sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale, è sufficiente rilevare che esse per un verso difettano di rilevanza quanto al vizio motivazionale – a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato non censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e comunque del tutto congrua – per altro verso sono manifestamente infondate, avendo questa Corte già osservato che la non proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., “avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento”, per difetto dei caratteri della decisorietà e definitività, “non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 2, lett. b), operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura” (Cass. 30534/2018).

12. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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