Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3409 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3409 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24371-2015 proposto da:
GARELLO LUIGI, BERTERO MARGHERITA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FABRIZIO GAIDANO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

2017
2909

GRAMAGLIA SILVANO, GRAMAGLIA BRUNO;
– intimati Nonché da:
GRAMAGLIA SILVANO, GRAMAGLIA BRUNO, elettivamente

Data pubblicazione: 13/02/2018

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
dell’avvocato CINZIA DE NICHELI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIAN MARIO CIVALLERO
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

contro

GARELLO LUIGI, BERTERO MARGHERITA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FABRIZIO GAIDANO giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1652/2014 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

19/10/2017

dal

FRANCESCO MARIA CIRILLO;

2

Consigliere

Dott.

– ricorrenti incidentali –

FATTI DI CAUSA
1. I coniugi Luigi Garello e Margherita Bertero convennero in giudizio,
davanti al Tribunale di Saluzzo, Silvano e Bruno Gramaglia, chiedendo che
fosse riconosciuto il loro diritto di riscatto agrario in relazione ad alcuni
fondi rustici che erano stati aggiudicati in via provvisoria ai convenuti, per
la somma di euro 1.250.000, alla pubblica asta indetta per la liquidazione

trasferiti con successivo rogito notarile.
A sostegno della domanda esposero di essere titolari del diritto di
prelazione agraria in qualità di proprietari e coltivatori diretti di alcuni
fondi confinanti con quelli oggetto di compravendita.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto
della domanda e proponendo domanda riconvenzionale affinché gli attori
fossero condannati a rimuovere la tubazione esistente sulla linea di
confine.
Il Tribunale rigettò entrambe le domande, ritenendo in particolare
non sussistenti i requisiti di legge per l’esercizio del riscatto, e condannò
gli attori al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte
d’appello di Torino, con sentenza del 10 settembre 2014, ha rigettato
l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli
appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che la mancanza anche di uno solo
dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
impone il rigetto della relativa domanda, non assumendo rilievo
l’eventuale presenza di tutti gli altri.
Nella specie, doveva ritenersi assorbente la circostanza per cui
mancava il requisito della confinanza tra i fondi, e ciò a causa
dell’esistenza, lungo la linea di confine, di due corsi d’acqua da ritenere di
natura pubblica e demaniale. La Corte di merito – dopo aver richiamato
l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il requisito
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dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano e poi definitivamente loro

della contiguità tra i fondi deve essere inteso, ai fini della prelazione del
confinante, come contiguità fisica e non solo funzionale – ha precisato
che, come era stato accertato dalla c.t.u. svolta in primo grado, tra i fondi
di proprietà degli appellanti e quelli oggetto di vendita vi erano due punti
di contatto. In entrambi questi punti vi era lo scorrimento di un flusso
idrico non occasionale (canale); i due canali in questione, la cui presenza

cui acque dovevano essere considerate pubbliche, con conseguente
appartenenza al demanio dei relativi sedimi.
Ciò posto, la Corte torinese ha osservato che l’atto di appello aveva
evidenziato come, nonostante il regime di pubblicità delle acque di cui alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36, non era escluso che potessero essere
considerate private le acque di canali non iscritti in pubblici registri, ma ha
ritenuto l’assunto privo di fondamento. Nella specie, la prova della
demanialità delle acque doveva ritenersi raggiunta sulla base di una serie
di elementi, fra i quali il carattere naturale e non occasionale delle stesse,
inserite in un sistema idrico più vasto; mentre al fossato non poteva
applicarsi il regime dell’art. 897 del codice civile. La sentenza ha poi anche
osservato che non poteva avere alcuna importanza, al fine di escludere la
natura demaniale dell’area in questione, la circostanza, evidenziata dagli
appellanti, che essi erano intervenuti sul canale in oggetto, interrandolo
per un lungo tratto. Ed infatti, anche volendo prescindere dalla legittimità
o meno di siffatta operazione, restava il fatto che la realizzazione di opere
non poteva mutare la natura delle acque che continuavano a scorrere, sia
pure in profondità e non a cielo aperto. Né, d’altra parte, poteva assumere
rilievo l’andamento «spezzato» del corso d’acqua in questione, posto che
esso faceva parte di un bacino imbrifero ampio inserito in un sistema
idrico di origine naturale.
La presenza di un corso d’acqua di natura demaniale era sufficiente
ad escludere la sussistenza del requisito della contiguità, portando al
conseguente rigetto della domanda di riscatto.
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risultava accertata in loco fin dal 1772, formavano tra loro un tutt’uno le

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propongono
ricorso Luigi Garello e Margherita Bertero con unico atto affidato a quattro
motivi.
Resistono Silvano e Bruno Gramaglia con un unico controricorso
contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo complesso
motivo.

ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dell’art. 7
della legge 14 agosto 1971, n. 817, oltre ad omesso esame di un fatto
decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Rilevano i ricorrenti che la c.t.u. svolta in primo grado aveva
evidenziato che i punti di contatto tra le proprietà degli attori e quelle
acquistate dai convenuti erano tre e non due; per due di questi, cioè quelli
esaminati dalla sentenza impugnata, vi era la presenza dei corsi d’acqua
ritenuti di natura demaniale, ma per il terzo non vi era alcun corso
d’acqua o fossato di confine. Il Tribunale aveva escluso, per questo terzo
punto di contatto, che vi fosse il requisito soggettivo per l’esercizio del
riscatto, cioè la capacità lavorativa e la coltivazione biennale; mentre la
Corte d’appello ha limitato il suo giudizio al solo problema dell’esistenza o
meno della contiguità. Nel fare questo, però, la sentenza non avrebbe
tenuto in considerazione l’esistenza di un terzo punto di contatto e tale
omissione sarebbe decisiva per l’accoglimento del ricorso, posto che la
giurisprudenza consente l’esercizio del riscatto anche se non vi sia
contiguità per tutta l’estensione del fondo del riscattante.
1.1. Occorre innanzitutto ricordare che le Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza 25 marzo 1988, n. 2582, hanno affermato che il
diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del
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Luigi Garello e Margherita Bertero resistono con controricorso al

terreno confinante, previsto dall’art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817,
integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e
dell’autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso
giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale,
per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa
meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od

