Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3408 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24997-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORTOPIU’ SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente società Ortopiù srl opera nel settore del mercato all’ingrosso di ortaggi in agro agrigentino ed era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2000 con recupero a tassazione a fini Irpeg, Irap ed Iva, in recepimento della verifica generale operata dalla G.d.F. nella primavera del 2002.

I profili principali di contrasto riguardavano l’esposizione di un contributo in conto impianti da valutarsi o meno come sopravvenienza attiva. Non di meno – per quanto maggiormente interessa il prosieguo- la ripresa a tassazione riguardava anche somme per spese non ammesse al finanziamento di cui al conto mobili e arredi ufficio, altra uguale per il conto macchine elettroniche per ufficio, altre per il conto terreni in misura dieci volte maggiore al massimo consentito dal finanziamento ex L. n. 488 del 1992.

2. Proponeva ricorso la contribuente alla CTP, ove costituendosi l’Ufficio rilevava non essere state proposte doglianze in ordine alle riprese circa mobili ed arredi nonchè sulle macchine elettroniche, ricavandone l’acquiescenza su tali profili. Sennonchè la CTP annullava in toto l’atto impositivo, donde l’appello dell’Ufficio protestando – fra le altre cose – la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, codice del processo tributario, per non aver il primo giudice pronunciato sul profilo dell’acquiescenza.

La CTR confermava la sentenza di primo grado, avverso cui propone ricorso l’Ufficio con cinque motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti cinque motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si muove censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio di pronuncia circa un fatto controverso e decisivo, lamentando che la CTR abbia respinto l’eccezione di mancata pronuncia su capo di domanda, quello relativo all’acquiescenza, ritenendo che il senso generale del ricorso di primo grado e delle repliche proposte dalla parte privata fosse per un’impugnazione integrale dell’avviso di accertamento.

Il motivo supera il vaglio dell’autosufficienza, riportando gli stralci degli atti e provvedimenti processuali da cui emergono le circostanze rappresentante. L’ampiezza della domanda di parte attiene alla regolarità del contraddittorio e all’ambito di cognizione devoluta al giudice. I canoni della motivazione implicita enunciati da questa Corte (ex plurimis, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815, Cass. V, n. 5209, 21978, 17403 del 2018) non si estendono fino a coprire questi profili fondamentali per il processo, diversamente giungendosi all’abrogazione implicita della censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sicchè il motivo è fondato ed assorbente.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, ed art. 2697 c.c., lamentando che la CTR abbia confermato la sentenza di annullamento dell’atto impositivo sull’assunto che l’Ufficio non abbia saputo dare prova in giudizio delle pretese erariali. Afferma il patrono pubblico la piena legittimità dell’avviso motivato per relationem che la CTR contesta, richiedendo ragioni ulteriori anche solo per giustificare l’adesione dell’Ufficio al pcv. La motivazione dell’avviso di accertamento, cioè del provvedimento impositivo, sull’atto istruttorio di verifica qual è il pvc redatto dai militari, è ormai dato pacifico di questa Corte (cfr., recentemente, Cass. V, n. 18124/2019).

Peraltro il motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del precedente.

3. Con il terzo motivo, si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione di legge art. 53, 55, 75 e 76 (vigenti ratione temporis) del D.P.R. n. 917 del 1986, per aver alterato il rapporto fra finanziamenti in conto capitale ed in conto impianti. Questi ultimi non possono mai essere considerati sopravvenienze attive, al di là del nomen iuris, come ricordato dall’Ufficio in atti interni diramati alle proprie strutture periferiche, richiamanti anche nella gravata sentenza. Sennonchè, nella ripresa a tassazione annullata erano state individuate (e contestate) anche spese per mobili ed arredi, macchine elettroniche che non possono essere considerate “impianti”, nonchè spese per terreni che – pur rientrando nella disciplina agevolativa degli “impianti” – sono stati dedotti in misura assai maggiore al consentito, cioè per 235 milioni vecchio conio, rispetto ai 21 ammissibili. Ove, si debba ritenere che il giudice di merito siasi ritenuto investito di tutta la ripresa a tassazione, senza alcuna acquiescenza di parte privata, allora egli ha errato nell’interpretazione della norma di riferimento nell’attrarre alla favorevole disciplina dei finanziamenti in conto impianti anche voci estranee. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di impugnazione.

4. Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per carenza di motivazione sul fatto decisivo, individuato nella circostanza che precede.

Il motivo è posto in via gradata al precedente e con questo resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di impugnazione.

5. Con il quinto e ultimo motivo si muove censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione ai sensi del D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4, (come modificato dalla L. n. 342 del 2000, art. 3, comma 4). In tema di detrazioni Iva la CTR ha ritenuto che la registrazione delle operazioni su supporti magnetici riduca la loro Messa stampa ad infrazione formale. Non di meno, la novella invocata sancisce la regolarità delle registrazioni su supporto magnetico solo per gli esercizi per i quali non sia scaduta la presentazione della relativa dichiarazione annuale. E tali non erano quelli in oggetto, che non potevano quindi valersi della novella agevolativa.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di impugnazione.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni assorbenti attinte dal primo motivo di gravame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia Palermo, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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