Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3410 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1969/2016 proposto da:

G.F., titolare dell’omonima ditta individuale

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28/S, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO RABIOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3794/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che G.F. ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad Irpef ed Irap anno 2005, ne aveva ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di primo grado di rigetto del ricorso;

– che a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria e che il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che l’unico motivo, articolato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5m è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondato.

– che la sentenza n. 8053/14 delle Sezioni Unite di questa Corte ha, infatti, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

– che, nella specie, con il mezzo si deduce l’omesso esame di eccezioni ed argomentazioni difensive laddove, di contro, dalla sentenza impugnata si evince che il Giudice di appello ha, comunque, esaminato e valutato il fatto sotteso alle suddette eccezioni ed argomentazioni;

– che le argomentazioni svolte in memoria non paiono idonee a confutare tale conclusione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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