Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34091 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 12/11/2021), n.34091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21822/2015 R.G. proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n.

4, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Belcastro, rappresentato e

difeso dall’avv. Pietro Gigliotti, giusta procura allegata alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8

ottobre 2021;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.A., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via delle Milizie n. 34, presso

lo studio dell’avv. Paolo Pannella, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Varese, sez. II civile, del 5

agosto 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.M. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Varese ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., con cui lamentava che il proprio credito, fondato sul rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tempo determinato e sciolto dal curatore in data 12 luglio 2014, era stato solo parzialmente ammesso, essendo state escluse le somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero delle mensilità di retribuzione intercorrenti tra la data del recesso del curatore e la scadenza naturale del contratto, ivi compreso il relativo trattamento di fine rapporto.

2. Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.

3. Con atti rispettivamente del 18 gennaio e del 25 gennaio 2021, gli avvocati Mario Giuseppe Ridola e Simona Peluso hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal ricorrente, che ha nominato nuovo difensore l’avv. Pietro Gigliotti, come da procura speciale del 6 ottobre 2021, depositata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’8 ottobre 2021.

4. Con istanza congiunta in data 21 ottobre 2021, sottoscritta digitalmente dai rispettivi procuratori, le parti hanno dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA