Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3409 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017), n. 3409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1916/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 26,
presso lo studio dell’avvocato PIETRO BORIA, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1033/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO del 17/06/2015, depositata il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di P.A. di avviso di accertamento relativo ad irpef dell’anno 2005, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, inammissibile perchè carente di motivi specifici di censura alla decisione impugnata.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.
3. Il contribuente resiste con controricorso.
4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove la C.T.R. calabrese aveva ritenuto l’appello inammissibile per mancanza di censure specifiche alla decisione impugnata mentre, nel caso in specie, l’impugnazione possedeva tutti i requisiti richiesti dal citato art. 53.
2. Il ricorso è manifestamente fondato. L’appello della parte pubblica (il cui contenuto è riportato integralmente in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso) possiede tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, alla luce del principio, reiteratamente affermato, secondo cui allorchè “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014). In particolare, poi, è stato statuito che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i “motivi specifici dell’impugnazione” e non già nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).
3. Nel caso in esame, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello l’impugnazione censurava specificamente la sentenza di primo grado in punto di valutazione delle prove. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della CTR della Calabria la quale provvederà anche al regolamento delle spese.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017