Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3409 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9599-2007 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI

LUDOVICO, rappresentato e difeso dall’avvocato FISCHETTI SEBASTIANO,

come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERAL PROPERTIES ASSET MANAGEMENT SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO

LIDIA, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in

calce al ricorso, notificato FONDAZIONE – FONDO NAZIONALE PREVIDENZA

PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE GORRIERI E DELLE AGENZIA

MARITTIME RACGOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI, (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo

studio dell’avvocato VITALE FORTUNATO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUFFONI GUIDO, come da procura speciale in

calce al controricorso;

COMUNE DI SEGRATE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato

DE BOMS MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORI SERGIO,

come da procura speciale a margine del controricorso;

IMM MALASPINA SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro-

tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE ANNA,

rappresentata e difesa anche dall’avv. CAPPA FRANCESCO), come da

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

e contro

COND

(OMISSIS);

– intimati –

avvedo la sentenza n. 2476/2006 della GORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato FISCHETTI Sebastiano, difensore del ricorrente che

si riporta agli atti;

uditi gli Avvocati CIABATTINI GOTTO Lidia, VITALE Fortunato, CAPPA

Francesco, FIORI Sergio, difensori dei rispettivi resistenti che si

riportano agli atti;

udito il P.M. del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI

COSTANTINO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tanto la parte ricorrente (salve le critiche delle quali in seguito) quanto la parte controricorrente principale, onde esporre i fatti di causa, riproducono lo svolgimento del processo della sentenza impugnata nel quale è riferito quanto segue:

Il giudizio era stato introdotto con atto di citazione con il quale la Immobiliare Malaspina s.r.l. aveva convenuto in giudizio il Condominio Centrale di Milano San Felice esponendo quanto segue.

L’attrice è proprietaria di un complesso immobiliare comprendente un ristorante, un lago residuo di un’antica cava (già adibito a pesca sportiva e sede della Lega Navale), vari fabbricati accessori, giardini e parcheggi, in territorio di (OMISSIS). I terreni circostanti erano quasi tutte marcite, cioè quei terreni a prato stabile invasi dall’acqua, acqua che poi, attraverso complicati sistemi di raccolta delle colature, finiva nel lago, il cui livello era, così, sempre assicurato e fornito di acque pure, vuoi provenienti dal loro semplice scorrere sui prati, vuoi sorgenti dal fondo del lago, in cui si immettevano le falde sotterranee. A seguito dello sviluppo urbanistico che investì la zona sul finire degli anni 60, vennero stipulate una serie di convenzioni in cui si riconosceva l’esistenza del complesso edilizio di proprietà attorea e se ne salvaguardava la conservazione; in particolare, la società lottizzante Beni Immobili Italia s.p.a. (dante causa dell’odierno convenuto) si impegnava a fare in modo che le colature addotte al lago continuassero a pervenirvi con acque pure, mediante la realizzazione di due reti di fognature una bianca e una nera, e l’immissione di un impianto dissabbiatore, opere che vennero effettuate in adempimento degli obblighi assunti a mezzo delle convenzioni stipulate.

All’originaria società lottizzante sono succeduti centinaia di condomini i quali hanno costituito fra loro la Comunione di Milano San Felice, ora Condominio Centrale di Milano San Felice, il quale è divenuto proprietario di tutte le strutture di urbanizzazione del comprensorio urbanistico convenzionato con i relativi Comuni. Tutti gli atti di vendita dalla Beni Immobili Italia S.p.a. ai suoi successori contengono il richiamo sia alla convenzione col Comune di Pioltello, che a quella con la proprietà del lago, estendendo così gli impegni assunti dall’originaria società lottizzante all’odierno convenuto.

Successivamente la rete fognaria è caduta in abbandono, il dissabbiatore si è intasato e l’acqua immessa dal Condominio nel lago si è sempre più inquinata, creando una situazione sempre più grave. La società attrice aveva chiesto, pertanto, un accertamento tecnico preventivo (disposto con ordinanza del 24 giugno 1988 ed eseguito dal C.T.U. Dott. G. con perizia depositata il 20 febbraio 1990), dal quale emergeva quanto segue: la deplorevole manutenzione della rete fognaria condominiale; la, a volte, commistione delle due reti di acque bianche e nere; la assoluta inefficacia del dissabbiatore; l’inquinamento costante dell’acqua immessa nel lago; l’assenza della autorizzazione allo scarico delle acque, come prevista dalla L. n. 319 del 1976.

A fronte della richiesta stragiudiziale di eliminazione dell’illecito e di risarcimento del danno, il Condominio si era dichiarato disponibile soltanto a rintracciare al suo interno i singoli responsabili dell’inquinamento medesimo, contro i quali, tuttavia, l’attrice aveva chiarito di non voler proporre domande, ritenendo unico responsabile il condominio centrale, in quanto solo proprietario della rete fognaria.

Si era costituito in giudizio il Condominio, eccependo preliminarmente il difetto di procura della difesa attorea, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, anche per essere venuti meno, medio tempore, i presupposti della stessa, in quanto lo scarico indiziato di inquinamento era stato provvisoriamente deviato nella fognatura nera. Il convenuto aveva svolto, inoltre, domanda riconvenzionale e aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia i terzi già chiamati nel procedimento di A.T.P., quali effettivi utenti della fognatura.

Si era costituito in giudizio il Condominio, eccependo preliminarmente il difetto di procura della difesa attorea, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, anche per essere venuti meno, medio tempore, i presupposti della stessa, in quanto lo scarico indiziato di inquinamento era stato provvisoriamente deviato nella fognatura nera. Il convenuto aveva svolto, inoltre, domanda riconvenzionale e aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia i terzi già chiamati nel procedimento di A.T.P., quali effettivi utenti della fognatura.

Quanto alla proposta eccezione preliminare, il Condominio aveva dichiarato di essere disposto a rinunciarvi, qualora parte attrice non avesse mosso obiezioni alla richiesta di chiamata dei terzi in causa. Sul punto (eccezione) era intervenuta, in data 10 ottobre 1990, la decisione del Giudice, che aveva ritenuto infondata l’eccezione preliminare e dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza preliminare dell’attrice.

Nel frattempo, il Comune di Pioltello, quale ente pubblico tutore dell’ambiente, aveva invitato il Condominio ad eliminare le fonti di inquinamento del lago e fatto sospendere lo scarico inquinante. Con ordinanza del 10 aprile 1991 il Giudice Istruttore aveva autorizzato il Condominio a chiamare in causa i terzi, e, successivamente, aveva disposto l’acquisizione del procedimento di A.T.P..

Si era costituito il Comune di Segrate, proprietario di una Scuola Materna sita nella zona interessata, il quale aveva sostenuto che tale edificio era dotato di scarichi idrici distinti per le acque bianche e per quelle luride, e che lo stesso Consulente, in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva escluso l’esistenza di qualsiasi allacciamento abusivo, mentre aveva riscontrato che, in un pozzetto di raccolta delle acque provenienti dalla Scuola Materna, le tubature erano state gravemente danneggiate durante la posa delle tubazioni fognarie nere del Liceo Machiavelli di (OMISSIS) con la conseguente, seppur modesta, fuoriuscita di liquidi. Le condutture danneggiate si trovavano, in ogni caso, in un’area posta al di fuori della recinzione dell’immobile di sua proprietà, la cui manutenzione e cura spettavano al Condominio Centrale.

Si erano costituiti i condomini n. (OMISSIS), i quali tutti avevano osservato che l’A.T.P. non aveva rilevato alcuno scarico di acque nere in acque bianche, imputabile ad essi condomini; avevano rilevato, inoltre, come il bacino in oggetto fosse formato anche da una falda sotterranea e da acqua piovana già di per sè inquinante.

