Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34089 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 29977 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

Edison s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore B.M., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Livia

Salvini e dall’avv.to Davide De Girolamo, elettivamente domiciliata

presso lo studio di questi ultimi, in Roma Via Giuseppe Mazzini n.

11;

– ricorrente principale e controricorrente incidentale –

Contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 1750/27/2017,

depositata in data 16 maggio 2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1750/27/2017, depositata in data 16 maggio 2017, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè quello incidentale proposto dalla suddetta società nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 1430/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di diniego n. 13650 dell’istanza di rimborso, inoltrata da quest’ultima il 29 agosto 2008, avente ad oggetto la somma di Euro 346.233,86, versata – ad avviso della società – indebitamente a titolo di accisa sul gas naturale, destinato alla produzione di energia elettrica, per il 2005-2007, stante il regime di esenzione dall’accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica, applicabile in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-226/07;

– la CTR – nel dichiarare dovuto il rimborso alla società delle accise corrisposte nel periodo compreso dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007 – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) sussisteva il diritto al rimborso delle accise versate sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica, stante il regime di esenzione dall’accisa, in forza dell’efficacia diretta dell’art. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE – con cui era incompatibile la L. n. 448 del 1998, art. 8 – anche prima del recepimento nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-226/07; 2) decorrendo il termine biennale di decadenza, D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA) ex art. 14, comma 2, della domanda di rimborso dalla data del versamento, ed essendo stata l’istanza di rimborso inoltrata il 29 agosto 2008, la medesima era, nella specie, da ritenersi tempestiva con riguardo alle somme corrisposte dal 29 agosto 2006;

– avverso la sentenza della CTR, Edison s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane, spiegando appello incidentale affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso la società contribuente;

– la società contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto di quello incidentale;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– logicamente preliminare – in quanto investe la verifica dell’applicabilità dell’invocato regime di esenzione tributaria e, dunque, l’an della rimborsabilità dell’uccisa sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica – è l’analisi dell’unico motivo del ricorso incidentale con il quale l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa della L. n. 448 del 1998, art. 8, del D.Lgs. n. 504 del 1995, Tabella A allegata, punto 11, e dell’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva n. 2003/96/CE per avere la CTR ritenuto che la L. n. 448 del 1998, art. 8, fosse incompatibile con l’art. 14, par. 1, lett. a) della richiamata Direttiva, ancorchè, ad avviso dell’Ufficio, con l’art. 8 cit. il legislatore nazionale avrebbe attribuito alle accise sugli oli minerali la valenza di tributo ambientale e l’Agenzia, denegando l’istanza di rimborso de qua, si fosse avvalsa della facoltà prevista dallo stesso art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva di tassare i medesimi prodotti per motivi di politica ambientale;

– il motivo è infondato;

– in materia, questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “L’art. 14. n. 1, lett. a), della direttiva CE del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, là dove dispone l’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha natura “self executing” e può, quindi, essere direttamente applicato una volta che sia inutilmente scaduto il termine prescritto per il recepimento (31 dicembre 2003), senza che possa, in contrario, valere l’espressa previsione del potere degli Stati membri di stabilire “condizioni… al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi” e della “facoltà” degli stessi Stati di “tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva”, avendo la Corte di Giustizia CE precisato che tale previsione non esclude il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione fiscale. Di conseguenza, per il periodo in cui la direttiva non sia stata recepita, le biomasse liquide (oli vegetali), utilizzate per alimentare un impianto industriale, sono esenti da tassazione, e non sono prodotti soggetti ad accisa, come invece previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 5, che va disapplicato per contrarietà alla norma comunitaria (Cass. Sez. 5, n. 3553 del 13/02/2009); in particolare, nella detta pronuncia, questa Corte ha precisato che “L’efficacia “diretta” della disposizione comunitaria e, di conseguenza, il diritto del singolo di “evitare l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e… di ottenere il rimborso di un’imposta contraria a quest’ultima”, inoltre ed infine, non possono ritenersi contrastati dalla previsione (contenuta nell'”art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2003/96″) secondo cui “gli Stati membri hanno… la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva” perchè – come statuito della Corte di Giustizia CE (punto 32) in specifica confutazione dell’afferente argomentazione sostenuta (anche) in quella sede dal “governo italiano” – “tale limitazione alla regola dell’esenzione ha un carattere meramente eventuale” per cui “uno Stato membro che non si sia avvalso di tale facoltà non può far valere la propria omissione per rifiutare ad un contribuente il beneficio di un’esenzione che questi può legittimamente reclamare in forza della direttiva 2003/96 (v., per analogia, sentenze citate, Kugler, punti 59 e 60, e Linneweher e Akritidis, punto 35)”. Sul punto specifico, peraltro, va evidenziata l’insostenibilità della tesi della natura “ambientale” dell’accisa in questione perchè: (1) la stessa non ha doti proteiformi, cioè intrinseca capacità di mutare l’originaria (certamente tributaria e non ambientale) natura; (2) l’art. 28 della direttiva 2003/96/CE impone agli stati membri di comunicare alla Commissione “il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”, quindi anche il testo delle eventuali “disposizioni” adottate (ovviamente in epoca successiva all’emanazione della direttiva stessa) per fini di “politica ambientale” in quanto anche queste (tenuto conto di quanto riportato nel richiamato “considerando” del provvedimento comunitario) possono incidere sul “settore disciplinato dalla… direttiva”: nel caso la norma, univocamente tributaria, cui si vorrebbe attribuire natura “ambientale”, preesiste alla normativa comunitaria in discussione e, comunque, lo stato italiano non ha dato nessuna comunicazione in ordine all’eventuale mantenimento della stessa od all’adozione di altra norma per fini di “politica ambientale””;

– nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio, avendo escluso la natura “ambientale” dell’accisa in questione, nel ritenere la L. n. 448 del 1998, art. 8, contrastante con l’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva n. 2003/96/CE, avente efficacia diretta, anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C226/07;

– con il primo motivo del ricorso principale, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per avere la CTR, nel disattendere implicitamente il motivo di appello incidentale concernente – quanto all’istanza di rimborso presentata dalla società per il periodo 1 gennaio 2006-29 agosto 2006 – l’eccepita decorrenza del termine di decadenza TUA ex art. 14, comma 2, non già dalla data dei versamenti degli acconti ma da quella di presentazione della dichiarazione per il 2006, nel mese di febbraio 2007, omesso di motivare completamente sul punto;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia – in alternativa al primo motivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la CTR affatto pronunciata in relazione alla eccepita – in sede di appello incidentale – decorrenza del termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso de qua dalla data di presentazione della dichiarazione dell’anno 2006;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, commi 2 e 3, per avere la CTR, nel ritenere tardiva la domanda di rimborso dell’accisa sul gas versata, per il periodo 1 gennaio 2006 29 agosto 2006, fatto decorrere erroneamente il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, cit. dalla data dei versamenti degli acconti e non già dalla data della dichiarazione annuale del 2006 (presentata nel febbraio 2007);

– i motivi del ricorso principale sono infondati per le ragioni di seguito indicate;

– va premesso che, nella specie, siamo fuori dal meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa in base al quale – in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi del TUA, art. 56, comma 1 – secondo cui “Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto”, operante fino all’esaurimento del rapporto tributario medesimo – l’accredito – in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto- risulta una modalità di pagamento dell’accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come “pagamento indebito”, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale TUA ex art. 14, comma 2 (in merito, secondo il condivisibile principio di diritto affermato in Cass., sez. 5, n. 16261 del 2019: “In tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA) ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo”; nello stesso senso, v. n. 16262 del 2019; n. 16263 del 2019; n. 16264 del 2019); invero, nella fattispecie in esame viene in rilievo un’ istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica, per il 2005-2007, che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione – in forza dell’efficacia diretta dell’art. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-226/07 – costituisce un “pagamento indebito”, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso, in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 14, comma 2, dalla data del singolo versamento;

– ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-226/07 – costituendo il versamento dell’imposta un pagamento indebito ab origine – ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 14, comma 2, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento”;

– nella specie, la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridici, espressamente pronunciandosi sul motivo di appello incidentale concernente la data di decorrenza del termine di decadenza TUA ex art. 14, comma 2, si è conformata al suddetto principio, affermando che – premessa l’applicabilità del regime di esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-226/07- il termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso decorreva dalla “data del pagamento” e non già dunque – come assunto dalla società – dalla data di presentazione della dichiarazione dell’anno 2006, con conseguente tempestività della domanda di rimborso del 29 agosto 2008, soltanto in relazione al periodo 29 agosto 2006- 31 maggio 2007;

– in conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale;

– in considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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