Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3409 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5230-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SOCIALE EURO GIOVANI 2000;

– intimato –

avverso la sentenza n. 404/2012 della COMM. TRIB. PROV. di PALERMO,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La cooperativa contribuente si opponeva a due intimazioni di pagamento relative alle somme derivanti da due distinte cartelle di pagamento, lamentando non aver avuto notifica delle cartelle predette che comunque contestava nella forma e nel fondamento. Ottenuta piena ragione, i titoli erano annullati dalla sentenza di primo grado che passava in giudicato. Sennonchè, due mesi prima della proposizione del ricorso, la concessionaria per la riscossione aveva esperito azione esecutiva ottenendo pignoramento presso terzi, nella specie un’amministrazione comunale debitrice verso la contribuente, per quasi trentamila Euro sui trentaseimila iscritti a ruolo.

La cooperativa contribuente esperiva quindi azione per l’ottemperanza del giudicato, tesa a far eseguire la sentenza di annullamento delle intimazioni e delle cartelle, quindi ottenere la consequenziale restituzione delle somme pignorate sulla base di titoli poi annullati.

La CTP competente per l’ottemperanza accoglieva la domanda, ordinando la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla concessionaria.

Ricorre per cassazione la società concessionaria con due motivi, mentre è rimasta intimata la cooperativa contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si muove censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 (nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015), laddove la gravata sentenza ha ritenuto esperibile l’azione di ottemperanza anche nei confronti della concessionaria della riscossione, ove l’unico destinatario -per testuale previsione della norma – dovrebbe essere l’Amministrazione finanziaria, cui compete la rimozione degli effetti degli atti annullati con la sentenza ottemperanda.

Trattandosi di giudizio “chiuso”, ad oggetto definito e contraddittorio obbligato, l’ottemperanza può esperirsi solo nei confronti del contraddittore dell’originario giudizio sfociato nella sentenza ottemperanda che si assuma non aver eseguito (o non aver seguito esattamente) il decisum. Vertendosi di contenzioso tra contribuente e concessionaria per la riscossione (che aveva già nel primo giudizio invocato -inutilmente- la carenza di legittimazione passiva) unico contraddittore è la concessionaria stessa. Peraltro, occorre precisare che la forma di spa non sottrae alla disciplina la concessionaria per la riscossione che, proprio perchè concessionaria, è da considerarsi longa manus della p.a. ad ogni effetto sostanziale e processuale nei limiti dei poteri esercitati.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione ed error in procedendo in parametro all’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015), per aver ritenuto esperibile l’azione di ottemperanza in luogo dell’azione di esecuzione forzata ex art. 69 stesso testo, onde ottenere il rimborso della somma pignorata su titoli poi annullati. L’azione di ottemperanza sarebbe orientata ad ottenere un facere dall’amministrazione per rimuovere ogni effetto di atti o provvedimenti annullati dal giudice, mentre l’azione esecutiva sarebbe orientata ad ottenere un dare, il rimborso di somme indebitamente versate dal contribuente o trattenute dall’erario. Non sarebbe quindi possibile agire in via di ottemperanza la restituzione delle somme sulla base di una sentenza che annulla i titoli, poichè si tratterebbe di portare ad esecuzione un comando non direttamente contenuto nella sentenza di annullamento dei titoli su cui il pignoramento è stato ottenuto.

Non di meno questa Corte ha ritenuto, anche di recente che in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell’ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione: così Cass. V, n. 16569/2019; cfr. altresì n. 14642/2019; n. 11135/2019, ove è stato specificamente detto che all’annullamento degli atti impositivi deve seguire la restituzione delle somme – a questo punto – indebitamente trattenute).

Il motivo è infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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