Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34083 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24400/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)) in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura generale
dello Stato (C.F. (OMISSIS) PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)
con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
– ricorrente –
Contro
D.F.A. (C.F. (OMISSIS)) rappresentata e difesa in primo
grado dal Dott. Ferraro Tommaso con domicilio eletto in Maddaloni,
via Carmignano n. 71 (PEC tommaso.ferraro.commercialisticaserta.it),
non costituita nel presente giudizio di legittimità;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 2959/32/16 depositata il 21/03/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
10/09/2019 dal consigliere Succio Roberto;
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Pedicini
Ettore che ha chiesto il rigetto del primo motivo e l’accoglimento
del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio e conseguentemente confermato l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2010;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione con atto affidato a quattro motivi; la contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR annullato l’atto impositivo per difetto di motivazione senza che tale eccezione sia stata formulata nel ricorso di primo grado di fronte alla CTP, essendosi in quella sede il contribuente limitato a contestare, formulando quindi diversa doglianza, la rilevanza probatoria della documentazione rinvenuta dai verificatori presso la Coppola Petroli, che è stata ritenuta non sufficientemente probante quanto alla maggior pretesa tributaria;
– il secondo motivo di ricorso censura la statuizione della CTR per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il secondo giudice confermato l’annullamento dell’atto impugnato senza tener conto della circostanza, incontestata, dell’avvenuta consegna del PVC del 27.06.2013 alla contribuente, nel quale erano contenute tutte le indicazioni atte a rendere l’avviso impugnato provvisto di sufficiente motivazione;
– il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, degli artt. 2697,2709,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto inidonea a fornir prova della maggior pretesa la documentazione rinvenuta presso soggetti terzi (la ditta Coppola Petroli) rispetto al contribuente;
– il quarto motivo di ricorso contesta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento in forza del fatto che alla base della rettifica è stata posta solo la documentazione extracontabile (appunti manoscritti) rinvenuta presso la Coppola Petroli; in realtà la pretesa si fondava anche su altri elementi quali l’esistenza di relazioni commerciali tra le due imprese (comprovata dall’esistenza presso Coppola Petroli di una scheda cliente intestata alla contribuente) e dell’emissione di regolari fatture per altre forniture, oltre che dalla presenza delle annotazioni “informali” per tutti gli anni d’imposta dal 2008 al 2011;
– il primo motivo è fondato;
– dal tenore del ricorso in primo grado presentato dal contribuente, debitamente trascritto dal ricorrente in questa sede nel rispetto del principio di autosufficienza, si evince in effetti come il vizio di motivazione ritenuto sussistente dalla CTP non sia mai stato eccepito, incentrandosi invece la difesa del contribuente sul diverso ed autonomo – anche se connesso – profilo del difetto di prova della pretesa;
– conseguentemente, riconoscendo detto vizio (come si evince dalla sentenza gravata che in plurime occasioni, sia pur in modo non sempre cristallino ed esclusivo, fa riferimento del tutto prevalente a ciò; “l’avviso di accertamento non appare sufficientemente motivato (pag. 2 penultimo periodo); “la motivazione dell’atto di accertamento deve indicare i presupposti di fatto…” (pag. 3 righe 8-9); “non altrettanto chiare sono le circostanze e il percorso logico che hanno condotto a tale risultato” (pag. 3 righe 18-19); “non può non concludersi per la carenza di motivazione dell’atto di accertamento” (pag. 3 righe 27-28);
– pertanto, confermando l’annullamento dell’avviso impugnato per difetto di motivazione, la CTR ha esondato dai limiti dell’art. 112 c.p.c., effettivamente muovendosi ultra patita;
– dall’accoglimento del motivo in parola deriva l’assorbimento dei restanti mezzi di gravame in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019