Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3410 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Giudice di Pace di Napoli con l’ordinanza depositata il 17/11/2008

nella causa:

R.R.;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA NAPOLI,

PREFETTO COSENZA;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

sentita la relazione del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale visto l’art. 375 c.p.c., che

l’Ecc.ma Corte di Cassazione, struttura centrale, voglia pronunziando

in camera di consiglio: dichiarare ammissibile il regolamento di

competenza d’ufficio proposto nella causa n. 102991/07 del Giudice di

pace di Napoli e per l’effetto dichiarare la competenza del Giudice

di pace di Cosenza adottando i provvedimenti necessari per la

prosecuzione della causa; il P.M. Dott. FUCCI Costantino sulla

relazione non si oppone.

Il Collegio:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il conflitto di competenza sollevato dal giudice di pace di Napoli prospetta singolari questioni, meritevoli di approfondimento con l’ausilio di relazione dell’Ufficio del Massimario;

Ritenuto che la trattazione debba quindi essere differita.

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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