cosiddetta contiguità funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere
accorpati in un’unica azienda agraria).
Questa giurisprudenza è stata costantemente ribadita negli anni
successivi (v., tra le altre, le sentenze 17 luglio 2002, n. 10377, 19
gennaio 2007, n. 1191, 27 settembre 2011, n. 19747, e 21 dicembre
2015, n. 25620), con la precisazione che la presenza, tra i due fondi, di un
corso d’acqua di natura pubblica, facendo venire meno il dato della
contiguità fisica e materiale, determina una soluzione di continuità che
esclude il diritto di prelazione e di riscatto del confinante (v. la sentenza
11 maggio 2010, n. 11377). La contiguità, viceversa, sussiste ove tra i
predii vi sia un canale di scolo delle acque che, in mancanza di prova
contraria, si debba presumere di proprietà comune ai sensi dell’art. 897
cod. civ. (sentenza 29 settembre 2015, n. 19251).
A tale giurisprudenza, cui l’odierna pronuncia intende dare ulteriore
continuità, si è attenuta la Corte d’appello di Torino, la quale ha negato il
diritto di riscatto in base all’accertata presenza di un corso d’acqua
demaniale tra i fondi oggetto di causa.
1.2. Tanto premesso, occorre tuttavia chiedersi – e in tal senso è la
sollecitazione del motivo in esame – se l’eventuale presenza di un punto di
contatto privo di corsi d’acqua (come sostengono i ricorrenti) possa essere
sufficiente a modificare il contenuto della decisione.
La risposta è negativa per le seguenti ragioni.
Si deve innanzitutto ricordare che la sentenza 20 gennaio 2006, n.
1106, di questa Corte, nel confermare i principi di diritto suindicati, ha
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<1: altri segnali), e, pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della affermato che il diritto di prelazione e riscatto del confinante spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, con la conseguenza che tale contiguità deve escludersi ove i due fondi abbiano in comune esclusivamente un «punto» ideale. Il requisito della contiguità reale risponde, infatti, allo scopo perseguito dal legislatore con la predetta contadina mediante l'accorpamento di fondi finitimi per la migliore redditività dei medesimi. La sentenza impugnata, nell'affrontare tale argomento, ha precisato, richiamando la motivazione della sentenza del Tribunale, che era incontroverso che vi fosse un punto di confine tra i fondi di cui al foglio n. 18 dei mappali nn. 8 e 9 degli attori e uno dei mappali in cui era suddiviso il fondo acquistato dai convenuti; mentre le prospettazioni delle parti erano divergenti «in ordine alla sussistenza di ulteriori punti di contatto tra le reciproche proprietà». Da tanto consegue che non sussiste la presunta omissione che i ricorrenti lamentano (v. il ricorso a p. 13 e ss.), posto che la Corte di merito ha dimostrato di aver presente l'esistenza di questo "terzo" punto di contatto; ma ciò nonostante, con un accertamento in fatto non più suscettibile di riesame in questa sede, quella Corte ha escluso che potesse sussistere una contiguità nei termini delineati dalla menzionata sentenza n. 1106 del 2006, i cui principi questo Collegio totalmente condivide. È appena il caso di aggiungere, del resto, che la difesa dei ricorrenti ha richiamato, a sostegno della propria tesi, la sentenza 9 dicembre 1981, n. 6499, di questa Corte, dove si è detto che il riscatto è possibile, pur in presenza di vari appezzamenti riuniti, qualora il fondo oggetto di riscatto sia un complesso unitariamente integrato dal punto di vista strutturale e produttivo. Questo elemento non è stato dimostrato, o almeno nessun dato processuale consente di pervenire a simile conclusione. 7 disposizione, che è quello di facilitare la formazione della piccola proprietà Dall'insieme di queste considerazioni deriva che il motivo in esame è privo di fondamento. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, della legge 5 omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare quanto rilevato dagli appellanti nella comparsa conclusionale, e cioè che i riscattanti erano stati regolarmente autorizzati dal Comune di Saluzzo ad eseguire lavori di interramento del canale che scorreva tra i fondi (c.d. Bealerassa). Era insorta controversia tra le parti circa la legittimità della lunghezza di detto interramento, ma ciò non toglie che l'autorizzazione comunale costituiva un sicuro indizio del fatto che il canale ed il fossato erano di proprietà privata e non demaniale. Il tracciato del canale, poi, fortemente spezzato, era indice del fatto che il corso delle acque era stato condizionato dall'uomo. A tale vizio omissivo si aggiunge, secondo i ricorrenti, la violazione di legge. La sentenza, infatti, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia 20 gennaio 1999, n. 507, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non avrebbe considerato che il carattere sorgivo delle acque non impedisce che i fossi entro cui queste scorrono possano rimanere privati; affermazione, questa, contenuta anche nella sentenza 27 marzo 2015 del TAR Piemonte che aveva riconosciuto il carattere di edilizia libera in relazione alla menzionata attività di interramento. 2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Si deve innanzitutto ribadire, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alla sentenza 29 maggio 2014, n. 12062, che nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge 5 gennaio 8 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre ad 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il ripristino. Da ciò consegue che l'esistenza di lavori di interramento parziale del canale - dei quali la sentenza impugnata ha dato conto, sicché non è ravvisabile alcuna omissione ai sensi dell'invocato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. - non poteva in alcun modo determinare un mutamento della qualità pubblica delle acque, come la Corte torinese ha correttamente rilevato (p. 15 della sentenza) là dove ha osservato che tali acque continuavano a scorrere anche nel tratto interrato, sia pure non più a cielo aperto. A ciò occorre aggiungere che la doglianza in esame è inammissibile ,/ nella parte in cui contesta l'accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine all'effettiva natura delle acque che separano i fondi di proprietà delle odierne parti in causa. Ed infatti, proprio la sentenza 27 luglio 1999, n. 507, delle Sezioni Unite di questa Corte - i cui principi i ricorrenti sostengono violati dalla sentenza impugnata - dopo aver descritto quali sono le condizioni che consentono di riconoscere carattere demaniale ai terreni interessati dalla caduta o dal deflusso di acque meteoriche, ha precisato che la valutazione circa l'attitudine di una determinata acqua ad usi di pubblico generale interesse è oggetto di un accertamento rimesso al giudice di merito, che sfugge al sindacato esercitabile in sede di legittimità. Ne consegue che, ferme restando le considerazioni di cui al motivo precedente circa l'irrilevanza dei lavori di interramento parziale del canale idrico in questione, le ulteriori contestazioni contenute nel secondo motivo si risolvono nel chiaro tentativo di sollecitare questa Corte ad una diversa e non consentita valutazione del merito. 9 bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonché dell'art. 897 cod. civ. e delle regole fissate nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 25 marzo 1988, n. 2582. prevalenza del requisito della contiguità materiale rispetto a quello della contiguità funzionale, osservano che anche il c.t.u. aveva dato atto che nel primo dei tre punti di contatto il fosso irriguo non esisteva più, in quanto completamente interrato. L'assenza di ogni separazione tra i fondi avrebbe quindi dimostrato la fisica contiguità tra i medesimi, con conseguente diritto all'esercizio del riscatto. 3.1. Il motivo è da ritenere assorbito sulla base delle considerazioni che hanno portato al rigetto dei precedenti. 4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., rilevando che la cassazione della sentenza d'appello dovrebbe comportare anche il venire meno della condanna alle spese. 4.1. La censura, che non costituisce in effetti un motivo autonomo di ricorso, è priva di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, non ha fatto altro che applicare il principio di soccombenza, condannando gli odierni ricorrenti alle spese di lite, per cui questi ultimi non hanno nulla di cui potersi dolere. 5. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6. In conclusione, il ricorso principale è rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato. 1. 0 I ricorrenti, ribadito che la pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito la A tale esito segue la condanna dei ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, ssorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 ottobre 2017. Il Presidente 11 dovuto per il ricorso.

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