Si era costituita la Prunus S.r.l., la quale aveva eccepito la nullità dell’atto di chiamata perchè privo di delega, e aveva fatto osservare che alla stessa, come ricavabile dagli atti dell’A.T.P. non era addebitabile alcuna immissione di acque nere nella fognatura delle acque bianche, affluenti nel lago di proprietà attorea.

Si erano costituiti i condomini n. (OMISSIS) di Milano San Felice che avevano contestato integralmente le domande mosse nei loro confronti dal convenuto Condominio Centrale, essendo emerso, sulla scorta sia delle risultanze peritali che dei rilievi effettuati dal loro C.T.P., che non esisteva alcun elemento in base al quale affermare l’esistenza di scarichi inquinanti di pertinenza degli edifici dei predetti condomini e, pertanto, affermare una qualsiasi loro conseguente responsabilità.

Si era costituito il Condominio n. (OMISSIS), il quale aveva fatto rilevare come lo scarico delle acque bianche e nere fosse controllato solo dal Condominio Centrale, unico ad avere l’onere di manutenzione della rete fognaria e degli impianti di depurazione, e che pertanto doveva considerarsi l’unico responsabile dei fatti lamentati da parte attrice.

Il Collegio, al quale era stato rimessa la causa dal G.I., con sua ordinanza aveva deciso: a) di considerare non dirimente la questione processuale svolta dal convenuto,peraltro espressamente rinunciata nell’accordo a verbale del 9 ottobre 1991 e già riconosciuta infondata dal Giudice Istruttore; b) di ritenere non sufficientemente provata la consistenza del danno, ma di ritenere nel contempo sufficientemente dimostrata una condotta di inadempimento agli obblighi gravanti sul convenuto Condominio, in forza delle convenzioni intercorse, ed in ogni caso di imputare al condominio medesimo una condotta di illecito inquinamento del lago di proprietà della società attrice, con conseguente suo deprezzamento; c) di nominare un Consulente per la quantificazione del danno relativo al deprezzamento del lago conseguente al suo inquinamento, indicando gli eventuali rimedi, nonchè la persistenza e l’attualità del lamentato inquinamento.

Il Giudice Istruttore, reinvestito della causa, aveva fatto espletare la C.T.U., quindi la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.

Con sentenza 26.11.2004 n. 13552, il Tribunale dichiarava il Condominio Centrale S. Felice responsabile esclusivo dell’inquinamento riscontrato nel lago di proprietà della Immobiliare Malaspina, condannandolo all’esecuzione delle opere di bonifica necessarie ad impedire l’ulteriore convogliamento di sostanze inquinanti nel lago stesso, ed al risarcimento dei danni causati all’attrice, quantificati in Euro 98.100,00; contestualmente, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, e lo condannava al pagamento delle spese di lite, nei confronti di tutti i soggetti chiamati a partecipare al giudizio.

La sentenza è stata impugnata da Condominio Centrale di Milano San Felice con atto di appello che fa valere i seguenti motivi: a) inesistenza giuridica dell’atto di citazione; b) difetto di prova del nesso eziologico scarico condominiale-danno; c) mancata applicazione dell’art. 2055 c.c.; d) illegittima duplicazione del danno riconosciuto; e) ingiustificata imposizione di interventi strutturali; f) diritto di rivalsa del condominio verso i terzi chiamati in garanzia; g) immotivato rigetto della domanda riconvenzionale.

Si è costituita la Immobiliare Malaspina srl e ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della impugnata sentenza, fatta eccezione per la quantificazione del danno che, con appello incidentale, ha chiesto che fosse liquidato nella e maggiore misura richiesta in grado di appello, oltre la rivalutazione secondo gli indici istat.

Si sono costituiti i Condomini periferici n. (OMISSIS) di Milano San Felice e Condominio (OMISSIS) e hanno chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. Si sono costituiti i Condomini periferici n. (OMISSIS) di Milano San Felice e hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza, contenere il risarcimento del danno a favore della s.r.l.

immobiliare malaspina nell’importo così come determinato nella c.t.u. e confermare nel resto la sentenza impugnata. Si sono costituiti Assicurazioni Generali s.p.a. e Prunus s.p.a. ora Generali Properties Asset Management s.p.a., Condominio periferico n. (OMISSIS) di Milano San Felice, Fondo Nazionale di Previdenza e il Comune di Segrate e hanno chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della impugnata sentenza.

Più precisamente, il Condominio Centrale di Milano San Felice riproponeva, anzi tutto, l’eccezione pregiudiziale già svolta in primo grado, inerente l’inesistenza giuridica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per difetto di valida procura; sosteneva, quindi, che non fosse stata raggiunta la prova in ordine al nesso eziologico tra lo scarico ed il danno, ravvisando l’esistenza d’altri fattori (quali il depauperamento della falda freatica o l’apporto d’altri elementi inquinanti) che avrebbero potuto cagionare o comunque aggravare la situazione d’inquinamento, non risultando inoltre provata la situazione del lago preesistente alle immissione condominiali; lamentava che il Giudice di prime cure avesse escluso la responsabilità dei terzi chiamati in causa, che esso invece ravvisava in termini di applicazione dell’art. 2055 c.c., e ciò in via diretta nei confronti dell’attrice, ovvero a titolo di rivalsa per quanto esso Condominio Centrale fosse stato chiamato a pagare all’attrice vittoriosa; contestava la liquidazione del danno effettuata dal Giudice del primo grado, rilevando che non potesse darsi luogo ad una valutazione di tipo equitativo, essendo stato il danno già determinato, nel suo complessivo ammontare, dal ctu incaricato in causa (in L. 90.000.000), e che detta somma fosse da considerare, diversamente da quanto deciso, già comprensiva di interessi; contestava il rigetto della propria domanda riconvenzionale, ritenendo errata la decisione del Tribunale di non ammettere le prove richieste al riguardo.

La Immobiliare Malaspina resisteva e proponeva appello incidentale chiedendo liquidarsi il danno nella maggiore misura richiesta, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat.

I Condomini Periferici n. (OMISSIS), a loro volta, chiedevano che, in parziale riforma della sentenza, il risarcimento in favore della Immobiliare Malaspina fosse contenuto nell’importo determinato nella ctu, con conferma nel resto dell’impugnata sentenza.

Costituendosi, la Fondazione Fondo Nazionale Previdenza Lavoratori Imprese Spedizione, contumace in primo grado, chiedeva la reiezione dell’appello proposto e segnatamente delle domande svolte nei confronti di essa come terza chiamata, con conferma della sentenza appellata nella parte in cui ne aveva escluso la responsabilità in relazione ai fatti di causa.

Anche gli altri appellati, nel costituirsi, chiedevano la conferma della sentenza di primo grado.

Con la sentenza in esame, la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello principale proposto dal Condominio Centrale ed, in parziale accoglimento di quello incidentale proposto dall’Immobiliare Malaspina, ha condannato lo stesso Condominio Centrale a corrispondere la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulle somme di cui alla condanna per risarcimento dei danni, confermando quanto al resto la predetta sentenza e condannando l’appellante principale alla, refusione delle spese del grado in favore delle altre parti. Al riguardo la Corte territoriale qualificava sentenza parziale, all’esito di un’analitica ricostruzione della vicenda processuale e con ampia motivazione, la decisione assunta con l’ordinanza collegiale del 15 giugno 1995/2 agosto 1995, che aveva rigettato l’eccezione pregiudiziale avanzata dal condominio e ne aveva affermato la responsabilità in ordine all’inquinamento.

