Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3409 del 11/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13813-2019 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALBERTO CUCCHIERI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA
VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 470/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, accogliendo la domanda dell’Inps diretta a sentir rigettare l’opposizione proposta da M.G., avvocato iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa forense, avverso l’intimazione di pagamento emessa dall’istituto previdenziale ai fini del recupero dei contributi alla gestione separata per i redditi da lavoro autonomo prodotti dal professionista nell’anno 2009;
la cassazione della sentenza è domandata da M.G. sulla base di tre motivi;
l’Inps ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, dell’art. 2, comma 26 in combinato disposto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, come risulta convertito dalla L. n. 111 del 2011, dal D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 8, dalla L. n. 576 del 1980, art. 22, commi 1 e 3, dal D.M. n. 281 del 1996, art. 6, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, e dall’art. 2697 c.c. Per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. M.G. alla Gestione Separata Inps per l’anno 2009”; chiede dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps per aver prodotto nel 2009 un reddito imponibile IRPEF di Euro 1.027 ed IVA di Euro 1.497, in quanto tale atto si porrebbe in contrasto con i criteri reddituali di accertamento dell’esercizio continuativo abituale della professione di avvocato determinati dall’ordinamento della cassa forense, unica titolare della competenza previdenziale sull’iscritto;
col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2941 c.c., n. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, del D.Lgs. n. 462 del 1997, artt. 1 e ss., in relazione al combinato disposto del D.M. n. 282 del 1995, art. 3, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e dell’art. 2967 c.c.. Per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto non prescritto il diritto dell’Inps ad esigere la contribuzione previdenziale ed aver ritenuto dolosa ed evasiva l’omessa compilazione del quadro RR senza alcun sostegno nè di fatto nè di diritto al riguardo”; reputa erronea la statuizione con cui la Corte d’appello, pur risultando il credito venuto a scadenza il 16/6/2010 e l’intimazione di pagamento a lui notificata dall’Inps il 3/7/2015, ha ritenuto non ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (28/9/2010);
col terzo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8. Per avere la Corte d’appello di Ancona applicato le sanzioni di cui alla lett. a) anzichè quelle di cui alla lett. b) della citata norma”; sostiene che non essendovi stato nessun comportamento doloso tale da poter far ritenere che il ricorrente intendesse occultare i propri redditi, non si configurerebbe l’ipotesi di evasione e l’applicazione delle connesse sanzioni previste dal citato in epigrafe art. 116, lett. b);
per ragioni logiche occorre esaminare il secondo motivo, il quale merita accoglimento;
la sentenza della Corte d’appello di Ancona afferma un principio divergente dall’orientamento consolidato espresso da questa Corte, la quale ha affermato che la decorrenza del dies a quo della prescrizione va fatta decorrere dalla data di scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa (cfr. per tutte, Cass. n. 27950 del 2018);
l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo;
in definitiva, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, assorbita ogni altra questione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà decidere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021