Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3410 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M.U., difensore di sè stesso in quanto Avvocato, che ha

indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

del Dott. Bruno De Cicco, alla via Ottaviano n. 73 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale ex

lege di Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa, giusta mandato

steso in calce all’atto di costituzione, dall’Avv.to Viviana De

Bello del Foro di Salerno, che ha indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Francesco

Maria Gazzoni, alla via A. Cantore n. 5 in Roma;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 597, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 5.11.2012

e pubblicata il 21.11.2012;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Avvocato Ugo Della Monica il 25.11.2010 riceveva notifica di preavviso di fermo amministrativo di propri veicoli, due autovetture ed una motocicletta, in relazione ad un debito tributario dipendente da diciassette cartelle esattoriali (sent. CTR, p. 1), per il complessivo importo di Euro 28.158,55, oltre accessori. Il contribuente impugnava il provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, segnalando che una delle autovetture indicate nel provvedimento di preavviso di fermo era stata venduta anni addietro e contestando, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè la mancata notifica di otto cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo. Opponeva, inoltre, il vizio di motivazione del preavviso e l’inesistenza del credito portato da tre cartelle esattoriali, in ordine alle quali aveva proposto impugnativa, che era stata accolta dalla CTR della Campania con sentenza n. 143/02/10. Inoltre, la cartella di pagamento n. (OMISSIS) era risultata oggetto di sgravio (ric., p. 2 s.), e comunque i pretesi crediti tributari risultavano pure prescritti. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo assorbente che le cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo erano state regolarmente notificate, non erano state impugnate ed in conseguenza i loro effetti si erano consolidati.

Il contribuente gravava di appello la decisione assunta dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rinnovando le proprie contestazione in materia di invalidità della notifica delle cartelle esattoriali, effettuata dal Concessionario Equitalia a mezzo posta, e comunque lamentando che il giudice di primo grado non aveva pronunciato su tutte le domande ed eccezioni propostegli, avendo solo affermato l’intervenuta notifica delle cartelle di pagamento, trascurando di valutare che alcune erano state annullate dal giudice tributario ed un’altra era stata annullata dall’Amministrazione finanziaria in sede di autotutela. La CTR osservava che le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate. Inoltre, le tre cartelle indicate dal ricorrente come annullate in diverso giudizio, chiariva il giudice tributario d’appello, erano state incidentalmente oggetto di esame da parte della sentenza CTR Campania, “Sezione Staccata di Salerno n. 143/02/2010 (e non 142/02/2010 come erroneamente riportato)”, che “risulta attinente ad una iscrizione ipotecaria e non ad opposizione ad alcuna cartella”. Non risultando proposti ricorsi avverso le cartelle notificate, “ne deriva che i crediti tributari portati dalle stesse devono ritenersi cristallizzati e, quindi, definitivi” (sent. CTR, p. 5). In ordine all’affermazione del contribuente secondo cui avrebbe venduto un’autovettura ricompresa in quelle indicate nel preavviso di fermo già nell’anno 2005, osservava la CTR che il ricorrente non aveva prodotto “alcun documento a supporto della dichiarazione” (ibidem).

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha proposto ricorso per Cassazione Ugo Della Monica, affidandosi a due motivi di gravame. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud Spa. Ha depositato memoria, da valere anche quale atto di costituzione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore universale ex lege di Equitalia Sud Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso il contribuente contesta la “violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inesistenza notifica degli atti presupposti” (ric. p. 5).

1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., e la conseguente “violazione e falsa applicazione del giudicato tributario”, per non avere la CTR tenuto conto che “con la sentenza n. 143/02/10 veniva accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso un’iscrizione ipotecaria sottese a cartelle mai notificate” (ric., p. 9).

2.1. – Il ricorrente contesta con il suo primo motivo di ricorso, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’invalidità della notifica degli atti presupposti all’emissione del preavviso di fermo, pertanto le cartelle esattoriali.

Nella parte in cui il contribuente intende contestare il vizio della motivazione perchè “omessa, insufficiente o contraddittoria”, il motivo è inammissibile, perchè invoca una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile (sent. CTR. dep. 21.11.2012).

Occorre quindi segnalare come la CTR abbia osservato che le cartelle esattoriali sono state notificate ad “addetti alla ricezione, alla figlia del ricorrente ed anche a lui personalmente”, inoltre, “avverso le documentate notifiche non risultano essere stati proposti ricorsi, ne deriva che i crediti tributari portati dalle stesse devono ritenersi cristallizzati e, quindi, definitivi” (sent. CTR, p. 5). Il contribuente non si confronta con la motivazione adottata dal giudice impugnato, e ripropone la propria tesi secondo cui non è consentito al Concessionario effettuare la notifica diretta di atti tributari a mezzo raccomandata postale, peraltro senza servirsi di soggetti abilitati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Inoltre “pacifico è l’onere dell’Agente della riscossione di dimostrare l’avvenuta notifica della cartella. Prova che impone di depositare non solo la relata ma anche la copia della cartella” (ric., p. 5).

Deve allora confermarsi, come da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che la notificazione dell’atto conseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata dall’Incaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La Cassazione, del resto, ha anche avuto occasione di precisare come sia sufficiente, per il perfezionamento della notificazione, “che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente… l’atto è valido… anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. sez. V, sent. 27.5.2011, n. 11708; conforme sul punto: Cass. sez. V, sent. 6.6.2012, n. 9111). Inoltre, “non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento)”, Cass. sez. III, sent. n. 10326 del 2014 (in senso conforme Cass. sez. III, sent. 7.5.2015, n. 9246, Cass. sez. VI-V, ord. 11.10.2018, n. 25292). Nel caso di specie deve pure rilevarsi che il contribuente non ha neppure allegato in che cosa l’estratto di ruolo (“matrice”) avrebbe avuto a differenziarsi dall’originale.

Del resto, la Suprema Corte ha pure opportunamente chiarito che “l’estratto di ruolo” o matrice, “è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale”. Pertanto, quando l’estratto correttamente riporta “tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria… esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale”, Cass. sez. III, sent. 8.6.2016, n. 11794.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente censura la impugnata decisione adottata dalla CTR per non aver tenuto conto che con decisione diversa da quella impugnata in questa sede, n. 143/02/10, la CTR aveva accolto il suo ricorso avverso un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali mai notificate.

La censura risulta mal proposta. Il ricorrente viola infatti il principio della specificità del ricorso per cassazione, neppure indicando a quali cartelle esattoriali, che assume non essere state notificate, intenda fare riferimento. Non solo. Ritiene che le cartelle esattoriali siano state annullate, invocando la vincolatività di quanto statuito in sentenza non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione, ma non indica da quali passaggi, della motivazione e/o del dispositivo, della decisione richiamata ritiene che possa desumersi l’intervenuto annullamento delle cartelle, e nemmeno riporta analiticamente in quali atti dei giudizi di merito abbia proposto le proprie lagnanze e con quali formule, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di provvedere al controllo che le compete in materia di tempestività e congruità delle contestazioni proposte, verificandone anche la diligente coltivazione, prima ancora di stimarne la decisività. Questi omessi adempimenti risultavano ancor più necessari, avendo il ricorrente l’onere di contrastare l’affermazione della CTR secondo cui la sentenza invocata dal contribuente “risulta attinente ad una iscrizione ipotecaria e non ad opposizione ad alcuna cartella” (sent. CTR., p. 5).

Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle ragioni della decisione e della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da L.M.U., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida in complessivi Euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate, ed Euro 3.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, ed esborsi per Euro 200,00, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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