Osserva la Corte che la causa era stata rimessa al collegio dal giudice istruttore per la decisione con le conclusioni delle parti e che il collegio, all’esito, aveva emesso l’ordinanza collegiale del 15 giugno 1995, avente natura decisoria, quanto all’eccezione sul difetto di procura ed alla ritenuta responsabilità del Condominio Centrale di Milano San Felice in ordine alla responsabilità esclusiva per l’inquinamento ed ai consequenziali danni, e natura ordinatoria per la parte restante, relativa alla disposta CTU per la quantificazione dei danni medesimi, in quanto il collegio era pienamente investito della decisione, rispetto alla quale le parti avevano integralmente precisato le loro conclusioni. La decisione sul difetto di procura era stata ampiamente motivata e la questione era stata affrontata prima del passaggio all’affermazione della responsabilità sui danni, decisione anche questa adeguatamente motivata e posta a fondamento della ulteriore decisione, di natura ordinatoria, relativa alla disposta CTU. La Corte territoriale riteneva, quindi, che fosse stata adottata una sentenza parziale che avrebbe richiesto anch’essa uno specifico appello, che non era stato proposto malgrado lo stesso Condominio Centrale di Milano San Felice ne avesse fatto riserva con fattuale riconoscimento della natura del provvedimento.

Non avendo il Condominio avanzato impugnazione anche avverso la sentenza parziale, la Corte territoriale riteneva che fosse passata in giudicato la pronunzia contenuta nell’ordinanza del 16 maggio 1995 relativa alla inesistenza dell’atto di citazione ed all’affermazione della responsabilità del condominio in ordine all’inquinamento. La Corte territoriale esaminava al riguardo tutte le considerazioni svolte dall’appellante, precisando i rapporti tra le varie decisioni assunte dal Tribunale nel tempo e valutando al riguardo anche il contenuto dell’ordinanza collegiale del 19 dicembre 1996, che aveva qualificato ordinatoria lai precedente ordinanza del 16 maggio 1995.

Osservava al riguardo la Corte territoriale che il Tribunale non poteva operare tale qualificazione, essendo già consumato il suo potere decisorio e non potendo quindi nuovamente deciderne.

Sugli altri motivi d’appello, la Corte territoriale riteneva non fondata la censura con la quale si lamentava l’omessa applicazione dell’art. 2055 c.c. quanto alla responsabilità solidale del terzi chiamati in causa, al riguardo osservando che l’art. 2055 presuppone l’imputabilità del fatto dannoso a più persone, sulla base del presupposto che tale fatto sia unico, nonchè che nel caso in questione il fatto sul quale si fonda la responsabilità del Condominio centrale è costituito dalla adozione dei degli obblighi che esso ha nei confronti della Immobiliare Malaspina, quale fondo dominante di una servitù di scolo di acque, mentre il fatto della asserita responsabilità dei singoli condomini sarebbe costituito dall’aver riversato nelle condotte centrali i materiali fonti di inquinamento (che esclude l’applicabilità della solidarietà ex lege).

Relativamente alla quantificazione del danno, rispetto alla quale il Condominio Centrale di Milano San Felice lamentava una duplicazione delle relative voci, la Corte territoriale rilevava la sussistenza di due voci di danno, una delle quali correttamente quantificata dal CTU (il danno relativo all’inquinamento del lago) e l’altra, lucro cessante, relativa alla perdita di clientela conseguente all’inquinamento, danno quest’ultimo non valutato dal CTU e liquidato in via equitativa dalla stessa Corte d’appello nella somma di 51.618, 88 euro pari a quella liquidata dal Tribunale e notevolmente inferiore alla somma richiesta dalla Immobiliare Malaspina s.r.l..

Quanto poi alla domanda riconvenzionale del Condominio Centrale di Milano San Felice, relativa agli allagamenti pretesamente subiti in conseguenza dello sbarramento operato con la apposizione di griglie sugli scarichi delle acque, la Corte territoriale rilevava che le istanze istruttorie non erano state accolte per la loro genericità e soprattutto per la loro irrilevanza, posto che il Condominio poteva riversare nel lago solo le acque pulite, in relazione alle quali l’apposizione delle griglie non poteva avere alcuna efficienza causale sugli asseriti allagamenti.

Veniva infine accolto l’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di risarcimento, trattandosi di credito di valore.

Avverso tale decisione il Condominio Centrale Milano S. Felice ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi, cui ha fatto seguire memorie.

Resistono l’Immobiliare Malaspina, il Comune di Segrate, la Fondazione Fondo Nazionale di Previdenza Lavoratori Imprese Spedizione, la General Properties AG..

Avviatosi il ricorso per la decisione in camera di consiglio, se ne è in quella sede disposta la trattazione in pubblica udienza, quivi poi rinviata prima su istanza congiunta delle parti e successivamente per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, ritualmente richiesto ex art. 369 c.p.c. ma non inviato dal giudice a quo; pervenuto il quale, il ricorso è stato posto in decisione all’odierna udienza sulle conclusioni delle parti, argomentate anche con ripetute memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ad integrazione di quanto riportato in narrativa, devesi riferire che il ricorrente, pur essendosene avvalso onde adempiere all’onere impostogli dall’art. 366 c.p.c., n. 3 imputa poi alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice a quo un errore ed un’omissione: l’uno, per avere affermato ch’esso deducente s’era dichiarato disponibile a rinunziare all’eccezione preliminare circa l’invalidità della procura al difensore di parte attrice; l’altra, per non aver riportato, nel riferire il contenuto dell’ordinanza collegiale 15.6.95, la frase la espletando ctu andrà poi estesa alle indagini … in ordine alla esistenza di concause di inquinamento del lago.

Entrambe le puntualizzazioni sono prive di concreto rilievo: la prima, attiene ad un’affermazione contenuta nell’ordinanza del Tribunale, riportata nella narrativa della sentenza ma non utilizzata nella motivazione sul punto che prescinde totalmente dalla questione della rinunzia all’eccezione; la seconda, non influisce sulla motivazione della sentenza che, nella parte relativa alla natura del provvedimento nel quale la frase è contenuta, si basa su di una pluralità d’argomenti insuscettibili d’essere inficiati pur dalla considerazione del particolare in discorso che rimane, pertanto, di marginale rilievo. Devesi, poi, dichiarare l’inammissibilità dei controricorsi proposti dalla S.p.A. General Properties A. M. e dalla S.r.l. Immobiliare Malaspina per invalidità della procura rilasciata ai rispettivi difensori in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo.

Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, per il combinato disposto dell’art. 370 c.p.c. e artt. 365 e 366 c.p.c. il controricorso dev’esser sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore munito di procura speciale, onde, per la sua rituale proposizione, è necessario che l’intimato dimostri l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notifica dell’atto, dimostrazione che manca ove la procura speciale risulti redatta in calce od a margine della copia notificata del ricorso od a questa spillata, dacchè anche il richiamo a procura siffatta contenuto nel controricorso notificato non è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione; detta modalità di conferimento del mandato non è, dunque, valida nè per la proposizione del controricorso nè per la formulazione di memorie, ma solo per la costituzione del resistente in giudizio e per la partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendovi essere in tal caso incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato (e pluribus, da ultimo, Cass 13.3.07 n. 5867, 28.1.05 n. 1826, 24.5.04 n. 9916, SS.UU. 5.6.00 n. 405). Devesi, ancora, disattendere l’opinione espressa dal ricorrente in memoria per cui l’ordinanza interlocutoria 29.2.08 – con la quale si è ritenuto non ricorressero i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento ex art. 375 c.p.c. – costituirebbe una vera e propria decisione, capace di giudicato interno, contraria alla pretesa inammissibilità del ricorso e dei motivi tutti su cui esso si fonda.

E’, infatti, principio consolidato quello per cui l’art. 177 c.p.c. – il quale stabilisce che le ordinanze lato sensu istruttorie, comprese quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma – sìa applicabile anche al giudizio di cassazione (da Cass. SS.UU. 23.3.88 n. 251 a Cass. 26.3.99 n. 2911 e succ. conff.) e che tali ordinanze, comunque motivate, non possano mai pregiudicare la decisione della causa (Cass. 24.1.07 n. 1596).

