Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34084 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3865/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)) in persona del direttore pro

tempore rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura generale

dello Stato (C.F. (OMISSIS) PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)

con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi

n. 12;

– ricorrente –

Contro

D.F.A. (C.F. (OMISSIS)) rappresentata e difesa in primo

grado dal Dott. Tommaso Ferraro con domicilio eletto in Maddaloni,

via Carmignano n. 71 (PEC tommaso.ferraro.commercialisticaserta.it),

non costituita nel presente giudizio di legittimità;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 6608/51/16 depositata il 08/07/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/09/2019 dal consigliere Succio Roberto;

Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Pedicini

Ettore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio e conseguentemente confermato l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2009;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione con atto affidato a due motivi; la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR motivato la propria decisione in modo apparente;

– il motivo è fondato;

– come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). Con riferimento, poi, alla motivazione della sentenza d’appello per relationem, che qui rileva, questa Corte ne ha riconosciuto l’ammissibilità purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente;

– diversamente va cassata la decisione con cui il giudice dell’appello si sia limitato ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (Cass., 05/10/2018, n. 24452);

– nel caso di specie la CTR ha meramente richiamato la valutazione della CTP, senza esprimere, in relazione alle censure dell’appellante (neppure sinteticamente riportate nel loro contenuto) una propria valutazione critica al riguardo. E neppure è riportata la motivazione della CTP, che con espressione meramente assertiva è qualificata come “logica” e “per nulla contrastata e scalfita dei rilievi dell’Ufficio”, rilievi che non è dato minimamente conoscere e in ordine ai quali non può apprezzarsi la loro insufficienza ad avere effetto demolitorio della prima sentenza;

– pertanto, in parte qua, la motivazione è meramente apparente, quindi inesistente.

– il secondo motivo di ricorso censura la statuizione della CTR per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25, in combinato disposto con gli artt. 2697,2709 c.c., 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inidonea a fornir prova della maggior pretesa la documentazione rinvenuta presso soggetti terzi (la ditta Coppola Petroli) rispetto al contribuente;

– il motivo è fondato;

– questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6311 del 10/03/2008) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione può ben procedere ad accertamento induttivo, utilizzando documentazione reperita presso terzi e da costoro elaborata, purchè fornisca la prova, anche attraverso presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, dell’inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente;

– nel presente caso non risulta che la CTR abbia operato alcuna valutazione nei termini che precedono, essendosi limitata a sancire semplicemente che gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio “non trovano nel loro complesso riscontro in fatti certi ed incontrovertibili” e sarebbero contraddittori con quanto accertato in un PVC della GdF nel quale si rileva che riguardo al controllo sulla regolare istituzione delle scritture contabili “non sono emerse irregolarità”;

– invero, per i redditi d’impresa il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”. In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, non risultando necessari i fatti certi; da ciò discende la conseguente inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente dimostrare – anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette – l’infondatezza della pretesa fiscale” (Cass. n. 9210 del 2011);

– la CTR quindi, nel ritenere privi del tutto di vis probatoria gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, ha commesso errore di diritto; di fronte a questa serie di elementi presuntivi, essa avrebbe dovuto procedere all’esame del merito degli elementi probatori addotti ponendoli a confronto con gli elementi di segno contrario offerti dal contribuente; la giurisprudenza di questa Corte, come già in parte annotato, è del tutto monotona (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18232 del 16/09/2016) nel chiarire come proprio in tema d’IVA, l’Amministrazione, anche nel caso di regolarità formale della contabilità, può disconoscere la detrazione in ragione di presunzioni semplici basate su dati e notizie apprese da terzi o su accertamenti effettuati presso terzi, atteso l’ampio potere conoscitivo della posizione fiscale, riconosciuto dalla legge e limitato solo dal rispetto dei diritti costituzionali, con conseguente inversione dell’onere della prova, essendo il contribuente tenuto a dare prova dell’infondatezza della pretesa erariale;

– conclusivamente quindi, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR competente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA