Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3410 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Giudice di Pace di Napoli con l’ordinanza depositata il 17/11/2008
nella causa:
R.R.;
– ricorrente –
contro
CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA NAPOLI,
PREFETTO COSENZA;
– intimati –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
sentita la relazione del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale visto l’art. 375 c.p.c., che
l’Ecc.ma Corte di Cassazione, struttura centrale, voglia pronunziando
in camera di consiglio: dichiarare ammissibile il regolamento di
competenza d’ufficio proposto nella causa n. 102991/07 del Giudice di
pace di Napoli e per l’effetto dichiarare la competenza del Giudice
di pace di Cosenza adottando i provvedimenti necessari per la
prosecuzione della causa; il P.M. Dott. FUCCI Costantino sulla
relazione non si oppone.
Il Collegio:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il conflitto di competenza sollevato dal giudice di pace di Napoli prospetta singolari questioni, meritevoli di approfondimento con l’ausilio di relazione dell’Ufficio del Massimario;
Ritenuto che la trattazione debba quindi essere differita.
P.Q.M.
Dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011