D’altra parte, l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile non solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, ma anche ove, come nella specie, siano emerse condizioni, quali la produzione di complesse memorie che richiedano adeguata valutazione, incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza per un loro approfondito esame; senza che ciò, tuttavia, osti, poi, a che il Collegio decidente in tale circostanza possa ancora ravvisare in tutto od in parte quei motivi d’inammissibilità del ricorso che avevano indotto all’introduzione della procedura camerale.

Motivi che, nel caso di specie, sono plurimi ed attengono sia al ricorso in sè, per inottemperanza alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., sia alle svolte censure, per inottemperanza alle prescrizioni dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Al qual proposito devesi previamente sottolineare come non possano prendersi in considerazione le puntualizzazioni e le integrazioni introdotte dal ricorrente con le memorie.

Se il fondamento dell’art. 366-bis c.p.c. sta nella duplice esigenza, da un lato, di consentire alla parte un’adeguata identificazione e consequenziale prospettazione delle proprie ragioni e, dall’altra, di agevolare la valutazione delle dette ragioni ad opera della Corte nella prospettiva d’una decisione rapida ed efficace, non attardata od, al limite, impedita dalla ricerca degli aspetti critici della decisione impugnata che la parte interessata abbia diffusamente illustrato ma non conclusivamente definito, resta esclusa ogni possibilità di sanatoria, essendo irrilevante la correzione tardiva di carenze tali da impedire all’atto di raggiungere lo scopo della norma, che è quello d’invocare ritualmente il giudizio di legittimità sulla questione controversa.

D’altra parte, poichè la sanzione dell’inammissibilità è prevista quale conseguenza dell’omessa formulazione dei quesiti e/o dell’omessa articolazione di un momento di sintesi che deve circoscrivere puntualmente i limiti delle censure svolte ex art. 360 c.p.c., n. 5, un’integrazione tardiva del ricorso, effettuata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, risulterebbe, comunque, priva d’effetti sananti, dacchè la causa d’inammissibilità opera ab origine (Cass. SS.UU. 10.9.09 n. 19444, Cass. 24.2.09 n. 4433, 5.9.08 n. 22390).

Il che rappresenta, d’altronde, un’applicazione del ripetutamente affermato principio per cui alle carenze riscontrate nel ricorso ex art. 360, nn. 1 e 5 e art. 366, nn. 1 e 6 non possono supplire nè rimediare, in quanto non possono essere prese in considerazione indipendentemente dalla loro pertinenza e/o fondatezza o meno, le argomentazioni aggiuntive, nelle quali può pur ravvisarsi maggiore approfondimento degli argomenti, sviluppate in fatto ed in diritto dai ricorrenti con le memorie difensive, prima ex art. 375 c.p.c. e poi ex art. 378 c.p.c., queste potendo essere utilizzate esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le tesi avversarie, ma non per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questioni – salvo siano rilevabili anche d’ufficio ed in tal caso altresì solo ove gli elementi di giudizio già risultino dagli atti – nè, soprattutto, per specificare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d’impugnazione i quali non fossero stati adeguatamente prospettati o sviluppati nel ricorso, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (e pluribus, Cass. SS.UU. 15.5.06 n. 11097, Cass. 29.3.06 n. 7237, ma già Cass. 29.12.05 n. 28855 sino a Cass. SS.UU. 19.5.97 n. 4445 ed altre).

Tanto premesso, può procedersi all’esame del ricorso.

Con il primo motivo del quale, il ricorrente – denunziando falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2909 c.c. con riferimento al presunto giudicato concernente i primi due motivi di appello (inesistenza giuridica dell’atto di citazione e dell’intero processo per difetto di valida procura; difetto di prova del nesso eziologico tra scarico condominiale e danno lamentato: il concorso certo di alte cause di inquinamento). Incongrua od insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia (natura giuridica dell’ordinanza collegiale 15.06.95), con conseguente (indebito) rigetto, senza esame nel merito, dei predetti primi due motivi di gravame – si duole, anzi tutto, che il giudice a quo abbia ritenuto inammissibili le censure proposte con l’appello avverso la reiezione, nella sentenza di primo grado, delle eccezioni ch’esso aveva sollevate in ordine a) all’invalidità della procura in virtù della quale il difensore dell’Immobiliare Malaspina aveva introdotto il giudizio in primo grado e b) alla responsabilità d’esso deducente per l’inquinamento del lago, sull’erronea considerazione che le questioni fossero coperte da giudicato in quanto decise con ordinanza, qualificata sentenza non definitiva, avverso la quale, pur oggetto di tempestiva riserva, non era stata poi proposta specifica impugnazione in una a quella proposta avverso la sentenza definitiva; riprospetta, in secondo luogo, le ragioni delle anzidette eccezioni.

Il motivo è inammissibile, nel suo complesso e nelle sue singole articolazioni, per inottemperanza tanto al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile nel caso di specie, la sentenza impugnata essendo stata depositata dopo il 2 marzo 2006 ma prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, sul che vedansi Cass. 26.10.09 n. 22578, 16.12.09 n. 26364, 24.3.2010 n. 7119) – quanto al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

Sotto il primo profilo, anzi tutto per la sua formulazione, dacchè, come questa Corte ha ripetutamente rilevato, nell’ambito del singolo motivo non possono essere contestualmente dedotte censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. per la deduzione dei vizi tanto di violazione di legge quanto di motivazione, al qual riguardo prescrivendovisi che ciascun motivo debba contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Con il cumulare, infatti, nella medesima argomentazione critica, il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, si omette tale chiara indicazione, che dovrebbe comunque concludersi con un momento di sintesi equipollente al quesito di diritto, rimettendo al giudice di legittimità il compito d’enucleare, dalla mescolanza delle argomentazioni, la parte concernente il vizio di motivazione, il quale deve, invece, avere un’autonoma collocazione ed in ordine al quale la mancanza, o l’insufficienza, o la contraddittorietà della motivazione debbono avere, ciascuna autonomamente considerata in ragione delle peculiari caratteristiche del singolo vizio, separata trattazione e distinta sintesi interrogativa (Cass. SS.UU. 17.4.09 n. 9153, Cass. 11.4.08 n. 9470, 29.2.08 n. 5471,23.7.08 n. 20355, 7.5.07 n. 10295).

A parte un isolato precedente contrario (Cass. n. 976 del 18.1.08 che, peraltro, basato sul solo rilievo dell’insussistenza d’uno specifico divieto normativo al riguardo, non considera gli intenti di razionalizzazione del ricorso, attraverso la separata sintetizzazione delle singole ragioni di esso, perseguiti dal legislatore della riforma), tale esigenza d’esatta prospettazione delle ragioni di censura in diritto ed in fatto e di specifico interpello alla Corte sull’individuazione sia del principio giuridico applicabile sia dell’omessa od erronea motivazione, può esser considerata soddisfatta, pur all’interno d’un unico complesso motivo argomentato sotto entrambi i cennati profili, solo ove il motivo stesso si concluda, almeno, con una pluralità di quesiti, quanto alle assunte violazioni di legge, e di momenti di sintesi, quanto alle censure per vizi di motivazione, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine d’individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. SS.UU. 31.3.09 n. 7770).

Il che non si riscontra nel motivo in esame, che non solo è strutturato in una sequela d’argomentazioni attinenti ora all’una ed ora all’altra delle questioni principali (procura e corresponsabilità) sia in diritto sia in fatto, ma soprattutto è privo di quei quesiti di diritto, in ordine alle questioni giuridiche prospettate (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e di quei momenti di sintesi, omologhi al quesito di diritto, in ordine ai dedotti vizi di motivazione (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che avrebbero consentito quanto meno una puntualizzazione dei prospettati plurimi thema decidenda (Cass. SS.UU. 9.3.09 n. 5624, Cass. 21.9.07 n. 19560,23.7.07 n. 16275).

