Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34101 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26382/2015 proposto da:

N.C. e S.B., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Parioli n. 63, presso lo studio dell’avvocato Foti Giovanni,

rappresentati e difesi dall’avvocato Starvaggi Paolo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARENA NPL ONE S.r.l., Società a responsabilità limitata con unico

socio e per essa la doBank Spa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Cavour presso

Cancelleria Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato

Passaro Daniele, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, del

26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2000, N.C. e S.B., la prima nella qualità di debitrice principale ed il secondo in qualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 115 del 2000, emesso dal Tribunale di Patti, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Lire 183.821.700 in favore della Banca di Roma s.p.a., per scoperto di conto corrente. Il Tribunale adito, con sentenza n. 37/2005 rigettava l’opposizione.

2. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 670/2014, depositata il 26 settembre 2014, accoglieva parzialmente l’appello della N. e dello S., condannando gli stessi al pagamento, in favore dell’istituto di credito appellato, della somma di Euro 28.507,39. La Corte territoriale riteneva fondate le doglianze degli appellanti relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ed al saldo passivo del conto corrente, disattendendo, invece, quelle concernenti gli interessi usurari, il risarcimento dei danni e la nullità della fideiussione rilasciata da S.B., nell’interesse di N.C.. La stessa decisione rigettava, altresì, l’appello incidentale della banca, avente ad oggetto la statuizione di primo grado relativa all’irripetibilità degli interessi anatocistici.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso N.C. e S.B. nei confronti della Banca di Roma s.p.a., affidato a cinque motivi. La resistente Arena NPL One s.r.l., e per essa la doBank s.p.a. (denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, N.C. e S.B. denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamentano gli istanti che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la legge antiusura n. 108 del 1996 non fosse applicabile ai rapporti di conto corrente, intrattenuti dalla N. con la Banca di Roma, per essere detti rapporti insorti prima della sua entrata in vigore. La usurarietà sopravvenuta degli interessi, pur legittimamente a suo tempo pattuiti, in quanto rivelatisi, nel corso del rapporto, superiori al tasso soglia ex art. 1 della legge succitata, avrebbe dovuto comportare, per contro, la nullità sopravvenuta della relativa clausola, con conseguente rigetto della domanda della banca anche sotto tale profilo.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Va osservato, al riguardo che – secondo una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte – nei contratti di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez. U., 19/10/2017, n. 24675).

La L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d’interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione – posta a fondamento del succitato arresto delle Sezioni Unite – non si applica, tuttavia, solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d’interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale – ipotesi non ricorrente nel caso di specie, nel quale, stando a quanto dichiarato dagli stessi ricorrenti, il rapporto di conto corrente è cessato il 31 marzo 2013 – non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108 (Cass., 12/07/2007, n. 15621). La pretesa usurarietà sopravvenuta degli interessi pattuiti nel caso di specie, non può, di conseguenza, ritenersi sussistente.

1.2.2. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo deve essere disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, N.C. e S.B. denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. Si dolgono gli istanti del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere ai medesimi il risarcimento dei danni per l’illegittima – a loro dire – segnalazione alla Centrale dei rischi effettuata dall’istituto di credito, senza indicare “per quali ragioni non hanno ritenuto di dover affermare la responsabilità della banca sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale”, ben potendo tali danni “essere liquidati anche in via equitativa ovvero secondo CTU”.

2.2. La censura è inammissibile sotto due profili.

2.2.1. Sotto il primo profilo, il mezzo non è conforme al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 06/07/2015, n. 13928).

2.2. Ad ogni buon conto, sotto un secondo profilo, la doglianza non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass., 10/08/2017, n. 19989), secondo la quale “nessun elemento è stato offerta a conferma dell’esistenza dei danni paventati”, essendo del tutto evidente che la liquidazione equitativa – e la stessa liquidazione a mezzo c.t.u. – presuppongono l’ontologica esistenza di un danno risarcibile il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (Cass., 22/02/2017, n. 4534; Cass., 22/02/2018, n. 4310). Nessuna censura sul punto hanno, per contro, proposto i ricorrenti.

2.3. Il motivo, poichè inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, N.C. e S.B. denunciano l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.1. I ricorrenti censurano la decisione di secondo grado, per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto, e per non avere accolto – senza espressa motivazione – l’eccezione di nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c..

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Il vizio di motivazione non è stato, invero, dedotto secondo l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì sotto il profilo – oggi non più denunciabile – dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3.2.2. Ad ogni buon conto, va rilevato che la Corte territoriale ha evidenziato, sia pure sinteticamente, che – sebbene, come è incontroverso, si sia in presenza di una fideiussione cd. omnibus “l’obbligo del fideiussore è stato specificamente determinato e risulta la sottoscrizione di S.B.” sulle fideiussioni da lui rilasciate. Per il che, le fideiussioni in parola risultano conformi anche all’attuale disposto dell’art. 1938 c.c., come modificato dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154. Nè gli istanti hanno riprodotto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4), gli eventuali ulteriori profili di nullità della fideiussione che abbiano sottoposto al giudice di merito.

3.2.3. Quanto alla doglianza concernente la pretesa violazione dell’art. 1956 c.c., va osservato che il fideiussore, che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., 17/11/2016, n. 23422; Cass., 07/02/2006, n. 2524). Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno – per converso- in alcun modo allegato di avere fornito, nel giudizio di appello, la prova dei suindicati presupposti della liberazione del fideiussore dall’obbligo di garanzia assunto.

3.3. Le censure in esame vanno, di conseguenza, disattese.

4. Con il quinto motivo di ricorso, N.C. e S.B. denunciano la violazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Gli istanti lamentano che il giudice di appello abbia disposto immotivatamente la compensazione delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento delle censure dei ricorrenti.

4.2. Il motivo è infondato.

4.2.1. Esclusa qualsiasi rilevanza al vizio di motivazione come censurato, in quanto non conforme al nuovo modello di vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve osservarsi – sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 92 c.p.c. – che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., 17/10/2017, n. 24502; Cass., 31/03/2017, n. 8421).

4.2.2. Nel caso di specie – anche al di là della complessità delle questioni decise, evidenziata dalla Corte d’appello – gli stessi ricorrenti hanno posto in evidenza, nel ricorso, la loro parziale soccombenza. Per il che in presenza di uno dei suindicati presupposti per fare luogo a compensazione delle spese di lite – la dedotta violazione dell’art. 92 c.p.c. non può ritenersi sussistente.

5. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA