Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 341 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3325/012 proposto da:

E.M., (OMISSIS), EP.MA. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati EMANUELE COGLITORE, PAOLO CENTORE;

– ricorrenti –

contro

C.G., (OMISSIS), C.P. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), C.M. (OMISSIS), CR.GI.

(OMISSIS), C.B. (OMISSIS), TUTTI IN PROPRIO ED IN QUANTO

EREDI DI S.G. E DI C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO FERRARI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 718/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Calderara Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avv. Luigi Manzi difensore dei ricorrenti che si riporta

chiedendo l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avv. Santini Annamaria con delega depositata in udienza

dell’Avv. Garatti Luciano difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che ha chiesto l’accoglimento degli atti

depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per l’assorbimento degli altri motivi del ricorso, e per

l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, in

subordine, per il suo rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Accogliendo la domanda proposta da E.M. ed Ep.Ma. nei confronti di C.P. e – dopo il sopravvenuto decesso di quest’ultimo – nei confronti dei suoi eredi, il Tribunale di Brescia dichiarò estinta – ai sensi dell’art. 1055 c.c. – la servitù di passaggio costituita con atto di divisione del (OMISSIS) in favore del fondo assegnato ad E.A. (dante causa del convenuto) e a carico dei fondi assegnati a E.G. ed E.B. (danti causa degli attori), per sopravvenuta cessazione della interclusione del fondo dominante.

2. – Sul gravame proposto da C.P., C.G., Cr.Gi., C.R., C.M., C.B. e S.G., quali eredi di C.P., la locale Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda attorea, condannando gli attori a tenere sgombra l’area sulla quale doveva esercitarsi la servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti. Ritenne la Corte territoriale che la servitù di passaggio, costituita a mezzo dell’atto di divisione del 1943, non potesse ritenersi di natura coattiva (come ritenuto dal primo giudice), avendo invece natura volontaria; conseguentemente, la stessa non poteva ritenersi estinta a seguito dell’acquisto da parte dei convenuti della proprietà di altra area – limitrofa al predio assegnato alla loro dante causa con l’atto di divisione – che aveva fatto venir meno l’originaria interclusione di quest’ultimo.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono E.M. ed Ep.Ma. sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso C.P., C.G., Cr.Gi., C.R., C.M., C.B., in proprio e quali eredi di S.G. (nelle more deceduta), che propongono altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 e 1054 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la servitù di passaggio, costituita a mezzo dell’atto di divisione del 1943, fosse di natura volontaria, anzichè di natura coattiva.

La censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, per il disposto dell’art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall’altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all’interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell’interclusione, della causa estintiva di cui all’art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l’intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie (Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 10/02/2014, Rv. 629616; Sez. 2, Sentenza n. 5053 del 28/02/2013, Rv. 625168; Sez. 2, Sentenza n. 23839 del 21/12/2012, Rv. 624613; Sez. 2, Sentenza n. 11755 del 29/10/1992, Rv. 479200).

Nella specie, è pacifico che il fondo assegnato ad E.A., dante causa del convenuto C.P., divenne intercluso a seguito della divisione concordata coi fratelli (p. 19 della sentenza impugnata) e che per tale ragione, nell’atto di divisione del 1943, fu previsto il diritto della condividente di esercitare il passaggio sull’aia rimasta in proprietà dei germani G. e B. (danti causa degli attori).

In tale situazione, nell’interpretare l’atto di divisione stesso, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della presunzione di coattività della servitù di passaggio, potendo escludere il carattere coattivo della servitù stessa solo se nell’atto di divisione fosse emerso, in concreto, l’inequivocabile intento dei condividenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie, non potendo valere – a tal fine – la circostanza che le parti non ebbero a prevedere la corresponsione di un’indennità in favore dei proprietari del fondo servente.

La Corte di Brescia non ha tenuto conto della detta presunzione e non ha verificato se la stessa fosse superata dalla inequivocabile volontà contraria dei condividenti.

In tale situazione, la sentenza impugnata va cassata, affinchè il giudice di rinvio provveda ad una nuova interpretazione dell’atto di divisione, conformandosi ai richiamati principi di diritto.

2. – Con l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rimangono assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso, nonchè gli ulteriori motivi mossi col ricorso incidentale.

3. – Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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