Nè giova al ricorrente sostenere, in memoria, che quesiti di diritto non ne dovessero essere formulati, stante che il motivo, se pure rubricato anche per violazione di legge, sarebbe inteso sostanzialmente alla sola deduzione di vizi di motivazione: a parte, infatti, l’espressa denunzia in rubrica della violazione d’una specifica norma di legge pertinente alla censura svolta, il motivo, come si è sopra evidenziato, contiene vari argomenti con i quali si contesta l’erronea applicazione di norme e principi giuridici ulteriori e diversi rispetto a quelli riconducibili all’art. 2909 c.c.; e, d’altra parte, la questione, poichè essenzialmente attiene all’interpretazione d’atti processuali, necessariamente pone problematiche di diritto ancor più che di motivazione (Cass. SS.UU. 9.5.08 n. 11501).

In relazione al complesso delle riscontrabili censure in diritto va, dunque, ribadito che, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’art. 366 bis c.p.c. prescrive la formulazione del quesito di diritto, a pena d’inammissibilità, a conclusione del motivo, e che questa non è ravvisabile nel solo fatto che un quesito possa, comunque, implicitamente estrarsi dal motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, che ha introdotto il rispetto del requisito formale, da esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronunzia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto di esso (a partire da Cass. SS.UU. 26.3.2007, n. 7258, 28.9.07 n. 20360, 16.11.07 n. 23732, 11.3.08 n. 6420, Cass. 20.6.08 n. 16941).

Nè possono supplire allo specifico quesito di diritto gli interrogativi retorici e le affermazioni di principio inframmezzati allo svolgimento delle argomentazioni svolte.

I quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza non solo di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche d’enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova normativa secondo d’esplicito intento evidenziato dal legislatore alla Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, (altrimenti, inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (e pluribus, Cass. SS.UU. 6.2.09 n. 2863, Cass. 9.5.08 n. 11535, Cass. SS.UU. 14.2.08 n. 3519, Cass. SS.UU. 29.10.07 n. 22640, Cass. SS.UU. 21.6.07 n. 14385, Cass. 22.6.07 n. 14682).

Per il che – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma.

Incontroverso, come si è già evidenziato, che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso e/o per ciascuna delle più autonome questioni di diritto poste con il motivo, debba consentire, previa l’identificazione della concreta fattispecie da regolare, d’individuare tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il diverso principio di diritto la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo quesito, inteso come idonea sintesi logico-giuridica della questione, da un lato, quale sia l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice a quo, dall’altro, quale sia, per contro, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare, tale da indurre ad una soluzione della controversia difforme da quella impugnata. Per il che, in sintesi, esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08).

Ove nel quesito l’identificazione della fattispecie e tale articolazione logico-giuridica manchino, esso si risolve in un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto (e, tuttavia, non è il caso di specie, come meglio in seguito), risulterebbe, ciò nonostante, inidonea: sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si chiede venga affermato; sia ad agevolare la successiva enunciazione d’una regula iuris che risulti, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame come il ricorrente vorrebbe e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso.

Tali dovendosi, dunque, ritenere i requisiti onde il quesito di diritto possa essere considerato idoneo ex art. 366 bis c.p.c. ed anche, pertanto, ammesso, ma non concesso, di voler considerare quesiti gli interrogativi formulati ed i principi enunziati nel motivo in esame, questa Corte avrebbe dovuto, alla sola loro lettura, poter intendere quali errori avessero indotto il giudice a quo ad affermare l’intervenuta formazione del giudicato sulle questioni in discussione e quale corretta soluzione in (diritto avrebbe dovuto, invece, condurre ad una decisione diversa da quella adottata; e, poichè le ragioni dell’affermazione del giudice a qua, come si è visto in narrativa, sono multiple, pur concorrendo, nella composizione d’una complessa argomentazione, alla formazione del conclusivo convincimento, altrettanti sarebbero dovuti essere, anzi tutto, gli errori denunziati e, corrispondentemente, i distinti quesiti, ciascuno dei quali inteso all’enunciazione d’una regula iuris diversa da quelle assunte dal detto giudice a giustificazione d’ognuna delle plurime ragioni concorrenti nella formazione del decisum.

Le SS.UU. di questa Corte hanno evidenziato, con la sentenza 6.2.09 n. 2863, come la questione, che sorge frequentemente in presenza di pronunzie o capi di esse basati su di una pluralità di ragioni autonome, sia stata già altre volte esaminata sotto i diversi ma analoghi profili dell’inammissibilità del quesito multiplo e, viceversa, dell’ammissibilità della pluralità di quesiti: si è affermato, al riguardo, che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa su di esso, come accade nell’ipotesi in cui nel contesto d’un unico quesito sia prospettata una pluralità di questioni di diritto autonomamente rilevanti, la cui individuazione e soluzione con l’enunciazione del principio di diritto imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte, che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 29.1.08 n. 1906, 29.2.08 n. 5471); si è, inoltre, evidenziato che, se non è ammissibile il quesito multiplo a conclusione d’una pluralità di censure, è, invece, ammissibile ed, anzi, necessaria, la pluralità di quesiti a conclusione d’un’unica censura ove questa si artt. in altrettante autonome ragioni (Cass. 21.9.07 n. 19560, 29.1.08 n. 1906).

La ratto sottesa ai testè richiamati indirizzi è, sostanzialmente, la stessa cui sono informati i criteri interpretativi dell’art. 366 bis c.p.c. richiamati all’inizio ed ai quali è informata la presente decisione, id est l’esigenza della collaborazione da parte del ricorrente nella puntualizzazione delle singole questioni di diritto che, in quanto autonome e irrilevanti ai fini della decisione, siano, quindi, destinate ad essere definiti; mediante l’affermazione d’altrettanti pertinenti principi. Gli interrogativi e le enunciazioni in esame non rispondono affatto agli evidenziati requisiti, in quanto risultano del tutto generici in ordine all’identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie cui dovrebbero essere applicate specifiche regular iuris che, a loro volta, non vengono indicate, neanche con riferimento alle norme ed ai principi dei quali pure si deduce la violazione o la falsa applicazione; ma, soprattutto, non contengono adeguati riferimenti alle singole ragioni dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata e non consentono d’evincere le difformi ragioni per le quali quelle argomentazioni, poste dal giudice a quo a fondamento dell’adottata statuizione, sarebbero tali da dar luogo alla denunziata violazione di norme e principi, id est la discrasia tra le rationes decidendi della sentenza impugnata ed i vari difformi principi di diritto che dovrebbero essere enunziati da questa Corte e posti a fondamento d’una decisione diversa e rispondente agli intenti del ricorrente.

Per altro verso, come già anticipato, sotto il profilo in esame il motivo neppure risponde ai requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Poichè, infatti, l’intera difesa svolta nel motivo è sostanzialmente fondata sulla tesi per cui una lettura degli atti processuali – ed, in particolare, della decisione 15.6.95 – conforme a quella prospettata (esclusione della natura di sentenza non definitiva ed affermazione della natura di ordinanza interlocutoria) avrebbe condotto ad una diversa soluzione della controversia, avrebbe dovuto il ricorrente prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione a specifiche censure d’erronea interpretazione degli atti stessi con puntuale riferimento ai criteri legali d’ermeneutica, in ispecie, trattandosi di giudicato, quelli desumibili dall’art. 12 preleggi (Cass. SS.UU 9.5.08 n. 11501, 28.1.07 n. 24664,16.6.06 n. 13916); solo successivamente, una volta idoneamente dimostrato l’errore nel quale fosse eventualmente incorso il giudice del merito al riguardo, lo stesso ricorrente avrebbe potuto procedere anche ad un’utile prospettazione delle ulteriori questioni, pur ove ammissibili, d’erronea od inesatta applicazione delle norme specificamente indicate, sostanziali e processuali, in tema di giudicato e di poteri del giudice sulle questioni già trattate in provvedimenti precedenti, e di tutte le altre regole legali genericamente richiamate; in vero, la disamina di tali questioni necessariamente presuppone l’intervenuto accertamento dell’errore sull’interpretazione della volontà di legge espressa nei provvedimenti considerati e non può, pertanto, aver luogo ove manchi tale previo accertamento d’un vizio che inficerebbe sul punto, ab origine, l’impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito è pervenuto poi sulla base di essa.

Ora, è ben vero che il ricorrente fa riferimento ad errori interpretativi, ma la stessa genericità della censura, avulsa dal confronto con le pertinenti norme legali d’ermeneutica, è sintomatica del difetto di specificità e, quindi, dell’inammissibilità delle censure; nelle quali, d’altronde, quand’anche si volesse ravvisare una, se pure irrituale, denunzia d’errore interpretativo, questa, come già visto, sarebbe, comunque, inidoneamente formulata ed insuscettibile d’accoglimento. Il motivo in esame, in quanto proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, è, dunque, inammissibile per le plurime esposte ragioni. Sostiene, peraltro, il ricorrente, come in precedenza riferito, che il motivo sia essenzialmente inteso a far valere vizi di motivazione dell’impugnata sentenza sul controverso punto della natura – ordinanza o sentenza – della decisione assunta dal tribunale il 15.6.95. Neppure sotto tale profilo, tuttavia, esso risulta conforme ai requisiti richiesti dalla pertinente normativa.

Non solo per la mancanza d’un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che già, come in precedenza accennato ed ora si puntualizza, sarebbe di per sè ragione sufficiente di tale conclusione. In vero, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere d’indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali è mossa la censura d’inidoneità della motivazione, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo svolgendo le argomentazioni intese a giustificare la censura stessa, ma anche formulando, nell’ambito od al termine dell’esposizione, un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla svolta illustrazione delle dette ragioni, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del motivo; con ciò intendendosi che il prescritto momento di sintesi debba sostanziarsi in un’autonoma parte del motivo che si presenti a tal fine specificamente e riassuntivamente destinata, di tal che non è possibile ritenere la formulazione del motivo stesso rispondente a detto requisito quando, come nella specie, solo una completa lettura ed una scansione analitica della complessiva illustrazione delle ragioni di censura rivelino – all’esito d’un’attività d’interpretazione svolta dal lettore e non d’un’indicazione da parte del ricorrente deputata all’osservanza del requisito in esame quale posto dall’art. 366 bis c.p.c. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui, in relazione a ciascuno degli indicati profili, la motivazione sia conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione (Cass 7.4.08 n. 8897; 8.1.09 n. 189; 23.1.09 n. 1741).

Ma anche perchè manca una corretta prospettazione del preteso vizio.

Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello di cui trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea, come già in precedenza accennato, alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè, com’è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, la motivazione fornita dal giudice d’appello alla pronunzia sul capo di sentenza in discussione – sia con l’esame del significato testuale degli atti del giudizio; sia con la valutazione degli stessi in relazione alle pertinenti norme processuali regolatrici dei poteri del giudice; sia, in fine, con l’individuazione dei numerosi elementi intraprocessuali dimostrativi della natura di sentenza attribuibile alla parte della decisione 15.6.95 adottata dal primo giudice escludendone la natura d’ordinanza pur in presenza dell’inappropriato nomen iuris utilizzato dal giudice medesimo (si vedano, al riguardo le sentenze delle SS.UU. sopra richiamate in tema d’interpretazione del giudicato) – risulta logica ed adeguata, basata com’è su considerazioni corrette in diritto ed esaurienti in ordine all’oggettivo valore attribuibile a quelli, tra i vari elementi di giudizio desumibili dagli atti, ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la decisione e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi. A fronte di siffatto giudizio, operato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare gli effetti stabiliti dalla norma stessa, dacchè le argomentazioni ch’esso svolge con il motivo in esame non sono intese a censurare le evidenziate plurime specifiche rationes decidendi interconnesse in un iter di consequenzialità logica, ma a prospettare, in violazione dei sopra richiamati principi, una ulteriore valutazione degli elementi di giudizio diversa da quella effettuata dal giudice a quo eppertanto estranea all’ambito dei poteri d’apprezzamento e decisione attribuiti al giudice della legittimità. Anche sotto il profilo dei vizi come denunziati ex art. 360 c.p.c., n. 5 l’esaminato motivo è, dunque, inammissibile.

Con il secondo motivo, il ricorrente – denunziando violazione dell’art. 2055 c.c. per sua mancata applicazione al caso di specie (art. 360 c.p.c., n. 3) Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (affermazione della responsabilità solidale ex lege dei terzi chiamati in garanzia), derivata dal mancato o deficiente esame e valutazione di dati obbiettivi acquisiti alla causa (art. 360 c.p.c., n. 5) si duole che il giudice a quo abbia erroneamente escluso la corresponsabilità dei condomini chiamati, sia in diritto, con riferimento all’art. 2055 c.c., per avere ritenuto che la responsabilità solidale prevista dalla norma presupponesse l’unicità della causa del danno, sia in fatto, con riferimento alle circostanze poste a base del censurato capo di pronunzia, per avere ritenuto che dalle emergenze processuali non fosse desumibile alcuna responsabilità concorrente dei condomini chiamati.

Il motivo è inammissibile, quanto al primo dei denunziati profili, per omessa formulazione del quesito di diritto, al qual proposito valgono le considerazioni già esposte nell’esame del precedente motivo. Ad analoga conclusione devesi pervenire, quanto al secondo dei denunziati profili, anzi tutto per difetto di interesse all’accoglimento della censura, rimanendo valida la decisione sul punto in base alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 2055 c.c..

Va, al riguardo, richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo dell’impugnandone, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d’impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell’uno o nell’altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse. (e pluribus da ultimo, Cass. SS.UU. 8.8.05 N. 16602, Cass. 10.9.04 n. 18240, 23.4.02 n. 5902, 23.3.02 n. 4199,23.10.01 n. 12976,6.4.01 n. 5149).

In secondo luogo, per difetto, sotto più aspetti, dei requisiti richiesti dalla normativa processuale in ordine alle censure svolte ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, in vero, che si svolge su di una pluralità d’argomenti a contestazione d’altrettante rationes poste dal giudice a quo a sostegno del capo di pronunzia impugnato, non contiene, tanto meno a conclusione, come prescritto dall’art. 360 bis c.p.c., un momento di sintesi, eventualmente articolato in corrispondenza delle questioni trattate, specificamente destinato alla chiara indicazione dei vari fatti controversi oggetto di trattazione e riguardo ai quali si assume omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, nonchè delle cause per le quali questa è, di conseguenza, inidonea a sorreggere la decisione; onere che resta inadempiuto ove, come nella specie, solo la valutazione della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito d’un’attività d’interpretazione svolta dal lettore e non d’un’indicazione da parte del ricorrente specificamente deputata all’osservanza del requisito posto dall’art. 366 bis – che il motivo stesso concerne uno o più determinati fatti controversi (e pluribus, Cass. SS.UU. 1.10.07 n. 20603, Cass. 4.2.08 n. 2652, 30.12.09 n. 27680).

Ancora, il motivo contiene solo brevi stralci estrapolati dal testo dei documenti ai quali si riferisce o richiami ad essi per relationem onde non è dato accertarne nè il senso complessivo nè la decisività quale intesa dal ricorrente, tanto meno operarne una valutazione comparativa con l’opinione espressa dal giudice a quo sulla base, per contro, essenzialmente delle conclusioni delle CTU;

ed, in vero, allorchè sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, i principi d’autosufficienza e preclusione impongono che, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi, di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed all’occorrenza – come il caso di specie avrebbe richiesto – integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo alle acquisizioni istruttorie della fase di merito e la prospettazione del valore probatorio, in positivo od in negativo, di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell’adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio (e pluribus, Cass. 27.2.09 n. 4849, 7.2.06 n. 2601, 5.5.03 n. 6753, 28.11.01 n. 15124).

In fine e ad abundantiam, il ricorrente non ottempera al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quale risultante dalla riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, laddove, oltre a richiedersi l’indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, si esige altresì che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto e la sua attuale esistenza ed ubicazione agli atti del giudizio di legittimità (Cass. SS.UU. 25.3.10 n. 7161, ma già Cass. 3.7.09 n. 15628, 12.12.08 n. 29279,2.12.08 n. 28547).

Tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e non può ritenersi, nella specie, soddisfatta in quanto dei documenti ai quali è fatto riferimento, particolarmente delle perizie e, soprattutto, dell’originario contratto tra le parti principali, non è precisato:

a) se il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte.

Con il terzo motivo, il ricorrente – denunziando violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame e pronuncia sul motivo dell’appello concernente il diritto di rivalsa – ex art. 2055 c.c., comma 2 – del condominio centrale verso i terzi chiamati in garanzia (negato dal primo giudice in erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e, prim’ancora, in violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione) siccome assorbito dal rigetto del motivo precedente sulla solidarietà ex lege – si duole che il giudice a quo non abbia ritenuto di spendere una sola parola sul diritto di rivalsa del Condominio Centrale, neppure per dire – come, poi necessariamente, se ne ricava – che l’argomento deve intendersi assorbito dal rigetto del precedente motivo di gravame, mirato al riconoscimento della responsabilità solidale ex lege in capo ai terzi chiamati in garanzia, in concorso col Condominio Centrale.

Il motivo, così come prospettato con riferimento alla pretesa corresponsabilità dei terzi chiamati, è inammissibile per difetto d’interesse, stante la reiezione dei precedenti motivi, l’accoglimento dei quali lo stesso ricorrente pone come presupposto della sua trattazione. Tale è, d’altronde, anche per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto in ordine alle dedotte violazioni delle norme sostanziali; mentre, quanto alla dedotta violazione di quella processuale (in relazione alla quale è, sin’ora dubbia in giurisprudenza la necessità del quesito), deve essere esclusa, attenendo ad una questione implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza impugnata che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio se riprospettata con specifica censura (Cass. 19.3.04 n. 5562, 1.4.03 n. 4975, 13.7.01 n. 9545), la quale, per quanto sopra, è stata nuovamente ritenuta preclusa dal rigetto dei motivi presupposti.

Con il quarto motivo, il ricorrente – denunziando violazione dell’art. 1226 c.c.. Difetto dei presupposti per farsi luogo a liquidazione equitativa – si duole che il giudice a quo, nel confermare il danno emergente riconosciuto in CTU, abbia riconosciuto alla controparte altresì un danno ulteriore, riferibile a lucro cessante da riavvio dell’attività commerciale, facendone una liquidazione equitativa senza tener conto che il potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell’art. 1226 c.c. presuppone due condizioni imprescindibili, (a) che il danno sia certo nella sua entità ontologica e (b) che sia impossibile provarne il preciso ammontare, nella specie non ricorrenti. Il motivo, denunziando violazione di legge, è inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, al qual proposito valgono le considerazioni già esposte nell’esame del primo motivo. Il ricorrente, d’altra parte, neppure formula correttamente il motivo, dacchè si limita ad argomentare in ordine alla carenza degli elementi di giudizio dai quali il giudice a quo avrebbe potuto desumere l’applicabilità dell’art. 1226 c.c., ma trattasi di questioni in fatto, del tutto distinte ed irrilevanti rispetto a quelle in diritto cui possono dar luogo la corretta interpretazione e/o applicazione della norma, dacchè la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 22.2.07 n. 4178, 5.5.06 n. 10313 SS.UU., 30.3.05 n. 6654, 29.4.02 n. 6224,18.3.95 n. 3205,10.1.95 n. 228).

Il quale, pur ove esaminabile, risulterebbe, in ogni caso, inidoneamente svolto, dacchè, al pari di quanto si è già rilevato trattando del secondo motivo, delle risultanze istruttorie alle quali è fatto riferimento non è riportato l’integrale contenuto bensì una frammentaria ricostruzione, basata sull’estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale da parte ricorrente soggettivamente inteso, cosicchè, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine di dedurne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dal ricorrente, ma non risultano, all’evidenza, suscettibili d’adeguato riscontro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla declività d’un eventuale loro riesame ai fini d’una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo.

Con il quinto motivo, il ricorrente – denunziando violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c.) per omessa pronuncia sulla decorrenza della riconosciuta rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di risarcimento e degli interessi accessori, nonchè sui criteri di applicazione di detta decorrenza (a scaglioni temporali, a partire da quando il danno – mancato guadagno o lucro cessante – si è, progressivamente e di volta in volta, prodotto) – si duole che il giudice a quo, nell’accogliere l’appello incidentale, limitatamente alla rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di risarcimento (atteso il suo carattere pacificamente di valore), abbia inopportunamente omesso di fissarne la decorrenza. Il motivo è inammissibile.

Il riconoscimento del diritto della controparte a conseguire la rivalutazione secondo gli indici ISTAT sulle somme dovutele a titolo risarcitorio, poichè non contiene alcuna statuizione in ordine ai criteri di determinazione della relativa decorrenza – della fissazione dei quali non risulta, d’altronde, nè è dedotto con il motivo in esame, che vi fosse stata hinc aut inde richiesta – neppure enunzia in alcun modo la volontà di legge nel caso concreto.

Ciò stante, esula, anzi tutto, dai compiti di questa Corte provvedere al riguardo, essendo il giudizio di cassazione preordinato al controllo di legittimità sulle statuizioni effettivamente rese dal giudice del merito, non già a porre un rimedio sostitutivo all’omessa pronuncia di questi, la quale, invero, costituisce un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4 che da luogo ad annullamento con pronunzia restitutoria della causa alla fase nella quale l’omissione si è verificata, non già a cassazione con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto dell’art. 384, comma 1, in relazione all’art. 383 c.p.c. (Cass. 8.11.07 n. 23265, 20.10.05 n. 20321, 11.1.05 n. 378, 8.3.01 n. 3365, 19.1.96 n. 408).

Nella specie, in ogni caso, neppure risulta idoneamente formulata ed argomentata una censura d’omessa pronunzia, dacchè si è fatto riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 invece che all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, soprattutto, non si è allegato e dimostrato che la pronunzia sul punto fosse stata richiesta (principi per i quali si rinvia all’esame del motivo seguente).

In secondo luogo è inammissibile, poichè presupposto necessario dell’interesse a ricorrere per Cassazione è la soccombenza eppertanto sussiste difetto d’interesse al motivo di ricorso con il quale si deduca il vizio d’omesso esame d’un sistema difensivo o d’omessa pronunzia relativamente ad una domanda o ad una eccezione prospettata dalla controparte, in quanto non è configurabile, al riguardo, una soccombenza del ricorrente (Cass. 19.1.96 n. 8905,28.4.81 n. 2562).

Con il sesto motivo, il ricorrente – denunziando omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia:

Eccezione di violazione del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.) da parte del Giudice di primo grado, per aver disposto indebitamente il pagamento degli interessi legali della domanda al saldo sia sull’importo di Euro 46.481,12 – riconosciuto dal CTU a titolo di pregiudizio economico temporaneo da mancato reddito per gli anni 92/97 e – già comprensivo degli interessi legali maturati medio tempore (anzichè, correttamente, dal 98 al saldo); sia sull’importo di Euro 51.618,88 – riconosciuto dal primo Giudice in via equitativa a titolo di lucro cessante da riavvio dell’attività commerciale negli anni successivi al 97 e – già comprensivo (per analogia al primo caso) degli interessi legali maturati medio tempore anzichè, correttamente, dalla sentenza – che ne dispose la liquidazione al saldo) si duole che il giudice a quo non abbia fornito giustificazione alcuna in ordine alla reiezione dell’eccezione, fatta oggetto di specifico motivo di gravame.

Il motivo è inammissibile.

Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856,14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366); perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c. ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).

Nella specie, la censura è svolta sotto il profilo dell’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e, se vuolsi, sotto quello della violazione dell’art. 1283 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, onde non è correttamente introdotta.

Nel motivo sono fatti, inoltre, solo generici riferimenti, anche inidoneamente per relationem agli atti del giudizio di merito, alle censure assuntivamente mosse alla sentenza di primo grado e nessun puntuale riferimento ai termini esatti della deduzione delle censure stesse con l’atto d’appello, ond’è che la censura d’omessa pronunzia risulta del tutto inadeguata all’onere di specificità sopra richiamato, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in relazione al principio d’autosufficienza del ricorso e, pertanto, anche sotto il profilo in esame, evidentemente inammissibile.

Quanto, poi, alla violazione dell’art. 1283 c.c., pur ove la si volesse considerare denunziata con autonoma censura, il motivo, non essendovi formulato il pertinente quesito di diritto, è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c..

Con il settimo motivo, il ricorrente – denunziando insufficiente o incongrua motivazione di rigetto delle domande riconvenzionali (e delle istanze istruttorie finalizzate a suffragarle) (art. 360 c.p.c., n. 5) – si duole che il giudice a qua abbia ravvisato la causa del rigurgito a monte della fognatura condominiale confluente nel lago e dei conseguenti allagamenti registrati nella zona, soprattutto in occasione di particolari eventi meteorologici, in un mancato deflusso delle acque originato dalla presenza di oggetti galleggianti nello scarico, cui l’apposizione delle griglie avrebbe utilmente impedito l’accesso al lago, piuttosto che nell’imbragatura, intubazione e convogliamento, verso il centro del bacino, del predetto scarico come, per contro, rilevato nella relazione del proprio consulente di parte, e, di conseguenza, disatteso le istanze istruttorie ch’esso deducente aveva formulate al riguardo.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili che possano ravvisarvisi.

Quanto al preteso vizio di motivazione sulle cause del fenomeno in discussione, infatti, con la svolta argomentazione, basata sulla riportata opinione del consulente di parte, per cui le elaborazioni idrauliche di seguito riportate consentono di dimostrare che l’influenza del manufatto aggiunto può, in occasione di piogge anche modeste, provocare rigurgiti ed allagamenti nelle zone più depresse del territorio del Condominio … se ne deduce pertanto che la presenza delle griglie e della tubazione aggiunte provocano un grave ostacolo al libero deflusso delle acque, non è, all’evidenza, specificamente censurata la diversa ragione per la quale il giudice a quo ha disatteso l’appello sul punto, id est Posto che il Condominio poteva riversare nel lago solo acque pulite (per definizione prive di qualsivoglia oggetto), l’apposizione di griglie non poteva avere alcuna efficienza causale sugli asseriti allagamenti. Ciò perchè le griglie non impedivano il passaggio dell’acqua, ma solo di oggetti, e perchè questi oggetti, causa del mancato deflusso delle acque, se erano presenti lo erano solo per responsabilità del Condominio stesso.

Ne consegue il difetto d’interesse a far valere la ragione svolta, in quanto l’impugnata decisione rimarrebbe comunque ferma, sul punto, in virtù della diversa ragione che la giustifica.

Quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, non solo deriva logicamente da quanto precede, ma, in ogni caso, la relativa censura non può essere presa in considerazione, dacchè degli stessi, in violazione del principio d’autosufficienza del ricorso, non sono riportati nè la natura nè l’oggetto, onde non ne può essere effettuato il preliminare accertamento in ordine alla decisività e, quindi, all’ammissibilità stessa della questione.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente – denunziando omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia:

declaratoria di nullità e revoca della condanna alle spese di primo grado in favore di Assicurazioni Generale s.p.a. per detto di sua rituale costituzione (e quindi per difetto – rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo – di un imprescindibile presupposto processuale per farsi luogo a detta pronuncia), si duole che il giudice a quo non abbia accertato la mancata costituzione nel giudizio di primo grado (non è ben chiaro se per assenza o per difetto/vizio della procura al difensore: n.d.e.) della controparte S.p.A. Assicurazioni Generali in primo grado e non abbia, di conseguenza, annullato la condanna emessa in quella sede a proprio carico ed in favore della detta controparte.

Il motivo è inammissibile.

La questione prospettatavi – che non attiene al denunziato vizio d’omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ma a vizio d’omessa pronunzia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.) – non ha, in vero, formato oggetto di trattazione nel giudizio d’appello, secondo quanto risulta dall’esame delle componenti essenziali dell’impugnata sentenza – conclusioni delle parti riportate nell’epigrafe ed, inoltre, motivi dell’impugnazione riportati all’inizio della motivazione; esposizione del fatto; motivazione – contro la quale non è stata formulata alcuna specifica e rituale censura ex art. 112 c.p.c. per omesso esame delle stesse.

Si è già evidenziato, estesamente trattandone in particolare nell’esame del sesto motivo, come l’omessa pronuncia debba esser fatta valere deducendo errar in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ad una domanda od ad un’eccezione specifiche puntualmente riportate in ricorso, mentre, nella specie, il ricorrente non solo non ha correttamente formulato la censura come vizio d’omessa pronunzia, ma ha espressamente riferito d’aver prospettato la questione, nel giudizio a quo, non con l’atto introduttivo quale specifico motivo d’appello, bensì a verbale di udienza 11.10.05 ad integrazione del proprio foglio di precisazione delle conclusioni al medesimo allegato e nella comparsa conclusionale, id est tardivamente. L’appellante, infatti, a differenza dell’appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, deve prospettare tutte le censure, comprese quelle che attengono anche a mere eccezioni, con l’atto d’appello e nulla può aggiungere in prosieguo e, tanto meno, nella precisazione delle conclusioni, giacchè con l’atto d’appello consuma definitivamente il diritto d’impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza dell’operatività della regola della specificità dei motivi.

Nè tale conseguenza può essere evitata invocando, come dal ricorrente, la rilevabilità d’ufficio della contumacia della controparte e/o del vizio della procura dalla stessa rilasciata, detto potere del giudice operando nel solo giudizio cui pertiene l’attività processuale non svolta o viziata.

La sentenza di primo grado sulla quale si riflette il vizio dedotto non è, infatti, inesistente ma (sarebbe, eventualmente, ove il vizio fosse accertato) affetta da una nullità insanabile all’interno e nello sviluppo del processo per la parte da esso inficiata, il che, tuttavia, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo stesso, restando tale vizio soggetto alla regola dell’art. 161 c.p.c., comma 1, secondo la quale il vizio di nullità della sentenza si converte in motivo di gravame.

Questa Corte non può, dunque, prendere in considerazione la questione dedotta con il motivo in esame, poichè non ha formato oggetto, ritualmente introdotto, del giudizio di gravame ed è, comunque, coperta da giudicato.

In conclusione, nessuno degli esaminati motivi essendo risultato ammissibile e/o fondato, il ricorso va respinto.

Ne consegue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese, in favore dei controricorrenti ritualmente costituiti, liquidate come in dispositivo con riferimento, per quelli privi di rituale procura al controricorso, alle sole attività processuali consentite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Condominio Centrale Milano San Felice alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, cui vanno aggiunti gli accessori di legge, liquidate come segue: Immobiliare Malaspina, onorari Euro 3.000,00 ed esborsi Euro 200,00; Comune di Segrate, onorari Euro 4.000,00 ed esborsi Euro 200,00; Fondazione Fondo Nazionale Previdenza Lavoratori Imprese Spedizione, onorari Euro 4.000,00 ed esborsi Euro 200,00; S.p.A. General Properties onorari Euro 3.000,00 ed esborsi Euro 200,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA