Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34091 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28755/2013, proposto da:

EVE s.a.s. di C.B. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore B.C., B.C. e

B.A.G., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Mauro Ferrando

del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati in Roma, via Banco

di Santo Spirito, 48, presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 46/2012 emessa inter partes il 9

novembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria,

avente ad oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS) I.R.A.P.

2003, (OMISSIS) I.R.PE.F. 2003 e (OMISSIS) I.R.PE.F. 2003 della

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’Ufficio di Genova dell’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini delle Imposte dirette e dell’Irap, irrogando, altresì, le sanzioni di legge, la dichiarazione dei redditi presentata dalla società Eve s.a.s. di C.B. & C., in relazione all’anno d’imposta 2003, contestando l’indebita deduzione di costi per Euro 42.609,75, afferenti ad operazioni concluse con imprese aventi sede in Stati c.d. a fiscalità privilegiata (nella specie, Hong Kong), in quanto non evidenziati nel quadro RF della dichiarazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7 ter (attuale art. 110, comma 11)” (cfr. la pag. 3).

Con avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), lo stesso Ufficio rettificava le dichiarazioni, presentate ai fini Irpef, in relazione all’anno 2003 dai soci, B.C. e B.A.G., imputando loro, pro quota, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, i maggiori redditi accertati in capo alla società.

Gli accertamenti predetti, impugnati per identici motivi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, furono da questa rigettati, con tre distinte sentenze.

Impugnate dette sentenze davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, questa, riuniti i procedimenti, con sentenza depositata il 9 novembre 2012 validava gli accertamenti, salvo quello riguardante la società, nel quale riduceva la sanzione comminata a norma del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono, per due motivi, i contribuenti.

Al ricorso resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo i ricorrenti deducono “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe preso in considerazione la le nuove norme introdotte dalla L. n. 296 del 2006, che, con effetto retroattivo, avrebbero attribuito alla mancata rappresentazione in dichiarazione dei costi sostenuti in paesi inseriti nella “black list” un effetto sanzionatorio in sostituzione della loro indeducibilità, prima stabilito dalla previgente formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110.

Secondo la sentenza impugnata, “la materia oggetto delle controversie è regolata dal TUIR, art. 110, commi 10 e 11, secondo il quale non sono ammessi in deduzione le spese e le altre componenti negative derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’UE e a regime fiscale privilegiato. Le deduzioni sono ammesse soltanto qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgano prevalentemente ed effettivamente una attività commerciale o meglio che le relative operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse siano state concretamente eseguite. Le deduzioni sono subordinate alla separata indicazione nel quadro RE della dichiarazione, dei corrispondenti importi dedotti. Tale indicazione costituisce quindi condizione autonoma e necessaria ai fini della deducibilità come precisato anche nella Risoluzione 16 marzo 2004, n. 46/E, della Agenzia delle Entrate che ha evidenziato come la norma sia finalizzata a contrastare comportamenti evasivi ed elusivi di tipo internazionale. Peraltro si sarebbe potuto consentire l’integrazione della dichiarazione con separata indicazione dei costi derivanti dalle operazioni con un paese black list prima dell’inizio delle operazioni di accertamento in rettifica ma anche a tale adempimento la EVE s.a.s. non ha provveduto”.

Il motivo è fondato.

E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di reddito d’impresa, all’esito delle modifiche retroattive introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303 e prima di quelle di cui alla L. n. 208 del 2015, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi in “black list”) è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità e la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa D.Lgs. n. 471 del 1997 ex art. 8, comma 3 bis, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, ove operata dal contribuente dopo l’avvio dei controlli (Cass., n. 11933 del 2016; Cass., n. 21955 del 2015; cass., n. 20635 del 2015).

Non è parimenti discusso l’effetto retroattivo della disciplina introdotta dalla L. n. 296 del 2006 (Cass., n. 27613 del 2018; cass., n. 20635 del 2015).

Deve quindi escludersi che nel caso in esame potesse ancora applicarsi la normativa previgente alla L. n. 296 del 2006 e che la mancata evidenziazione in dichiarazione del costo ne comportasse l’indeducibilità.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 10 e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ in quanto la Commissione Tributaria Regionale, nel confermare le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di primo grado in ordine alla indeducibilità dei costi effettivamente), sostenuti dalla EVE s.a.s.” – non ha applicato i suddetti principi che regolano la successione nel tempo le norme tributarie sanzionatorie e, pertanto, ha disatteso la norma contenuta nel D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis (norma introdotta – dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 302), a tenore della quale quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 50.000″.

Il motivo è infondato.

Come già precisato da questa Corte (cass., 20635/2015; cass., 11933/2016), l’abrogazione del regime dell’indeducibilità dei costi non dichiarati ma effettivamente sostenuti nei paesi compresi nella cosiddetta “black list” e la sua sostituzione con un sistema sanzionatorio, ha effetto retroattivo, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, affinchè si conformi ai principi di diritto sopra esposti e statuisca anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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